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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
.M. 22 novembre 1994.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Monferrato"
Articolo 1.
Denominazione.
La denominazione di origine controllata "Monferrato" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Composizione vigneti.
La denominazione "Monferrato" senza alcuna specificazione e'
riservata al vino bianco o rosso ottenuto da uve provenienti
da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" per
le province di Asti e Alessandria.
La denominazione "Monferrato" seguita da una delle
specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini
ottenuti da uve di vigneti aventi,
rispettivamente, la seguente composizione varietale:
Chiaretto o Ciaret:
Barbera, Bonarda Piemontese, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Pinot nero,
Nebbiolo, da soli o congiuntamente per almeno l'85%; possono
concorrere, per la restante parte, altri vitigni non
aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" per le province di
Asti e Alessandria
Dolcetto:
il corrispondente vitigno per almeno l'85%; possono
concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca
rossa non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" per la
provincia di Asti e Alessandria.
Freisa:
il corrispondente vitigno per almeno l'85%; possono
concorrere, per la restante parte, altri vitigni a bacca
rossa non aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" per la
provincia di Asti e Alessandria.
La denominazione di origine controllata "Monferrato"
accompagnata dalla menzione geografica "Casalese" e seguita
dalla specificazione Cortese e' riservata al vino ottenuto
da uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85% dal
vitigno Cortese; possono concorrere,
per la restante parte, altri vitigni a bacca bianca non
aromatici, "raccomandati" o "autorizzati" per le province di
Alessandria o Asti.
Fanno parte dell'albo vigneti del vino a D.O.C. "Monferrato"
con le specificazioni di cui appresso, i vigneti iscritti
agli albi dei vini a D.O.C. del Piemonte rispettivamente
indicati, sempreché rispondenti ai requisiti del presente
disciplinare: Monferrato Freisa: vino a D.O.C.: Freisa
d'Asti.
Monferrato Dolcetto: vini a D.O.C.: Dolcetto d'Acqui,
Dolcetto d'Ovada e Dolcetto d'Asti. E' facoltà del
conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente
articolo all'atto della denuncia annuale delle uve,
effettuate rivendicazioni anche per più denominazioni di
origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.
Nel caso di più rivendicazioni di denominazioni di origine,
riferite a quote parti del raccolto di uve provenienti dallo
stesso vigneto, la resa complessiva di uva per ettaro del
vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo
tra quelli stabiliti dai disciplinari
di produzione dei vini a D.O.C. rivendicati.
Articolo 3.
Zona di produzione.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini
atti ad essere designati con la denominazione di origine
controllata "Monferrato" senza alcuna specificazione
e"Monferrato" seguita da una delle specificazioni di cui
appresso, dovranno essere prodotte nelle zone
rispettivamente indicate: "Monferrato" senza alcuna
specificazione, "Monferrato" Chiaretto o Ciaret,
"Monferrato" Dolcetto, "Monferrato" Freisa:
Provincia di Alessandria:
L'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme,
Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato,
Basaluzzo Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco,
Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosio,Camagna, Camino,
Capriata d'Orba, Carentino, Carpeneto, Carrosio, Cartosio,
Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Cassine, Cassinelle,
Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli,
Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore,
Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino,
Cuccaro Monferrato, Denice, Francavilla Bisio, Frascaro,
Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavi,
Grognardo, Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo,
Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato,
Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello,
Montechiaro d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo,
Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo,
Olivola, Orsara Bormida,Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano,
Pareto, Parodi Ligure, Pasturana,Pecetto di Valenza, Pietra
Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano,
Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento,
Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Roccagrimalda,
Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San
Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Serralunga di
Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba,
Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato,
Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio,
Valenza Po, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati,
Villamiroglio, Visone.
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano, Albugnano,Antignano,
Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio,
Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti,
Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli,
Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze,
Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero,
Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone,
Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don
Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti,
Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna
d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Colcavagno, Corsione,
Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere,
Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa
Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto,
Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale,
Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino,
Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti,
Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morasengo, Nizza
Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea,
Pinod'Asti, Piova Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo,
Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San
Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri,
San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scandeluzza,
Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole ,
Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale
d'Asti, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa
San Secondo,Vinchio.
"Monferrato Casalese"
Provincia di Alessandria.
l'intero territorio dei seguenti comuni: Alfiano Natta,
Altavilla Monferrato, Bosio, Camagna, Camino, Casale
Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina,
Coniolo, Conzano, Cuccaro,Frassinello Monferrato, Gabiano,
Lu Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo,
Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio
Monferrato, Ozzano, Parodi, Pontestura, Ponzano, Rosignano
Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio
Monferrato , San Salvatore, Serralunga di Crea, Solonghello,
Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati,
Villamiroglio.
Articolo 4.
Caratteristiche dei vigneti e delle uve.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (in
controspalliera) ed sistemi di potatura (lunghi, corti,
misti) devono essere quelli generalmente usati e/o quelli
deliberati dagli organi tecnici competenti e, comunque, atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e di vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art 2 ed
i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla
vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
Resa uva Titolo alcol.
vini q li/Ha vol. min.
"Monferrato" rosso........................110 10.
"Monferrato" bianco..................... 110 9,5.
"Monferrato" Chiaretto o Ciaret....110 10
"Monferrato" Dolcetto.................. .90 10,5
"Monferrato Casalese"................ ..100 10.
"Monferrato" Freisa ........................95 10.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20%
il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di
produzione.
Articolo 5.
Vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e
Torino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70% . Le eventuali maggiori rese non avranno diritto alla
D.O.C.
Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Monferrato" rosso:
colore: rosso;
odore: vinoso gradevole;
sapore: fresco, asciutto, talvolta vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Monferrato" bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, intenso, gradevole;
sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 10%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
"Monferrato" Chiaretto o Ciaret:
colore: rosato o rosso rubino chiaro;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto e armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.
"Monferrato" Dolcetto:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto
corpo, armonico;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 21 per mille.
"Monferrato" Freisa:
colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto e amabile, amarognolo, talvolta vivace;
tit. alc. vol. comp. min.: 11%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille.
"Monferrato Casalese":
colore: paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente
amarognolo;
tit. alc. vol. comp. min.: 10,5%;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: 15 per mille.
Articolo 7.
Designazione e presentazione.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Monferrato" e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e
similari.
Nella designazione delle tipologie previste all'art. 2 della
denominazione "Monferrato" e' vietato l'impiego di
indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone, e località comprese nelle zone delimitate nel
precedente art. 3, nonché l'uso della menzione "vigna"
seguita dal toponimo. Soltanto per la denominazione
"Monferrato Casalese" e' consentita l'uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche aggiuntive, alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1992.
Nella designazione dei vini di cui all'art. 2 e' consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente.
In sede di designazione dei vini di cui all'art. 2 la
denominazione "Monferrato" e "Monferrato Casalese"
immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di
origine controllata", dovrà precedere immediatamente, in
etichetta la specificazione relativa al vitigno. La
specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in
etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali o
quelli utilizzati per indicare la denominazione "Monferrato"
e con lo stesso colore.
I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine
controllata "Monferrato, possono utilizzare in etichetta la
dicitura Novello", secondo la vigente normativa per i vini
Novelli.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a
D.O.C. "Monferrato" e "Monferrato Casalese", deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle
uve, e' stata rivendicata la D.O.C. "Monferrato" seguita da
una delle seguenti specificazioni: Dolcetto, Freisa,
Cortese, possono essere riclassificati prima
dell'imbottigliamento con la D.O.C. "Monferrato" senza
alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del
detentore agli organismi competenti.
Articolo 8.
Controlli aggiuntivi.
La regione Piemonte, sentiti gli organismi interessati, può
stabilire con opportune metodologie, ivi compresa la
pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che
qualitativi delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini
sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi della denominazione
di origine controllata "Monferrato".
Articolo 9.
Sanzioni.
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque
distribuisce per il consumo, prodotti a monte dei vini e
vini con la denominazione di cui all'art. 1, che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine,
previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione
degli stessi prodotti, e' punito a norma degli articoli 28,
29, 30 e 31 della legge n. 164/1992.
Il presente disciplinare entra in vigore in data 1 settembre
1995 |