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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MATINO
D.O.C.

MATINO
D.O.C.
D.P.R. 19/MAGGIO/1971

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Matino” è riservata ai vini:
rosato
rosso
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Matino” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Negro amaro minimo 70%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni:
Malvasia nera e Sangiovese presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%

Art 3
 Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di:
Matino
ed in parte i territori comunali di:
Parabita Alezio Taviano Cassarano
Melissano Tuglie Gallipoli
in provincia di Lecce.
Tale zona è così delimitata:
dal centro abitato di Tuglie la linea di delimitazione segue verso ovest, la strada che conduce ad Alezio, passando per le contrade Villa Filomena e Villa Ronci, costeggia, escludendolo, l’abitato di Alezio per seguire verso sud la strada che conduce a Taviano, raggiunge questo centro abitato lo costeggia, per seguire verso est la strada che conduce a Cassarano fino ad intersecare la linea ferroviaria che congiunge i comuni di Cassarano – Matino e Parabita; segue la strada ferrata in direzione nord – ovest fino ad incontrare il confine comunale di Matino, in località Altari; piega verso est e, percorrendo il confine orientale di Matino raggiunge nuovamente la strada ferrata tra il centro abitato di tale comune e quello di Parabita, prosegue verso nord, lungo la ferrovia sino ad incrociare la strada che congiunge Parabita a Tuglie e quindi lungo la medesima raggiunge l’abitato di Tuglie.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Matino” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Matino”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve superare il
Matino rosso 70%
Matino rosato 65%.

Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve delimitata dall’articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Matino” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionale e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia “rosato” non può essere utilizzato per la preparazione della tipologia “rosso”.

Art 6
 I vini a DOC “Matino”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Matino rosso:
colore: rosso rubino con riflessi arancione se invecchiato;
profumo: leggermente vinoso;
sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Matino rosato:
colore: rosa intenso con riflessi giallo oro dopo il primo anno;
profumo. Leggermente vinoso;
sapore: asciutto, caratteristico, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minio: 14,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limite sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Alla DOC “Matino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazio0ni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 8
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce con la DOC “Matino” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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