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Art 1
La denominazione di origine controllata “Menfi”,
con le eventuali menzioni delle sottozone:
Bonera per i vini rossi
Feudo dei Fiori per i vini bianchi
È riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Menfi bianco”
“Menfi Chardonnay”
“Menfi Grecanico”
“Menfi Inzolia o Ansonica”
“Menfi vendemmia tardiva”
“Menfi Feudo dei Fiori”
“Menfi rosso”
“Menfi rosso riserva”
“Menfi Nero d’Avola”
“Menfi Sangiovese”
“Menfi Cabernet Sauvignon”
“Menfi Syrah”
« Menfi Merlot »
« Menfi Bonera »
“Menfi Bonera riserva”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Menfi” è
riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dalle uve di vitigni
provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Menfi bianco”
Inzolia, Chardonnay, Catarratto bianco lucido, Grecanico da soli o
congiuntamente minimo 75%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per le province di Trapano e di Agrigento, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 25%.
“Menfi vendemmia tardiva”
Chardonnay, Catarratto bianco lucido, Inzolia o Ansonica da soli o
congiuntamente al 100%.
“Menfi Feudo dei Fiori”
Chardonnay, Inzolia o Ansonica da soli o congiuntamente minimo 82%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Agrigento, da sole o congiuntamente, fino ad un
massimo del 20%.
“Menfi rosso”
Nero d’Avola, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, da soli
o congiuntamente minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province
di Agrigento e di Trapani, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 30%.
“Menfi Bonera”
Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola, Merlot, Sangiovese, Syrah, da soli
o congiuntamente minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Agtigento, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Menfi Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Menfi Grecanico”
Grecanico minimo 85%
“Menfi Inzolia o Ansonica”
Inzolia (detta anche Ansonica” minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per le province di Agrigento e di Trapani, da soli o congiuntamente,
fino ad un massimo del 15%.
“Menfi Nero d’Avola”
Nero d’Avola minimo 85%
“Menfi Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
“Menfi Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
« Menfi Syrah »
Syrah minimo 85%
« Menfi Merlot »
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per le province
di Agrigento e di Trapani, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Menfi”
devono provenire dalla zona di produzione appresso indicata che
comprende i comuni di:
Menfi Sciacca Sambuca di Sicilia
In provincia di Agrigento
Castelvetrano
In provincia di Trapani.
Per il comune di Menfi l’esclusione è per il territorio posto a sud
della seguente delimitazione:
dal confine comunale di Castevetrano, all’altezza del casello
ferroviario n. 12, si prosegue verso est per la strada vicinale per
Porto Palo, per congiungersi con la strada comunale Menfi – Porto
Palo, risalendola fino all’incrocio con la ex strada statale n. 115,
da quel punto si segue verso est la strada consortile fino a
raggiungere il Fiume Carboj,
Per il comune di Sciacca il territorio ricadente nella d.o.c.
“Menfi” è delimitato a nord e a nord – ovest dal confine comunale di
Menfi e Sambuca di Sicilia, ad est in parte dal confine comunale di
Sambuca di Sicilia per seguire poi la strada vicinale della Tardara,
a sud prosegue con il torrente fino al confine comunale di Menfi sul
ponte della strada statale n. 188.
Per il comune di Castelvetrano i territori ricadenti all’interno
della seguente delimitazione:
a nord dal punto di confluenza dei confini comunali di Menfi,
Montevago e Castelvetrano, si discende lungo il Fiume Belice fino a
sotto il ponte dello scorrimento veloce Sciacca –
Castelvetrano, da li segue la strada consortile verso sud fino alle
case del Vecchio Mulino, si prosegue verso est la strada consortile
dell’abbeveratoio Bagarella fino alla ex strada statale n. 115, si
scende verso sud e si segue la strada consortile Belice Mare sino a
congiungersi con la linea ferroviaria in prossimità del casello
ferroviario n. 11, proseguendo la stessa sino al casello ferroviario
n. 12 per congiungersi con la strada vicinale per Porto Palo fino al
confine comunale.
Sono inclusi, inoltre i territori delle contrade Furonello per
intero e parte della contrada Furore, così delimitati:
ad est della strada provinciale Castelvetrano – Paceco dalle case
Giammariazzo fino alla fontana Pagano, a nord – est con il Vallone
Furanello fino a giungere ai limiti della diga Trinità, ad ovest con
la contrada Mandranova.
Per il comune di Sambuca di Sicilia ricadono nella denominazione di
origine controllata “Menfi” i vigneti compresi nelle seguente
delimitazioni:
A) i vigneti delimitati a nord dalla strada statale n. 188 fino a
giungere all’incrocio con la strada vicinale che conduce alla diga
Carboj, per poi seguire la medesima fino alla diga Carboj e segue i
confini territoriali ad est, a sud ed ad ovest.
B) I vigneti delimitati a nord dal Lago Arancio e dal Torrente
Carboj, dal punto di affluenza del Lago Arancio risalendo fino alla
Regia Trazzera Portella di Gioia, per poi seguire la stessa in
direzione sud, fino ad incrociare il confine territoriale comunale,
seguendo tutto il confine verso sud – ovest sino a ricongiungersi
con il Lago Arancio.
C) I vigneti delimitati a sud dalla strada statale n. 188, dal punto
di congiunzione con il Vallone San Giacomo fino al confine
territoriale con Giuliana, seguendo il confine a nord – est sino ad
incontrare il primo incavo tra la Contrada Fiumicello e Monte
Genuardo, il quale scende verso sud seguendo i confini del bosco e,
congiungendosi con la Regia Trazzera di Bisacquino, seguendo la
stessa in direzione sud – ovest sino ad incontrare la Regia Trazzera
Giuliana.
Da tale punto di incrocio segue in direzione est sino ad incontrare
il Vallone San Giacomo che delimita la zona ad ovest ed arriva alla
strada statale n. 188 al km. 101,000.
La denominazione di origine controllata “Menfi” seguita dalla
menzione della sottozona “Feudo dei Fiori” è riservata ai vini
bianchi ottenuti dai vitigni di cui all’art. 2, provenienti dai
terreni facenti parte dell’ex Feudo dei Fiori ed in particolare dai
vigneti ricadenti nei fogli di mappa:
9p, 20, 21, 22, 23p, 24, 25p, 36, 37p, 38, 39p, 53p, 66p, 67, 68p,
79, 81p, 82p, del comune di “Menfi”, delimitati ad est dal Torrente
Cavarretto, fino all’acquedotto del Puma, seguendo lo stesso fino al
confine territoriale e risalendolo verso nord – ovest fino al bosco
del Magaggiaro, ad ovest dal Torrente Cava del Serpente, fino alla
confluenza con il Torrente Mandrarossa, seguendo quest’ultimo fino
all’incrocio con la ex consortile (bivio Porto Palo – Ponte Carboj),
per seguire a sud la stessa fino all’incrocio con il Torrente
Cavarretto.
La denominazione di origine controllata “Menfi” seguita dalla
menzione della sottozona “Bonera” è riservata ai vini rossi
provenienti dai vitigni di cui all’art. 2, coltivati in vigneti
ricadenti nei fogli di mappa:
6p, 10p, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26p, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36p, 37p, 58, 59p, 60, 61, 62, 63, 64, 65, del
comune di Menfi delimitati ad est dal Torrente Cava del serpente,
fino alla confluenza con il Torrente Mandrarossa, per seguire lo
stesso fino ad
incrociare la ex strada statale n. 115 per seguirla verso ovest fino
all’incrocio con la strada delle vacche (confine territoriale
comunale).
Ad ovest si sale la stessa fino al confine territoriale tra Menfi e
Montevago.
A nord è delimitata dal bosco del Magaggiaro.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Menfi” devono essere
quelle tradizionali della zona e/o comunque atte a conferire alle
uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (alberello e
controspalliera) ed i sistemi di potatura a forma corta, media o
lunga, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
Sono escluse le forme di allevamento a tendone.
La densità minima per i vigneti esistenti non deve essere inferiore
a
2.500 ceppi/ettaro.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima
non inferiore a
3.000 ceppi/ettaro.
Per la menzione delle sottozone previste per la DOC “Menfi” la
densità di cui sopra sono elevate rispettivamente a: 2.800 per i
vigneti già esistenti a 3.300 per i nuovi impianti e reimpianti.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il
periodo dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno.
La resa massima di uve ammesse per la produzione dei vini a DOC
“Menfi”, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
“Menfi Chardonnay” 10,00 tonn./ettaro
“Menfi Cabernet sauvignon” 10,00 tonn./ettaro
« Menfi » tutte le altre tipologie 12,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DPC “Menfi” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Menfi” devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo,
per tutte le tipologie:
10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Menfi” con la
menzione delle sottozone “Feudo dei Fiori e Bonera” o delle
tipologie “riserva” previste dal presente disciplinare, con o senza
indicazione del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Menfi feudo dei Fiori” 11,50% vol.
“Menfi Bonera” 12,00% vol.
“Menfi rosso riserva” 12,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l’invecchiamento e l’affinamento, debbono essere effettuate
nell’intero territorio amministrativo dei c0omuni compresi anche
solo in parte nella zona di produzione delle uve, delimitata dal
precedente art. 3.
Il vino a DOC “Menfi Bonera”, prima dell’immissione al consumo deve
essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento di:
un anno
a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Per i vini a d.o.c. “Menfi rosso” e “Menfi Bonera”, la menzione
“riserva” è ammessa per quei vini che, prima dell’immissione al
consumo, sono stati sottoposti ad un periodo minimo di
invecchiamento di:
due anni,
a decorrere dal 1° novembre del’anno di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche, ivi compresa la facoltà di affinamento in
recipienti di legno.
In particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta
delle uve che concorrono alla produzione delle tipologie elencate
all’art. 2 con esclusione delle tipologie monovitigno.
La resa massima dell’uva in vino finito, non deve essere superiore
a:
“Menfi” tipologie bianche 65%
“Menfi” tipologie rosse 70%
Qualora le rese superino detti limiti, ma non il 70% e il 75%
rispettivamente per i vini bianchi e vini rossi, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti, decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
L’eventuale arricchimento può essere effettuato solo con mosto
concentrato proveniente da vigneti iscritti all’Albo di produzione
dei vini a d.o.c. “Menfi” o con mosto concentrato rettificato.
Art 6
Il vino a DOC “Menfi vendemmia tardiva”, deve
essere ottenuto da uve parzialmente appassite solo sulla pianta;
la resa di uve per ettaro all’atto della vendemmia non deve essere
superiore a:
5,00 tonn./ettaro
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di:
13,00% vol.
la resa dell’uva i vino finito non deve superare il 45%.
Il vino di cui al precedente comma, all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo paglierino al giallo dortato;
profumo: caratteristico, persistente;
sapore: piacevolmente dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Il vino, di cui ai precedenti commi, può essere qualificato con la
menzione “vendemmia tardiva”, quando le uve, appassite su pianta,
sono state vendemmiate non prima del:
“Chardonnay” 10 settembre
“Sauvignon” 10 settembre
“Inzolia o Ansonica” 25 settembre
“Catarratto bianco lucido” 25 settembre
Art 7
I vini a DOC “Menfi” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Menfi bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, fragrante;
sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Menfi Chardonnay”
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico varietale;
sapore: secco, morbido, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Menfi Grecanico”
colore: giallo pallido sfumato di verdognolo;
profumo: delicato, gradevole, fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Menfi Inzolia o Ansonica”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato;
sapore: secco, armonico, con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Menfi Feudo dei Fiori”
colore: giallo paglierino con sfumature verdi;
profumo: fresco, delicatamente vinoso;
sapore: secco, morbido, vivace, armonico, con buona persistenza
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Menfi rosso”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: speziato, caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi rosso riserva”
colore: rosso rubino intenso, si fa granata;
profumo: etereo di particolare finezza;
sapore: asciutto, sapido, di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
“Menfi Nero d’Avola”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi Sangiovese”
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
profumo: vinoso, con sentore di frutti di bosco;
sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi Cabernet Sauvignon”
colore : rosso rubino intenso ;
profumo: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Menfi Merlot”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, accentuato;
sapore: asciutto, pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Menfi Syrah”
colore: rosso rubino sfumato;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Menfi Bonera”
colore: rosso rubino, con eventuali sfumature granata;
profumo: speziato, leggermente vinoso;
sapore: asciutto, leggermente tannico, piacevolmente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Menfi Bonera riserva”
colore: roso rubino con riflessi granata;
profumo: etereo, ben pronunciato, di particolare finezza;
sapore: asciutto, schietto, sapido, con buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 8
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC
“Menfi” con o senza la menzione del vitigno è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
che non siano tale da trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni,
frazioni, fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati
ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Art 9
I vini a DOC “Menfi” con o senza menzione del vitigno,
qualora confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti
di vetro di capacità: 0,187, 0,375, 0,750, 1,500, 3,000 litri.
La tappatura di tali recipienti deve essere effettuata con tappi di
sughero, raso bocca.
Per le confezioni da 3,000 litri e da: 0,187, 0,375 è anche ammesso
il tappo a vite. |