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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC "MONTECUCCO"
Articolo 1 - (Riconoscimento denominazione)
La denominazione di origine controllata "Montecucco" è
riservata ai vini rosso, rosso riserva, Sangiovese,
Sangiovese riserva, bianco e Vermentino che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2 - (Vitigni ammessi)
I vini a denominazione di origine controllata "Montecucco"
devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di
produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Montecucco rosso: Sangiovese: minimo 60%. Altri vitigni a
bacca rossa non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Grosseto, da soli o congiuntamente nella
misura massima del 40%.
Montecucco Sangiovese: Sangiovese: almeno l '85%. Altri
vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Grosseto, da soli o
congiuntamente fino al 15%.
Montecucco bianco: Trebbiano Toscano: almeno il 60%. Altri
vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Grosseto da soli o congiuntamente nella misura
massima del 40%.
Montecucco Vermentino: Vermentino: almeno l'85% Altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Grosseto da soli o congiuntamente nella misura
massima del 15%.
Articolo 3 - (Zona raccolta uve)
La zona di produzione delle uve è collocata all'interno
della provincia di Grosseto.
Comprende le zone vocate dei comuni di Cinigiano, Civitella
Paganico, Campagnatico Castel del Piano, Roccalbegna,
Arcidosso e Seggiano.
Tale zona è così delimitata:
a nord il confine parte dall' incrocio della s.s.223 con il
confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e
lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione
sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in
prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano,
prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine
amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso
in direzione nord-est fino ad incontrare il confine
amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine
fino ad incontrare la s.s.323 al ponte sul fosso Ansitonia,
si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino
all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del
centro abitato di Castel del Piano.
Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non
incontra il confine amministrativo del comune di Castel del
Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est
lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente
Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26
(Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine
amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto
confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in
direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo
del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello
Amiata in località Banditaccia.
Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad
incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona),
si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro
abitato di Stribugliano.
Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada
provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale
cinigianese, sino in prossimità del podere Il Cavallino. Da
qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e
quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino
a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere
Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada
provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).
Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio
della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino
ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto
seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di
ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si
percorre sino al limite amministrativo del comune di
Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite
ammini strativo del comune di Campagnatico in prossimità del
podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico
si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al
punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei
pressi della località. Poggio dei Massani. Lungo il confine
del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino
al punto di partenza dove questo incrocia la s.s.223.
Articolo 4 - (Condizioni ambientali e rese)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Montecucco" di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire
alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto
idonei ai fini dell' iscrizione all'Albo dei vigneti
unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento
adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione
idraulico-agraria. Sono da considerarsi invece inadatti, e
non possono essere quindi iscritti al predetto Albo, quei
vigneti situati sui terreni umidi, su fondi valli ed in
terreni fortemente argillosi.
I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di
3.300 viti per ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
non deve superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione
controllata "Montecucco" rosso e Montecucco Sangiovese, e
le11 tonnellate per i vini a denominazione controllata "Montecucco"
bianco e Vermentino.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Montecucco" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purché la produzione globale del
vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie
coperta dalla vite.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione dei vini "Montecucco"
solo a partire dal terzo anno dall'impianto.
Articolo 5 (Vinificazione)
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11
,5% per i vini "Montecucco" rosso" e "Montecucco"
Sangiovese", e di 11% per i vini "Montecucco" bianco e "Montecucco"
vermentino. La resa massima dell'uva in vino finito non deve
essere superiore al 70% per i vini a denominazione di
origine controllata "Montecucco". Qualora superi detto
limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Le operazioni di vinificazione, ed invecchiamento devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di
cui al precedente art 3.
L' imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della
provincia di Grosseto.
I vini Montecucco rosso e Montecucco Sangiovese non possono
essere immessi al consumo prima del l° aprile dell'annata
successiva a quella di produzione delle uve. I vini
Montecucco bianco e Montecucco bianco vermentino non possono
essere irnmessi al cosumo prima del l° febbraio dell'annata
successiva a quella di produzione delle uve.
È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali a patto che venga eseguito con
mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di
produzione delimitate dal precedente art 3, e/o con mosto
concentrato rettificato.
Articolo 6 - (Caratteristiche vini al consumo)
I vini a denominazione di origine controllata "Montecucco"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Montecucco rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso ed ampio;
sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
Montecucco Sangiovese:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, fruttato e caratteristico;
sapore: armonico, asciutto leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
Montecucco bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco più o meno fruttato;
sapore: asciutto e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
Montecucco Vermentino:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco e caratteristico;
sapore: asciutto morbido e sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.
I vini a D.O.C. Montecucco rosso e Montecucco Sangiovese che
provengano da uve con un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo d 12% e sottoposti ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in
botti di rovere, possono ottenere la qualifica "riserva".
Il periodo di invecchiamento decorre dal novembre dell'anno
di produzione delle uve.
I vini a D.O.C. "Montecucco" rosso riserva e "Montecucco"
Sangiovese riserva all' atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: ampio vinoso ed elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo ed elegante, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l.
È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio
decreto, modificare i limiti minimi per acidità totale ed
estratto secco.
Articolo 7 - (Etichettatura)
Ai vini di origine controllata "Montecucco" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato e
simili
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina e altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località
comprese nella zona delimitata nel precedente articolo e
delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino,
così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste
dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
Per tutti i tipi in etichetta deve figurare
obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8 - (Recipienti e chiusure)
I vini a denominazione di origine controllata "Montecucco"
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie
dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore ai
5 litri e chiuse con tappo di sughero.
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