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Art 1 La denominazione
di origine controllata “Molise o del Molise” è riservata ai
vini prodotti nella zona di produzione di cui all’art. 3,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Molise o del
Molise” può essere integrata dalla specificazione:
riserva
spumante
passito
novello
frizzante
alle condizioni successivamente stabilite.
In etichetta, in luogo della denominazione di origine
controllata “Molise” accompagnata dal nome del vitigno” può
figurare il nome del vitigno accompagnato dalla
specificazione “del Molise”.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Molise”
seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno,
devono essere prodotti con uve di vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Molise o del Molise Aglianico”
Aglianico minimo 85%
“Molise o del Molise Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
“Molise o del Molise Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
“Molise o del Molise Tintilla”
Bovale grande nero (denominato localmente Tintilla)
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Isernia e di Campobasso, da sole o
congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.
“Molise o del Molise Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Molise o del Molise Falanghina”
Falangina minimo 85%
“Molise o del Molise Greco bianco”
Greco bianco minimo 85%
“Molise o del Molise Moscato bianco”
Moscato bianco minimo 85%
“Molise o del Molise Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 85%
“Molise o del Molise Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Molise o del Molise Trebbiano”
Trebbiano toscano minimo 85%
Possono concorrer alla produzione di detti vini, altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Campobasso e di Isernia, da sole o
congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.
“Molise novello”
Montepulciano 100%
La menzione “novello” è riservata ai vini che rispondono
nella realizzazione e nella commercializzazione, le
disposizioni previste dalla normativa vigente per questa
tipologia di vino.
I vini a d.o.c. “Molise o del Molise”, possono essere
elaborati e commercializzati con la dicitura “frizzante” e
con le stesse caratteristiche stabilite nel presente
disciplinare, purché nella produzione e commercializzazione
siano rispettate le disposizioni previste dalla normativa
vigente per questa tipologia di vino.
“Molise o del Molise spumante”
Chardonnay, Pinot bianco, Moscato minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altre uve
a bacca bianca di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per
le province di Campobasso e di Isernia, da soli o
congiuntamente, sino ad un massimo del 50%.
“Molise o del Molise Chardonnay spumante”
Chardonnay minimo 85%
“Molise o del Molise Pinot bianco spumante”
Pinot bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, altre uve
a bacca bianca, di vitigni raccomandati e/o autorizzati per
le province di Campobasso e di Isernia, non aromatici, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Molise o del Molise Moscato spumante”
Moscato bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altre uve
a bacca bianca, di vitigni raccomandati e/o autorizzati per
le province di Campobasso e di Isernia, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a d.o.c. “Molise o
del Molise” comprende l’intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Acquaviva Collecroci Baranello
Bonefro Busso Campobasso
Campodipietra Casalcalenda Castelbottaccio
Castellino del Biferno Collotorto Colli d’Anchise
Ferrazzano Fossalto Gambatesa
Guardialfiera Guglionesi Larino
Limosano Lucito Lupara
Macchia Valfortore Mafalda Mirabello Sannitico
Montagano Montecifone Montefalcone nel Sannio
Montelongo Montemitro Montenero di Bisaccia
Montorio nei Frentani Oratino Palata
Petacciato Petrella Tifernina Pietracatella
Portocannone Ripalimosano Rotello
S. Angelo Limonano San Biase San Felice del Monte
San Giacomo degli Schiavoni San Giovanni in Galdo
San Giuliano di Puglia San Martino in Pensilis Santa Croce
di Magliano
Tavenna Termoli Toro
Trivento Tufara Ururi
Tutti in provincia di Campobasso.
Agnone Belmonte del Sannio Castelverrino
Colli al Volturno Fornelli Isernia
Longano Macchia di Isernia Montaquila
Monteroduni Pesche Pietrabbondante
Poggio Sannita Pozzilli Sant’Agapito
Venafro
Tutti in provincia di Isernia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere
quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle
uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti di cui all’art. 15 della legge
10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella
fascia collinare e pedecollinare, con buona sistemazione
idraulica ed agraria.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini; per i nuovi impianti dovranno essere adottate forme di
allevamento a spalliera.
E’ vietata ogni pratica colturale avente lo specifico
carattere di forzatura; è consentita l’irrigazione di
soccorso, prima dell’invaiatura per non più di due volte
all’anno.
La produzione massima di uva ammessa per i vini a d.o.c.
“Molise o del Molise”, di cui al precedente art. 2, per
ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore,
ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei
mosti, non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:
“Molise novello” 14,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Molise o del Molise Aglianico” 10,00 tonn./ettaro 11,00%
vol.
“Molise o del Molise Cabernet Sauvignon” 10,00 tonn./ettaro
11,00% vol.
“Molise o del Molise Sangiovese” 13,00 tonn./ettaro 10,50%
vol.
“Molise o del Molise Titilla” 8,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Molise o del Molise Chardonnay” 10,00 tonn./ettaro 10,50%
vol. “Molise o del Molise Falanghina” 13,00 tonn./ettaro
10,00% vol.
“Molise o del Molise Greco bianco” 10,00 tonn./ettaro 11,00%
vol.
“Molise o del Molise Moscato bianco” 12,00 tonn./ettaro
10,00% vol.
“Molise o del Molise Pinot bianco” 12,00 tonn./ettaro 10,50%
vol.
“Molise o del Molise Sauvignon” 12,00 tonn./ettaro 10,50%
vol.
“Molise o del Molise Trebbiano” 12,00 tonn./ettaro 10,00%
vol.
Le uve utilizzate per la produzione dei vini a d.o.c.
“Molise o del Molise” qualificati con la menzione “riserva”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
12,00% vol.
Il vitigno “Tintilla” estrinseca le sue migliori
potenzialità in media – alta collina, pertanto se ne
prescrive la coltivazione a quote non inferiori a 200 metri
s.l.m.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. “Molise o del
Molise” devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino, di cui al
successivo articolo per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
La regione Molise, annualmente, prima della vendemmia,
sentito il Comitato regionale vitivinicolo, tenuto conto
delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno si
sono verificate, può adottare, con decreto, limiti massimi
di produzione di uve per ettaro inferiori
a quelli corrispondenti fissati nel presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e alle C.C.I.A.A. di Campobasso
e di Isernia, territorialmente competenti.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, compreso
l’invecchiamento, dei vini di cui all’art. 2 devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione di cui
all’art. 3 del presente disciplinare.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini
ottenuti le loro peculiari caratteristiche di cui al
successivo art. 6.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a d.o.c.
“Molise o del Molise”, ad eccezione della tipologia
“passito” per la quale la resa massima è del 40%.
Qualora superi il limite del 70%, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto ala denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
I vini a d.o.c. “Molise o del Molise”, qualificabili con la
menzione “riserva” devono essere sottoposto ad un
invecchiamento obbligatorio per un periodo di
Due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno
A decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve.
I vini a d.o.c. “Molise o del Molise” possono essere
elaborati ed affinati in recipienti di legno.
Il vino a d.o.c. “Molise o del Molise rosso” può essere
designato in etichetta con il termine “novello” purché nella
produzione e commercializzazione siano rispettate le
disposizioni previste dalla normativa vigente per questo
tipo di vino.
La d.o.c. “Molise o del Molise” può essere utilizzata per
designare il vino “passito” ottenuto con mosti o vini che
rispondono alle condizioni stabilite nel presente
disciplinare, purché le operazioni di elaborazione di detti
mosti e vini, per la produzione del vino “passito”, siano
effettuate in stabilimenti siti nella regione Molise; essa è
riservata al vino ottenuto dalle uve sottoposte in tutto o
in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento.
Per il vino a d.o.c. “Molise Moscato o Moscato del Molise”
deve essere immediatamente seguita, in etichetta, nella
stessa riga o al di sotto di essa, dall’indicazione
“passito”.
Per tutte le tipologie dei vini a d.o.c. “Molise o del
Molise” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
Art 6
I vini a d.o.c. “Molise o del Molise”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Molise novello o novello del Molise”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico:
sapore: asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Molise Greco bianco o Greco bianco del Molise”
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, intenso, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Trebbiano o Trebbiano del Molise”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, fruttato;
sapore: secco, sapido, fresco. Armonico, anche leggermente
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Falanghina o Falanghina del Molise”
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
profumo: delicato gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente vivace, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Moscato o Moscato del Molise”
colore: giallo paglierino, più o meno intenso, a volte
dorato;
profumo: aromatico, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, armonico, aromatico,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Moscato spumante o Moscato spumante del Molise”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso, a volte
dorato;
profumo: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, fragrante, armonico,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Moscato passito o Moscato passito del Molise”
colore: giallo dorato;
profumo: aromatico, tipico del moscato, caratteristico,
intenso,
delicato;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
residuo zuccherino minimo: 30,0 g/l;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Molise Pino t bianco o Pinot bianco del Molise”
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
profumo: fresco, fruttato;
sapore: secco, delicato, armonico, a volte leggermente
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Chardonnay o Chardonnay del Molise”
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
profumo: fresco, fruttato;
sapore: secco, delicato, armonico, a volte leggermente
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise spumante o spumante del Molise”
“Molise Pinot bianco spumante o Pinot bianco spumante del
Molise”
“Molise Chardonnay spumante o Chardonnay spumante del
Molise”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con lievi riflessi verdolini;
profumo: fragrante, fresco, fruttato;
sapore: brut o demi – sec, armonico, delicato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Sauvignon o Sauvignon del Molise”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, moderatamente vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Molise Sangiovese o Sangiovese del Molise”
colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi
violacei;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, delicato retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Molise Cabernet Sauvignon o Cabernet Sauvignon del Molise”
colore : rosso rubino più o meno intenso, tendente al
granata con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, vivace ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Molise Aglianico o Aglianico del Molise”
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi
violacei;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Molise Aglianico riserva o Aglianico del Molise riserva”
colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi
violacei;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico,morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Molise Tintilla o Tintilla del Molise”
colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico,morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Molise Tintilla riserva o Tintilla del Molise riserva”
colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all’acidità
totale e all’estratto seco netto.
Art 7
Alla d.o.c. di cui all’art. 1 è vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati,
consorzi non aventi significato laudativo o non idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento, nell’osservanza
della normativa vigente, a vigneti, poderi, tenute e
fattorie incluse nella zona di produzione e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Art 8
I vini a d.o.c. “Molise o del Molise” con la
menzione “riserva”, devono essere obbligatoriamente chiusi
con tappi di sughero e i recipienti devono avere una
capacità compresa tra 0,750 e 3,000 litri. Per i recipienti
di capacità inferiore a 0,750 litri è permesso l’uso del
tappo a vite.
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