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Disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini "Montecarlo"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Montecarlo" e' riservata ai
vini Bianco, Rosso, Vin santo, Vin santo occhio di pernice che
corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino D.O.C. "Montecarlo" bianco deve essere ottenuto da uve
provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale
nella proporzione appresso indicata:
Trebbiano toscano: 40-60%;
Semillon, Pinot Gris e bianco, Vermentino, Sauvignon, Roussanne
globalmente presenti in ragione del 40-60% purche' almeno tre dei
vitigni indicati raggiungano singolarmente la percentuale del 10%.
Il vino D.O.C. "Montecarlo" rosso deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale
nella proporzione appresso indicata:
Sangiovese: 50-75%;
Canaiolo nero: 5-15%;
Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera, Sjriak, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Merlot, da soli o congiuntamente nella misura
dal 10 al 15%.
Possono concorrere da soli o congiuntamente le uve provenienti dai
vitigni a bacca bianca e rossa raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Lucca e presenti nei vigneti fino ad un massimo del
20%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a
D.O.C. "Montecarlo" bianco e rosso comprende, in provincia di Lucca
parte dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo,
Altopascio, Capannori e Porcari.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da ponte Canneto in prossimita' di S. Salvatore, il limite di
confine segue, in direzione sud per circa 200 metri, la strada che
conduce a Marginone fino ad incrociare il confine comunale e
proseguire poi lungo questi verso est fino alla linea ferroviaria.
Prosegue quindi lungo la ferrovia, dapprima verso sud e poi verso
est, sino all'incrocio con il Rio S. Gallo, in localita' Badia
Pozzoseveri, risale verso nord il corso d'acqua raggiungendo la
strada Altopascio-Porcari per proseguire poi lungo questa verso
ovest fino a C. La Pineta da dove sale verso nord per la strada che,
costeggiando le colline giunge a C. Di Galante;
da C. Di Galante segue, in direzione nord, la strada vicinale che
costeggia il corso d'acqua, affluente di sinistra del rio Leccio,
passando per le quote 63, 75 e 92. Da quota 92 prosegue verso nord
fino a raggiungere Cantina Carrara (quota 38) per proseguire in
direzione nord-est lungo la strada vicinale che costeggia C. Del
Dotto e raggiunge quota 102 sul confine provinciale di Pistoia,
lungo il quale procede verso sud-est fino a raggiungere la quota 54,
superato di poco il C. Della Cherardesca. Da quota 54 prosegue verso
sud-est per la strada che passa per C. Seghieri fino ad incrociare
la strada per Montecarlo lungo la quale prosegue verso il centro
abitato
per circa 500 metri, piegando poi verso sud-est per la strada che,
superato C. Mazzini, va ad incrociare la linea ferroviaria, che
segue verso sud fino a ponte Canneto da dove e' iniziata la
delimitazione.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino
D.O.C. "Montecarlo" rosso comprende, in provincia di Lucca, parte
dei territori amministrativi dei comuni di: Montecarlo, Altopascio,
Capannori e Porcari.
La delimitazione parte a nord dal punto piu' settentrionale fra
quota 102 e 129, segue verso est il confine della provincia di
Pistoia fino in prossimita' di quota 54 da dove discende verso
levante-mezzogiorno fino a raggiungere la strada per Montecarlo in
prossimita' del ponte ferroviario. Segue per breve tratto detta
strada e dopo quota 32 si immette sulla comunale che
passando per C.Mazzini raggiunge la ferrovia Lucca-Pistoia. La linea
di delimitazione segue poi detta linea ferroviaria fino a ponte
Canneto in prossimita' di S. Salvatore, di qui prosegue lungo la
strada che da S. Salvatore conduce a Marginone; oltrepassato detto
centro abitato e prima di incrociare la linea ferroviaria, devia
sulla strada che passando per la Fornaci raggiunge il confine
comunale di Montecarlo a quota 24. Segue detto confine comunale fino
ad arrivare a C. Tanti da dove devia per il viottolo che si immette
sulla provinciale Altopascio-Lucca in prossimita' di quota 25. Per
detta provinciale raggiunge C. Pineta e quindi sale verso nord per
la strada vicinale che passa presso Casa Mencarini e Cantina Carrara
raggiungendo il punto piu' a nord della zona delimitata dal quale e'
partita la presente descrizione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini D.O.C. "Montecarlo" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I nuovi impianti dovranno prevedere un numero minimo di ceppi per
ettaro di 3.500.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della D.O.C. "Montecarlo"
possono essere destinati alla produzione della tipologia "Vin santo"
e "Vin santo occhio di pernice" qualora i conduttori interessati
optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve
fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilita' esclude
tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle
altre tipologie della D.O.C. "Montecarlo".
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Le produzioni massime di uva ammesse per la produzione dei vini a
D.O.C. "Montecarlo", in coltura specializzata, non devono essere
superiori a quintali 100 per ettaro per il bianco e a 90 quintali
per il rosso.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' la produzione per ettaro non superi del 20% i
limiti medesimi.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore
a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e
forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Montecarlo"
bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10% ed al
"Montecarlo" rosso del 10,5%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
per il "Montecarlo" rosso ed al 65% per il "Montecarlo" bianco.
Per le tipologie "Montecarlo" Vin santo e Vin santo occhio di
pernice la resa in vino delle uve fresche non deve essere superiore
al 35%.
Per il D.O.C. "Montecarlo" rosso e' consentita la pratica di
arricchimento cosi' come attualmente previsto dalla normativa
vigente, la correzione del mosto o del vino con mosto concentrato o
con mosto concentrato rettificato secondo le norme CEE.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Nella vinificazione del vino D.O.C. "Montecarlo" Vin santo e Vin
santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica; in
particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto
segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad un appassimento naturale e puo' essere ammostata non prima del 1
dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno
successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire nei locali idonei ed e'
ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di
legno (caratelli) di capacita' non superiori a 5 ettolitri;
l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 novembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo della tipologia Vin santo riserva non puo'
avvenire prima del 1 novembre del quarto anno successivo a quello di
produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
Per l'elaborazione dei vini D.O.C. "Montecarlo" rosso e' consentita
la pratica del governo all'uso toscano, purche' sia rispettata la
resa massima vino/uva prevista nel presente articolo.
Il vino D.O.C. "Montecarlo" rosso, proveniente da uve che assicurino
un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%, e
sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non
inferiore a due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in
bottiglia, puo' portare in designazione la specificazione aggiuntiva
"riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini D.O.C. "Montecarlo" all'atto dell'immissione al consumo
debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
"Montecarlo" bianco:
limpidezza: brillante;
colore: bianco paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.
"Montecarlo" rosso:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino vivace;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Montecarlo" rosso riserva:
limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino tendente al granato;
odore: vinoso, intenso caratteristico;
sapore: asciutto, sapido vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
"Montecarlo" Vin santo:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il
tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo
secco almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il
tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille
nel tipo amabile;
acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
"Montecarlo" Vin santo occhio di pernice:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;
acidita' totale minima: 4 per mille;
acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Art. 7.
In sede di designazione e presentazione dei vini D.O.C. "Montecarlo"
Vin santo e Vin santo occhio di pernice, tali indicazioni di
tipologia possono precedere la denominazione "Montecarlo", ovvero
figurare seguite dalla specificazione "di Montecarlo".
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Montecarlo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e
localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni stabilite
dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Per tutte le tipologie della D.O.C. "Montecarlo" e' obbligatorio
indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Per la tradizione consolidata e per la particolare forma di mercato
che hanno i vini "Montecarlo", e' in ogni caso vietato il
confezionamento e la commercializzazione in recipienti non di vetro
superiori ai 0,750 litri o comunque in confezioni con tappo a corona
o con capsule a strappo o con altre chiusure analoghe.
I vini D.O.C. "Montecarlo" debbono obbligatoriamente essere immessi
al consumo in recipienti sigillati. I mosti, i vini atti, o vini
commercializzati allo stato sfuso perdono, in via definitiva, il
diritto alla D.O.C. con tutte le conseguenti annotazioni e
segnalazioni previste, per legge, in caso di declassamento ai vini
da tavola venduti al consumo diretto.
Le bottiglie, conformi alle norme vigenti, debbono essere di forma
atta a salvaguardare l'immagine dei vini. Anche l'etichettatura e la
presentazione devono essere consone ai tradizionali caratteri di
qualita'.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la D.O.C. "Montecarlo" vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164. |