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Art 1
La denominazione di origine controllata “Monreale”
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Monreale rosso”
“Monreale rosso novello”
“Monreale rosso riserva”
“Monreale rosato”
“Monreale bianco”
“Monreale bianco superiore”
“Monreale vendemmia tardiva”
“Monreale Ansonica o Inzolia”
“Monreale Catarratto”
“Monreale Grillo”
“Monreale Chardonnay”
“Monreale Pinot bianco”
“Monreale Pinot nero”
“Monreale Sangiovese”
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola”
“Monreale Perricone”
“Monreale Cabernet Sauvignon”
“Monreale Syrah”
“Monreale Merlot”
Art 2
La denominazione di origine controllata “Monreale” con o
senza alcuna specificazione è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, rispettivamente
per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:
“Monreale bianco” anche superiore e vendemmia tardiva
Catarratto e Ansonica o Inzolia minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 50%, di cui il Trebbiano toscano non deve superare il 30%.
“Monreale rosso” anche riserva e novello
Calabrese o Nero d’Avola e Perricone minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Palermo, da soli o congiuntamente , fino ad un massimo del 50%.
“Monreale rosato”
Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.
“Monreale Ansonica o Inzolia”
Ansonica o Inzolia minimo 85%
“Monreale Catarratto”
Catarratto bianco lucido minimo 85%
“Monreale Grillo”
Grillo minimo 85%
“Monreale Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Monreale Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 15%
“Monreale Pinot nero”
Pinot nero minimo 85%
“Monreale Cabernet sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
« Monreale Sangiovese »
Sangiovese minimo 85%
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola”
Nero d’Avola o Calabrese minimo 85%
“Monreale Perricone”
Perricone minimo 85%
“Monreale Syrah”
Syrah minimo 85%
“Monreale Merlot”
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Palermo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Monreale” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della
zona appreso indicata:
il territorio del comune di Monreale
ad eccezione delle sotto elencate zone:
zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine
territoriale con il comune di Borgetto, dall’ isoipsa 600 che
decorre da Monte Mirto verso Monte della Fiera, Monte della Signora
e Pizzo Aiello, dal confine con il comune di San Giuseppe Jato dal
Cozzo Frantanoni e dal sentiero che dalla Serra del Frassino conduce
alla strada provinciale Piana degli Albanesi – San Giuseppe Jato
sino ai confini territoriali con il comune di Piana degli Albanesi.
Zona sud – ovest compresa tra i confini territoriali comunali ed il
seguente percorso viario:
strada statale n. 118 che dal confine territoriale con il comune di
Marineo arriva sino al bivio Ficuzza, strada comunale che dal bivio
Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da
Ficuzza conduce alla contrada Nicolosi seguendo l’isoipsa 600 fino
ai confini territoriali con il comune di Corleone.
Il territorio del comune di Piana degli Albanesi
Tranne la sotto elencata zona:
zona nord delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di
Monreale - La Piana degli Albanesi – San Giuseppe Jato, la strada
provinciale Piana degli Albanesi – Santa Cristina Gela sino ai
confini territoriali con il comune di Santa Cristina Gela.
E l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Camporeale San Giuseppe Jato San Cipirello
Santa Cristina Gela Corleone Roccamena
Tutti in provincia di Palermo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Monreale” di cui all’art.
1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di soccorso.
Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, la
densità d’impianto non deve essere inferiore a 3.000 ceppi/ettaro e
come orme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i
sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti
similari ad esclusione dei sistemi espansi.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la
produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrico
volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
“Monreale rosso” anche riserva e novello 12,00 tonn/ettaro 11,50%
vol.
“Monreale rosato” 12,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale bianco” anche superiore” 12,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale Ansonica o Inzolia” 12,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale Catarratto” 12,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale Grillo” 12,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale Chardonnay” 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale Pinot bianco” 10,00 tonn/ettaro 11,00% vol.
“Monreale Pinot nero” 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola” 10,00 tonn/ettaro 12,00 vol.
“Monreale Perricone” 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale Cabernet Sauvignon” 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
« Monreale Syrah » 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale Merlot” 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale Sangiovese” 10,00 tonn/ettaro 12,00% vol.
“Monreale vendemmia tardiva” 8,00 tonn/ettaro 13,50% vol.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
delle uve dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
massimi, oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla
denominazione di origine controllata “Monreale”.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%.
L’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei
comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione di cui
all’art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il
Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire su
apposita domanda degli interessati da trasmettersi tramite la
regione Sicilia che la correda di parere, che le operazioni siano
effettuate nell’ambito della provincia di Palermo a condizione che
le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini
del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti dalla zona di
produzione di cui al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
L’eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto
concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da
vigneti iscritti all’Albo di produzione dei vini a DOC “Monreale”.
Le rese massime di uva in vino finito non devono essere superiori al
70%; qualora superino detto limite ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a DOC “Monreale”
provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
12,50% vol.
e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai:
due anni a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
possono portare in etichetta la menzione “riserva”.
I vini bianchi con o senza riferimento al vitigno a DOC “Monreale”
provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
12,50% vol.
e sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno:
sei mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
possono portare in etichetta la menzione “superiore”
Il vino a DOC “Monreale” proveniente da uve bianche che abbiano
subito un appassimento sulla pianta e che siano stato sottoposto ad
un affinamento di almeno:
sei mesi in fusti di legno della capacità massima di 500 litri
può utilizzare la menzione “vendemmia tardiva”.
Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 13,50% vol.
e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre
Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima
di: dodici mesi a decorrere e dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve
La quantità dell’uva appassita sulle piante al momento della
vendemmia non deve superare gli
8,00 tonn/ettaro
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore ai
4.800 litri/ettaro
Art 6
I vini a DOC “Monreale” di cui agli art, 2 e 5,
all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Monreale rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: asciutto, ricco di struttura, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale rosso riserva” anche con il riferimento del vitigno
colore: dal rosso rubino carico al granata;
profumo: intenso, armonico;
sapore: asciutto, caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
“Monreale novello”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Monreale Pinot nero”
colore: rosso rubino carico;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Sangiovese”
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
profumo: vinoso, con sentore di frutti di bosco;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Cabernet Sauvignon”
colore : rosso rubino ;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, ricco, corposo, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Perricone”
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Calabrese o Nero d’Avola”
colore: rosso rubino;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Syrah”
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, ricco di struttura, armonico, gradevolmente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale Merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: intenso, fruttato;
sapore: asciutto, caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Monreale rosato”
colore: rosa tenue più o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: asciutto, armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, elegante;
sapore: secco, delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale bianco superiore” anche con il riferimento del vitigno
colore: giallo carico tendente al dorato;
profumo: complesso di buona intensità;
sapore: secco, sapido, armonico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Monreale vendemmia tardiva”
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, persistente;
sapore: secco, morbido, vellutato, armonico, ricco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,0 g/l;
“Monreale Ansonica o Inzolia”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo; 16,0 g/l;
“Monreale Catarratto”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, fruttato, con retrogusto leggermente
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale Grillo”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: elegante, fine;
sapore: secco, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Monreale Chardonnay”
colore: giallo carico più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Monreale Pinot bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC „Monreale“ nelle diverse tipologie è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
I vini rossi atti a fregiarsi della DOC “Monreale”, anche con la
specificazione del vitigno, possono utilizzare in etichetta
l’indicazione “novello” secondo la vigente normativa per i vini
novelli.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Monreale”, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
I vini a DOC “Monreale” devono essere immessi al consumo in
bottiglie di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti
dalle norme nazionali e comunitarie.
Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è
ammessa la chiusura con tappo a vite.
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