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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MODENA
PROVINCIA DI MODENA
I.G.T.

MODENA
PROVINCIA DI MODENA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1955
Modificato D.M. 10/Aprile/1996
Modificato D.D. 30/Luglio/2007


Art 1
La indicazione geografica tipica “Modena o di Modena o Provincia di Modena”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” è riservata ai seguenti vini:
bianco frizzante
rosso frizzante
rosso frizzante novello frizzante
rosato frizzante
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni di analogo colore, idonei alla coltivazione per la regione Emilia – Romagna.
La IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ancellotta o Lancellotta
Barbera
Chardonnay
Fortana
Lambrusco
Malbo Gentile
Malvasia
Malvasia bianca
Montù
Pignoletto
Pinot bianco
Pinot grigio
Pinot nero
Riesling italico
Sauvignon
Trebbiano
È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, come di seguito indicati:
Modena, di Modena, Provincia di Modena Ancellotta o Lancellotta:
Ancellotta o Lancellotta minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Barbera:
Barbera minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Fortana:
Fortana minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Lambrusco:
Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, lambrusco Maestri, da soli o congiuntamente minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Lambrusco bianco o vinificato in bianco da uve nere:
Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri da soli o congiuntamente, minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Malbo Gentile:
Malbo Gentile minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Montù:
Montù minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Pinot nero:
Pinot nero minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di etti vini, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia – Romagna, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.
Per la tipologia Lambrusco bianco, le uve devono essere vinificate in bianco.
Modena, di Modena, Provincia di Modena Chardonnay:
Chardonnay minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Pignoletto.
Pignoletto minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Pino grigio:
Pinot grigio minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Riesling italico:
Riesling italico minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena Sauvignon.
Sauvignon minimo 85%;
Modena, di Modena, Provincia di Modena trebbiano:
Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano di Spagna, da soli o congiuntamente minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia – Romagna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
Modena, di Modena, Provincia di Modena Malvasia:
Modena, di Modena, Provincia di Modena Malvasia bianca:
Malvasia di Candia aromatica minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Emilia – Romagna, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” con la specificazione di un vitigno a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello frizzante.
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena”, con o senza il nome del vitigno, non possono essere addizionati di anidride carbonica esogena.
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” prodotti nella tipologia frizzante sono soggetti alle disposizioni di cui al D.M. 29/Luglio/2004 (G.U. n. 238 del 9/Ottobre/2004).
Nella designazione dei vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni devono essere compresi tra quelli elencati all’articolo 2 del presente disciplinare di produzione.
Il riferimento al nome dei due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena”, è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il vino derivante dall’uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Bastiglia Bomporto Campogagliano Camposanto
Carpi Castelfranco Emilia Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena
Cavezzo Concordia sul Secchia Finale Emilia Fiorano Modenese
Formigine Guiglia Maranello Marano sul Panaro
Medolla Mirandola Modena Nonantola
Novi di Modena Prignano sul Secchia Ravarino S. Cesario sul Panaro
S. Felice sul Panaro S. Possidonio S. Prospero sul Secchia Sassuolo Savignano sul Panaro Serramazzoni Soliera Spilamberto Vignola
in provincia di Modena.
Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, è già comprensiva dell’aumento del 20% previsto dal D.M. 2/Agosto/1996, articolo 1, comma 1, per i vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena”, non deve essere superiore a:
Modena bianco 29,00 tonnellate/ettaro
Modena rosso e rosato 29,00 tonnellate/ettaro
Modena Ancellotta o Lancellotta 26,00 tonnellate/ettaro
Modena Barbera 21,00 tonnellate/ettaro
Modena Fortana 29,00 tonnellate/ettaro
Modena Lambrusco 29,00 tonnellate/ettaro
Modena Malbo gentile 24,00 tonnellate/ettaro
Modena Montù 29,00 tonnellate/ettaro
Modena Pinot nero 20,00 tonnellate/ettaro
Modena Chardonnay 23,00 tonnellate/ettaro
Modena Malvasia 24,00 tonnellate/ettaro
Modena Malvasia bianca 20,00 tonnellate/ettaro
Modena Pignoletto 26,00 tonnellate/ettaro
Modena Pinot bianco 26,00 tonnellate/ettaro
Modena Pinot grigio 20,00 tonnellate/ettaro
Modena Riesling italico 20,00 tonnellate/ettaro
Modena Sauvignon 23,00 tonnellate/ettaro
Modena Trebbiano 29,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Modena o Provincia di Modena” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
tutte le tipologie 9,00% vol.
E’ consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell’arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le metodologie previste dalla normativa vigente.
Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un’unica fase, devono essere annotate negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.
Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto alla indicazione geografica tipica.
E’ consentito a favore dei vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona delimitata dal precedente articolo 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d’uva, mosti d’uva concentrati, mosti d’uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” prodotti nella zona delimitata dal precedente articolo 3 o con mosto concentrato rettificato.
L’arricchimento quando consentito, può essere effettuato con l’impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve dei vitigni di cui all’articolo 2 prodotte in provincia di Modena, provenienti da vigneti iscritti all’elenco delle vigne e/o al quadro “C” allegato alla dichiarazione delle superfici vitate valicata dall’assessorato all’agricoltura della provincia di Modena.
Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” aggiunto nell’arricchimento e nella dolcificazione dovrà sostituire un’eguale quantità di vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena”.
La presa di spuma, nell’arco dell’intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti di uva concentrati, mosti d’uva parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte alla produzione della IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” p con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.
Art 6
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” senza la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Modena bianco 10,00% vol.;
Modena rosso 10,00% vol.;
Modena rosato 10,00% vol.;
Modena rosso novello 11,00% vol.;
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Modena Ancellotta o Lancellotta 10,00% vol.;
Modena Barbera 10,00% vol.;
Modena Fortana 10,00% vol.;
Modena Lambrusco 10,50% vol.;
Modena Malbo Gentile 10,50% vol.;
Modena Montù 10,00% vol.;
Modena Pinot nero 10,00 % vol.;
Modena vitigno rosso novello 11,00% vol.;
Modena Chardonnay 10,00% vol.;
Modena Lambrusco bianco 10,50% vol.;
Modena Malvasia 10,00% vol.;
Modena Malvasia bianca 10,00% vol.;
Modena Pignoletto 10,00% vol.;
Modena Pinot bianco 10,00% vol.;
Modena Pinot grigio 10,00% vol.;
Modena Riesling italico 10,00% vol.;
Modena Sauvignon 10,00% vol.;
Modena Trebbiano 10,00% vol.
Art 7
 Alla IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” possono essere immessi al consumo confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro.
Possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fingo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato nella zona di produzione.
I vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” possono essere immessi al consumo solo in contenitori di capacità inferiore ai sei litri.
In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente un residuo zuccherino minimo di 5,00 g/litro, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.
Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10/Febbraio/1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica “Modena, di Modena, Provincia di Modena” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a Denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Nel confezionamento dei vini ad IGT “Modena, di Modena, Provincia di Modena” è consentito l’utilizzo della capsula di lunghezza fino a 7 cm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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