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Art 1
L’indicazione geografica tipica “Montecastelli” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
bianco
rosso
rosso novello
Sangiovese
Merlot
Canaiolo
Ciliegiolo
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Trebbiano
Malvasia
Vermentino
Art 2
I vini ad IGT “Montecastelli” devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Montecastelli bianco:
vitigni a bacca bianca, non aromatici, da soli o congiuntamente
idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
Montecastelli rosso e rosso novello:
vitigni a bacca nera, non aromatici, da soli o congiuntamente,
idonei alla coltivazione per la regione Toscana.
Montecastelli Sangiovese:
Sangiovese minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da altri vitigni, a bacca nera, non aromatiche, idonei alla
coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Monrecastelli Merlot:
Merlot minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca nera, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Montecastelli Canaiolo:
Canaiolo minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca nera, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Nobtecastelli Ciliegiolo:
Ciliegiolo minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca nera, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Montecastelli Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca nera, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Montecastelli Cabernet Franc:
Cabernet Franc minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca nera, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Montecastelli Trebbiano:
Trebbiano toscano minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca bianca, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Montecastelli Malvasia:
Malvasia bianca lunga minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca bianca, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Montecastelli Vermentino:
Vermentino minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni, a bacca bianca, non aromatiche, idonei alla coltivazione
per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’IGT
“Montecastelli” comprende l’intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Castelnuovo Val di Cecina Volterra Pomarance
Tutti in provincia di Pisa.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT
“Montecastelli” non deve essere superiore rispettivamente a:
Montecastelli rosso e rosso novello 9,00 ton/ettaro
Montecastelli Sangiovese 9,00 ton/ettaro
Montecastelli Canaiolo 9,00 ton/ettaro
Montecastelli Ciliegiolo 9,00 ton/ettaro
Montecastelli Merlot 9,00 ton/ettaro
Montecastelli Cabernet Sauvignon 9,00 ton/ettaro
Montecastelli Cabernet Franc 9,00 ton/ettaro
Montecastelli bianco 10,00 ton/ettaro
Montecastelli Trebbiano 10,00 ton/ettaro
Montecastelli Malvasia 10,00 ton/ettaro
Montecastelli Vermentino 10,00 ton/ettaro
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima
ad ettaro, rispetto alla produzione massima ammessa al comma 2 del
presente articolo è la seguente:
primo e secondo anno zero
terzo anno 60%
quarto anno 100%
Ai fini dell’entrata in produzione si fa riferimento all’anno
vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello
effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Montecastelli”
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Montecastelli rosso e rosso novello 11,50% vol.
Montecastelli Sangiovese 11,50% vol.
Montecastelli Canaiolo 11,50% vol.
Montecastelli Ciliegiolo 11,50% vol.
Montecastelli Merlot 11,50% vol.
Montecastelli Cabernet Sauvignon 11,50% vol.
Montecastelli Cabernet Franc 11,50% vol.
Montecastelli bianco 10,50% vol.
Montecastelli Trebbiano 10,50% vol.
Montecastelli Malvasia 10,50% vol.
Montecastelli Vermentino 10,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore all’ 80% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Montecastelli” all’atto dell’immissione al
consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
Montecastelli rosso e rosso novello 12,00% vol.
Montecastelli Sangiovese 12,.00% vol.
Montecastelli Canaiolo 12,00% vol.
Montecastelli Ciliegiolo 12,00% vol.
Montecastelli Merlot 12,00% vol.
Montecastelli Cabernet Sauvignon 12,00% vol.
Montecastelli Cabernet Franc 12,00% vol.
Montecastelli bianco 11,00% vol.
Montecastelli trebbiano 11,00% vol.
Montecastelli Malvasia 11,00% vol.
Montecastelli Vermentino 11,00% vol.
Art 7
All’indicazione geografica tipica “Montecastelli” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, selezionato, superiore, riserva e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore. |