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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Montecompatri – Colonna” o più semplicemente “Montecompatri” o
“Colonna” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Montecompatri – Colonna” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella
proporzione sotto indicata:
Malvasia (bianca di Candia e puntinata) massimo 70%
Trebbiano (toscano, verde, giallo) minimo 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altre uve
bianche provenienti da vitigni Bellone e Bovino presenti nei vigneti
fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.
Art 3
La zona di produzione del vino a DOC “Montecompatri
– Colonna” comprende il territorio già delimitato con decreto
ministeriale 2/Maggio/1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
137, del 13/Giugno/1993, nonché quelli per i quali ricorrono le
condizioni di cui al secondo comma dell’art 1 del D.P.R.
12/Luglio/1993 n. 930.
Tale zona pertanto comprende tutto il territorio amministrativo del
comune di:
Colonna
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Montecompatri Zagarolo Roccapriora
tutti in provincia di Roma
la zona è così delimitata:
partendo dal ponte di Pantano sulla via Casilina, in prossimità del
km. 21,000 la linea di delimitazione segue per circa tre chilometri
la strada che in direzione nord – est, si dirige verso la via
Prenestina fino ad incrociare il confine comunale di Zagarolo.
Segue questo confine verso sud fino ad incontrare la via Casilina in
prossimità del km. 23,800, prosegue lungo la medesima e, superato il
km. 24,000, segue verso est, la strada per Pallavicina, raggiunge
questa località, la supera e prosegue per la strada che conduce al
laghetto di Mondo fino al suo incrocio con il fosso di Pallavicina;
segue questo corso d’acqua in direzione sud fino ad incrociare,
prima di raggiungere la via di Gallicano, l’impluvio che attraversa
la tenuta di San Cesareo.
Segue la linea d’impluvio verso sud sino alla ferrovia e da qui una
retta che raggiunge al km. 27,000 la via Casilina (strada statale n.
6).
Dal km. 27,000 sulla via Casilina segue una retta, verso sud, fino
ad incrociare la via Maremmana inferiore al km. 2,000, prosegue
quindi su quest’ultima verso est fino ad incrociare di nuovo la via
Casilina, percorrendola fino al km. 29,500 circa; quindi segue verso
sud la strada che, costeggiando San Cesareo, conduce a Valle
Clementina, fino ad incrociare il confine comunale di Zagarolo e
Roccapriora.
Segue questo confine verso ovest e poi verso sud, prosegue quindi
lungo il confine tra Roccapriora e Palestrina sino ad incrociare la
strada che attraversa Valle Isoletta e conduce a Carchitti.
Da questo punto di incrocio, segue questa strada verso nord,
passando ad ovest di Colle di Fuori e prosegue lungo il sentiero
che, percorre, in direzione ovest, la Valle Clementina.
Superato Colle San Giovanni, segue, in direzione nord, il sentiero
che passando alle pendici orientali di Colle Romano e Monte
dell’Orso, costeggia, a nord di quest’ultimo, il confine di Zagarolo
fino ad incrociare la strada per Fontana Chiusa, che segue per un
breve tratto verso nord fino a raggiungere il confine comunale di
Zagarolo.
Prosegue quindi lungo quest’ultimo verso ovest fino ad incontrare,
in prossimità del Colle Fontana Molara, la confluenza dei confini
dei comuni di Montecompatri, Zagarolo e Roccapriora.
Prosegue quindi lungo il confine di Montecompatri in direzione sud e
poi nord fino ad incrociare al km. 4,300 circa, in località Pallotta,
la strada per la stazione di Montecompatri – Colonna (km. 5,300);
segue quest’ultima in direzione nord fino ad incrociare il confine
comunale di Roma lungo il quale prosegue in direzione est e poi nord
sino a raggiungere, in località Cascinali Nuovi del Corvio, la
strada che si allaccia alla via Casilina in prossimità del km.
21,000, percorre questa strada e quindi la strada statale n. 6 sino
al ponte di Pantano chiudendo così la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Montecompatri – Colonna”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualità.
In ogni caso sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni situati
oltre i 480 metri s.l.m.
I sesti di impianto , le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di potatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Montecompatri – Colonna”, in vigneti a coltura specializzata, non
deve essere superiore ai:
15,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro,
in coltura promiscua dve essere rapportato all’effettiva superficie
coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Lazio con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a DOC
“Montecompatri – Colonna” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
10,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Montecompatri – Colonna” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Montecompatri – Colonna:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Montecompatri – Colonna superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, vinoso, caratteristico;
sapore: secco, di medio corpo, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Montecompatri – Colonna amabile o dolce:
Montecompatri – Colonna amabile o dolce frizzante”
colore giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico:
sapore: dall’amabile a dolce, fruttato, tranquillo o frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: come da regolamento comunitario
1493/1999;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Montecompatri – Colonna” non
frizzante proveniente da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di
11,50% vol.
può portare in etichetta la menzione “superiore”; in tal caso sulle
bottiglie o altri recipienti deve sempre figurare l’annata di
produzione delle uve.
Art 8
La DOC “Montecompatri – Colonna” può essere utilizzata
per designare vino “frizzante” ottenuto con uve o mosti che
rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di
produzione a condizione che la elaborazione dei mosti e dei vini
avvenga in stabilimenti siti nell’ambito della zona di produzione
delle uve di cui all’art 3.
Il vino a DOC Montecompatri – Colonna frizzante” potrà essere
immesso al consumo soltanto nelle tipologie “amabile e dolce,
rispettando i relativi limiti di tenore zuccherino residuo previsti
a titolo generale dalla regolamentazione comunitaria.
Art 9
Alla DOC “Montecompatri – Colonna” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, riserva, selezionato e similari.
Tutti i vini a DOC “Montecompatri – Colonna” debbono riportare in
etichetta le locuzioni “secco o asciutto o amabile o dolce” per
designare i relativi tipi previsti dal presente disciplinare di
produzione.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì, consentita l’indicazione dei nomi di fattorie e vigneti
dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Art 10
Chiunque produce, vende , pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la DOC “Montecompatri – Colonna” vino che non
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963
n. 930. |