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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MATERA
D.O.C. |
MATERA
D.O.C.
D.D. 6/Luglio/2005
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Art 1
La denominazione di origine controllata “Matera” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Matera rosso
Matera Primitivo
Matera Moro
Matera Greco
Matera bianco
Matera spumante
Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Matera rosso:
Sangiovese minimo 60%
Aglianico minimo 10%
Primitivo minimo 10%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia
di Matera, fino ad un massimo del 20%.
Matera Primitivo:
Primitivo minimo 90%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia
di Matera, fino ad un massimo del 10%.
Matera Moro:
Cabernet Sauvignon minimo 60%
Primitivo minimo 10%
Merlot minimo 10%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia
di Matera, fino ad un massimo del 10%.
Matera Greco:
Greco bianco minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
provincia di Matera, fino ad un massimo del 15%.
Matera bianco:
Malvasia bianca di Basilicata minimo 70%
Greco bianco minimo 10%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
Matera spumante:
Malvasia bianca di Basilicata minimo 70%
Greco bianco minimo 10%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
provincia di Matera, fino ad un massimo del 20%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla vinificazione
dei vini a DOC “Matera” comprende l’intero territorio amministrativo
della provincia di Matera.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Matera” devono essere quelle normali
della zona atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni idonei per le produzioni della
denominazione di origine di cui trattasi.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro
in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le
uve a bacca nera, non può essere inferiore a:
3.300
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura consentiti sono quelli già usti nella zona.
Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento
riconducibili alla spalliera semplice.
E’ facoltà della regione Basilicata, successivamente, consentire le
forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole)
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ vietata l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve essere superiore a:
Matera rosso 10,00 tonnellate/ettaro
Matera Primitivo 10,00 tonnellate/ettaro
Matera Moro 10,00 tonnellate/ettaro
Matera Greco 10,00 tonnellate/ettaro
Matera bianco 10,00 tonnellate/ettaro
Matera spumante 10,00 tonnellate/ettaro
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere
riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi.
L’esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti,
all’ottenimento della IGT “Basilicata”.
Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l’intera
partita non potrà essere rivendicata nella DOC “Matera”.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per
ettaro eve essere rapportata alla superficie effettiva impegnata
dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione per i vini a DOC “Matera” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Matera rosso 11,50% vol.;
Matera Primitivo 12,50% vol.;
Matera Moro 11,50% vol.;
Matera Greco 10,50% vol.;
Matera bianco 10,50% vol.;
Matera spumante 12,00% vol.;
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito
del territorio amministrativo della regione Basilicata.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella
stessa area di vinificazione.
La spumantizzazione deve essere effettuata all’interno della zona di
vinificazione di cui al comma 1.
La spumantizzazione per la produzione del vino a DOC “Matera
spumante” deve essere effettuata con fermentazione in bottiglia o
con metodo classico, ai sensi del regolamento UE n. 1493/99.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all’articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali.
La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per
ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti,
sono le seguenti:
Matera rosso 70% pari a 70,00 hl/ettaro;
Matera primitivo 70% pari a 70,00 hl/ettaro;
Matera Moro 70% pari a 70,00 hl/ettaro;
Matera Greco 70% pari a 70,00 hl/ettaro;
Matera bianco 70% pari a 70,00 hl/ettaro;
Matera spumante 70% pari a 70,00 hl/ettaro.
Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza
che abbia diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
L’immissione al consumo delle tipologie:
Matera rosso
Matera Primitivo
Matera Moro
Può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di:
12 mesi a decorre dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
Art 6
I vini a DOC “Matera” di cui all’artico,lo 1, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Matera rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: complesso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
Matera Primitivo:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, persistente;
sapore: asciutto, pieno, armonico, tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
Matera Moro:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso, persistente;
sapore: asciutto, pieno, armonico, tendente al vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;
Matera Greco:
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, intenso e persistente;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;
Matera Bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: secco, sapido, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;
Matera spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori:
tipo extra brut massimo: 6,00 g/l;
tipi brut massimo: 12,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il
sapore dei vini può rivelarne il lieve sentore.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati
dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore di cui sopra.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini di cui
all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o
toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone,
località, dalle quali provengono le uve.
Per i vini a DOC “Matera rosso”, “Matera Primitivo” e “Matera Moro”,
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Art 8
I vini di cui all’articolo 1 posssono essere immessi al
consumo in recipienti di volume nominale fino a litri 10,000.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro. |
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