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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MELISSA
D.O.C.

MELISSA
D.O.C.
D.P.R. 31/MAGGIO/1979
Modificato D.D. 5/Agosto/2002

Art 1
La denominazione di origine controllata “Melissa” è riservata ai vini:
Melissa bianco
Melissa rosso
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Melissa” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Melissa bianco:
Greco bianco dall’80 al 95%
Trebbiano toscano, Malvasia bianca, da soli o congiuntamente dal 5 al 20%
Melissa rosso:
Gaglioppo dal 75 al 95%
Greco nero, Greco bianco, trebbiano toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente dal 5 al 25%.

Art 3
 Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Melissa” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende in tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Melissa Belvedere Spinello Carfizzi San Nicola dell’Alto
Umbriatico
e parte del territorio dei comuni di:
Casabona Castel Silano Crotone Pallagorio
Rocca di Neto Scandale San Mauro Marchesato
Santa Severina Strongoli
tutti in provincia di Crotone.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal confine comunale di Melissa sulla costa ionica in località Valle di Casa, il limite segue tale confine in direzione ovest fino ad incrociare sul torrente Lipoda, quello del comune di Cirò e lungo questi prosegue verso nord – ovest sino ad incontrare il confine provinciale Monte Lolo.
Da monte Lolo, segue il confine di provincia verso ovest e poi in direzione sud – ovest sino a quota 391, ad ovest della località Rafano e da qui segue il confine comunale di Umbriatico sino in prossimità della strada Verzino – Pallagorio alla quale si congiunge seguendo il sentiero verso ovest in prossimità del km 22,700 (quota 565).
Lungo tale strada, in direzione sud – est, costeggia la Serra Palombara sino a raggiungere in prossimità di Palagorio la quota 578 (km 17,800).
Da qui prosegue verso ovest lungo il sentiero che passando per la quota 567 prosegue verso quota 425 e poco prima di raggiungerla prende il sentiero verso sud e superate le quote 510 e 506 va ad incrociare, in località Bosicella, la strada Pallagorio – Zinga.
Ridiscende lungo questa verso sud fino in prossimità del km. 8,000 da dove prosegue per il sentiero che, attraverso la località Lupinaia e superata la quota 170 raggiunge il confine di Casabona di poco a nord della quota 152.
Prosegue quindi lungo il confine di Casabona verso sud fino in prossimità di Timpa di Cassiano dove incrocia quello di Belvedere Spinello che segue in direzione sud – ovest sino
all’incrocio di questi con il Torrente Lepre, discende questi verso sud sino in prossimità della confluenza con il Fiume Neto dove incrocia il confine di Santa Severina che segue verso ovest sino al Ponte di Neto.
Dal Ponte di Neto segue, in direzione sud, la strada statale Silana – Crotonese fino al km. 143,500 circa (quota 146) e quindi verso sud segue per il sentiero che passa per le quote 152, 168, 184, 220 costeggiando ad ovest le località Limata, Bosco del Tornese e Castelluccio sino ad incontrare il confine di Santa Severina discendendolo poi verso sud fino sino ad incrociare la strada statale della Piccola Sila al km 151,000.
Segue tale strada in direzione est e poi sud fino al km 158,700 circa (quota 192) e da qui seguendo il sentiero ad ovest incrocia il confine comunale di san Mauro Marchesato seguendolo prima verso ovest e poi sud – est sino ad incontrare il sentiero che passa tra le località San Nicola e Piano del Re, segue tale sentiero verso sud – est, passando per le quote 256 e 235, fino a raggiungere la strada statale della Piccola Sila in prossimità del km 165,100, prosegue per tale strada in direzione est fino al km 160,500 circa (Madonna del Soccorso) e da qui in direzione sud – est percorre il sentiero che attraversa la località Giordano fino alla quota 118, poco prima di Burronedi Groppaia.
Da quota 118 prosegue lungo il sentiero verso est fino a quota 123 e quindi risale verso nord lungo quello che passa per le quote 163 e 283 fino ad incrociare la strada statale Crotonese al km 162,200 circa, segue questa verso ovest sino al km. 163,000 circa da dove seguendo il sentiero verso sud – est e superata la quota 155 di circa 100 metri, piega verso nord – est fino alla quota 185 e poi verso nord costeggiando ad est il burrone di Don Ciccio, attraversa il confine di Scandale in prossimità del Casino della Valle ed incrocia la strada statale Silvana – Crotonese al km 165,000.
Lungo tale strada procede verso est sino a raggiungere la strada statale Jonica n. 106 che segue verso nord dal km. 250,000 al km. 257,100.
Dal km. 257,100 prosegue verso ovest per la strada statale Silana – Crotonese n. 107 sino ad incrociare, superato il km. 268,000 il confine comunale di Rocca di Neto; prosegue lungo questi verso ovest sino alla quota 48, a nord di Timpone Rocella, da dove segue verso sud il sentiero per Cantorato e da tale località, in direzione nord – ovest, la strada per Noce Soprano e San Francesca attraverso le quote 83 e 128 per poi piegare verso sud attraverso le quote 55 e 150 sino ad incontrare la strada statale n. 107 al km. 149,500 circa.
Segue questa strada in direzione nord – ovest e nord fino al km. 145,300 circa, da dove lungo un sentiero, in direzione nord, raggiunge la diramazione della strada statale n. 107 (quota 190), e lungo questa prosegue verso est sino a superare di circa 200 metri il Casino di Piscicoltura, da qui segue, in direzione est e nord – est, la strada che attraversa le località Serrata Gabelluccia e Dattilo incrociando a la Pizzuta quella per Fasana, prosegue lungo questa, in direzione est, fino ad incrociare la strada ferrata nelle vicinanze di Fasana.
Segue quindi la linea ferroviaria verso nord fino alla quota 12, poco prima della stazione di Strongoli, dove incrocia un corso d’acqua e lungo questi verso est raggiunge la costa, risale quindi lungo questa verso nord sino al punto di partenza della delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a DOC “Melissa” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione all’albo previsto dall’articolo 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963 i vigneti male esposti ed umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura ed è vietata l’irrigazione.
La resa massima dell’uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Melissa”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
Melissa bianco 12,00 tonnellate/ettaro
Melissa rosso 11,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
Le operazioni di vinificazione nonché di conservazione e di invecchiamento dei vini a DOC “Melissa”, possono essere effettuate oltre che all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3, comprendendo tutto il territorio dei comuni anche se solo in parte compresi, e nei comuni limitrofi di
Cirò Cirò Marina Crucoli
tutti in provincia di Crotone.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Melissa bianco 11,00% vol.;
Melissa rosso 12,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art 6
 I vini a DOC “Melissa”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Melissa bianco:
colore: giallo paglierino più o meno tenue;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Melissa rosso:
colore: dal rosato carico al rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto minimo.

Art 7
 Il vino a DOC “Melissa rosso” ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
può portare in etichetta la qualifica aggiuntiva “superiore”
Il vino a DOC “Melissa rosso superiore”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
profumo: etereo, intenso, persistente;
sapore: asciutto, vellutato, alcolico, robusto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

Art 8
Alla DOC “Melissa” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarr in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 9
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Melissa” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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