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Art 1
La denominazione di origine controllata “Matino” è
riservata ai vini:
rosato
rosso
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Matino” devono essere ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Negro amaro minimo 70%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni:
Malvasia nera e Sangiovese presenti nei vigneti fino ad un massimo
del 30%
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di:
Matino
ed in parte i territori comunali di:
Parabita Alezio Taviano Cassarano
Melissano Tuglie Gallipoli
in provincia di Lecce.
Tale zona è così delimitata:
dal centro abitato di Tuglie la linea di delimitazione segue verso
ovest, la strada che conduce ad Alezio, passando per le contrade
Villa Filomena e Villa Ronci, costeggia, escludendolo, l’abitato di
Alezio per seguire verso sud la strada che conduce a Taviano,
raggiunge questo centro abitato lo costeggia, per seguire verso est
la strada che conduce a Cassarano fino ad intersecare la linea
ferroviaria che congiunge i comuni di Cassarano – Matino e Parabita;
segue la strada ferrata in direzione nord – ovest fino ad incontrare
il confine comunale di Matino, in località Altari; piega verso est
e, percorrendo il confine orientale di Matino raggiunge nuovamente
la strada ferrata tra il centro abitato di tale comune e quello di
Parabita, prosegue verso nord, lungo la ferrovia sino ad incrociare
la strada che congiunge Parabita a Tuglie e quindi lungo la medesima
raggiunge l’abitato di Tuglie.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Matino” devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a
conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Matino”,
in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve superare il
Matino rosso 70%
Matino rosato 65%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno
della zona di produzione delle uve delimitata dall’articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di
produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Matino” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionale e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia
“rosato” non può essere utilizzato per la preparazione della
tipologia “rosso”.
Art 6
I vini a DOC “Matino”, all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Matino rosso:
colore: rosso rubino con riflessi arancione se invecchiato;
profumo: leggermente vinoso;
sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Matino rosato:
colore: rosa intenso con riflessi giallo oro dopo il primo anno;
profumo. Leggermente vinoso;
sapore: asciutto, caratteristico, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minio: 14,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limite sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Matino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazio0ni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui
all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce con la DOC “Matino” vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione è punito a norma dell’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del
12/Luglio/1963. |