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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MERLARA
D.O.C.

MERLARA
D.M. 13/LUGLIO/2000


Art 1
La denominazione di origine controllata “Merlara” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Merlara bianco”
“Merlara bianco frizzante”
“Merlara Tocai”
“Merlara Malvasia”
“Merlara rosso”
“Merlara rosso novello”
“Merlara Merlot”
“Merlara Cabernet Sauvignon”
“Merlara Cabernet”
“Merlara Marzemino frizzante”

Art 2
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Merlara bianco”
Tocai friulano dal 50 al 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Padova e di Verona, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 50%.
“Merlara rosso”
Merlot dal 50 al 70%
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Marzemino, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Padova, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Merlara Tocai”
Tocai friulano minimo 85%
“Merlara Malvasia”
Malvasia Istriana minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Padova, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Merlara Merlot”
Merlot minimo 85%
“Merlara Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
« Merlara Cabernet »
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente minimo 85%.
“Merlara Marzemino”
Marzemino minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Verona e di Padova, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Merlara” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Masi Castelbaldo Merlara
Urbana Casale di Scodosia
E in parte il territorio del comune di
Montagnana
In provincia di Padova
L’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Terrazzo Bevilacqua Boschi Sant’Anna
In provincia di Verona
Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano all’interno della zona di produzione.
La zona di produzione è così delimitata:
partendo dalla località Morosa ai piedi dell’argine del Fiume Adige prosegue in direzione nord lungo il confine comunale di Terrazzo, continuando lungo il confine del comune di Boschi Sant’Anna.
Seguendo il suddetto confine comunale incrocia la strada comunale Santa Giustina, continua lungo quest’ultima in direzione est verso Legnago.
Arrivato alla strada provinciale “dei Boschi” prosegue in direzione ovest, continua passando per il centro di Boschi San Marco e prosegue per la strada comunale San Marco in direzione Boschi Sant’Anna.
Giunto alla ferrovia Legnago – Monselice, la segue in direzione nord per giungere al confine comunale, che è seguito in direzione est.
Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo Scolo Sarega che si congiunge con lo Scolo Fossetta, per andare in direzione est lungo lo Scolo Barcagno e lo Scolo Slonga, ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal Fiume Fratta.
Prosegue il suo tragitto in direzione sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10 Padana Inferiore al km. 344,500, per poi proseguire lungo quest’ultima fino al km. 352,800.
Giunto in prossimità del confine del comune di Megliadino San Fidenzio, continua in direzione sud, seguendo tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la località Ca’ Grande, fino allo Scolo Montagnana.
Per proseguire lungo quest’ultimo in direzione ovest fino ad incrociare la strada vicinale “stradone Correr di Bailetto”.
Questa sarà affiancata in direzione sud fino a giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale Altaura – Vallerana, che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana.
Continua in direzione sud per la strada comunale Pioppe, imbocca la strada comunale Valnova che affianca lo Scolo Correr, e svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale Valnova di Correr che porta nel comune di Merlara.
Prosegue in direzione sud fino alla località Valle Occara, continua svoltando a sinistra, a raggiungere la strada comunale Dolza che costeggia lo Scolo consorziale Manteo.
Prosegue a destra in direzione Minotte e giunto alla terza curva di quest’ultimo prosegue lungo un piccolo scolo che porta fino al Fiume Fratta.
Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione ovest, per poi passare in direzione sud, dopo 2,500 km. lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada comunale della Gastaldia.
Da qui prosegue in direzione est lungo quest’ultima, fino all’incrocio con la strada comunale Borgo Storto.
Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata, in direzione opposta a quella della strada comunale Borgo Storto, per poi seguire lo Scolo consorziale San Feliso ed il confine comunale di Masi in direzione nord.
Successivamente segue lo Scolo Frattesina, per poi continuare lungo lo Scolo San Felice e congiungersi al confine comunale di Masi.
Da qui prosegue seguendo in direzione sud, per poi costeggiare il Fiume Adige, passando per i confini dei comuni di Castelbado e Terrazzo, fino alla località Morosa da dove si è partiti.

Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC. “Merlara” devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all’opposto troppo leggeri e con falda freatica profonda.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi e pergole) e la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata ed i rispettivi titolo alcolometrici volumici naturali minimi delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 sono i seguenti:
“Merlara bianco” anche frizzante 14,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Merlara Tocai” 14,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Merlara Malvasia” 13,00 tonn./ettaro 10,00% vol.
“Merlara rosso” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Merlara rosso novello” 14,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Merlara Merlot” 14,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Merlara Cabernet Sauvignon” 13,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Merlara Cabernet” 13,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Merlara Marzemino” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima dell’uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Merlara” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La regione Veneto sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 164 del 10/02/1992, con proprio decreto, su proposta del Comitato vitivinicolo regionale istituito con la Legge regionale n. 55 dell’8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire limiti massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a DOC “Merlara” inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Verona e di Padova.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall’ottavo comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.

Art 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Merlara”, devono essere effettuate all’interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E’ consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall’art. 1, purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di ui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia “novello” che deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 70% delle uve.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi tale limite, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a DOC “Merlara bianco”, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre 2vini frizzanti”, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
I vini ottenuti dalle varietà “Marzemino” possono essere utilizzati per produrre il vino a DOC “Merlara Marzemino frizzante”, secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.
La elaborazione dei “vini frizzanti” può avvenire solo all’interno della regione Veneto.

Art 6
I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Merlara bianco”
colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: secco, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Merlara bianco frizzante”
colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: secco di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo,
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Merlara Tocai”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: intenso, tipico;
sapore: secco, morbido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Merlara Malvasia”
colore: giallo paglierino;
profumo: intenso, tipico, leggermente aromatico;
sapore: secco, morbido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Merlara rosso”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Merlara rosso novello”
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: fruttato, vinoso, tipico;
sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, morbido,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Merlara Merlot”
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granata da vecchio; profumo: vinoso, piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Merlara Cabernet Sauvignon”
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l’età;
profumo: vinoso, caratteristico, si intenso con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se vecchio;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Merlara Cabernet”
colore: rosso rubino intenso, tendente al granata con l’età;
profumo: vinoso, caratteristico, più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Merlara Marzemino frizzante”
colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto – ciclamino;
profumo: fruttato, tipico;
sapore: dolce, aromatico, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione dei vini a DOC “Merlara” in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare un lieve sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, il limiti di cui sopra per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata, l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del metodo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto legislativo.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
Nella etichettatura dei vini a DOC “Merlara” non è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, salvo per il tipo “novello” per il quale è obbligatoria.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita, per la DOC “Merlara”, alle condizioni previste dalla Legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini indicati all’art. 1:
“Merlara Tocai”
“Merlara Malvasia”
“Merlara Merlot”
“Merlara Cabernet Sauvignon”
“Merlara Cabernet”
Per i vini a DOC “Merlara” immessi al consumo in contenitori fino a litri 5,000, è obbligatorio l’utilizzo delle tradizionali bottiglie in vetro ed è fatto divieto di usare chiusure del tipo corona, strappo, a vite e similari.
Qualora i vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5,000 litri, è obbligatorio l’utilizzo del tappo di sughero, raso bocca, salvo che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le quali è previsto l’uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti deve essere conforme alla normativa vigente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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