Articolo 1
(Riconoscimento denominazione)
La denominazione di origine controllata “Montefalco”
è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono
alla condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
(Vitigni ammessi)
La denominazione di origine controllata “Montefalco”,
obbligatoriamente seguita dalla specificazione
bianco o rosso, è riservata ai vini provenienti
dalle uve dei vigneti aventi, nell’ambito aziendale,
la seguente composi-zione ampelografica:
“Montefalco” bianco:
Grechetto: non inferiore al 50%;
Terebbiasno toscano: dal 20 al 35%;
altri vitigni a bacca bianca non aromatici,
rac-comandati od autorizzati per la provincia di
Perugia, presi da soli o congiuntamente, per la
restante parte.
“Montefalco” rosso:
Sangiovese: dal 60 al 70%;
Sagrantino: dal 10 al 15%;
alti vitigni a bacca rossa non aromatici,
racco-mandati od autorizzati per la provincia di
Perugia, presi da soli o congiuntamente per la
restante parte.
Articolo 3
(Zona raccolta uve)
Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Montefalco”
devono essere prodotte nella zona di produzione,
appresso indicata, che comprende l’intero territorio
amministrativo del comune di Montefalco e parte del
territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo,
Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, tutti in
provincia di Perugia.
Tale zona è così delimitata:omissis
Articolo 4
(Condizioni ambientali e rese)
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art.2
debbono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei tutti i vigneti
di giacitura ed esposizioni edeguate con esclusione
di quelli impiantati nel fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del
vino a denominazione di origine controllata
“Montefalco” bianco non deve essere superiore a q.li
130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del
vino a denominazione di origine controllata
“Montefalco” rosso non deve essere superiore a q.li
110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la
resa per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto alla effettiva superficie
vitata.
La Regione Umbria, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate di anno in
anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle
condizioni ambientali di coltivazione può stabilire
limiti massimi di produzione di uva per ettaro
inferiore a quelli fissati dal presente
disciplinare, dandone immediata comunica-zione al
Ministero dell’agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
di origini dei vini.
La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 72% per il “Montefalco” bianco ed al
70% per il “Montefalco” rosso.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra
riportato la eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla vinificazionedevono assicurare
al vino “Montefalco” bianco un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 10,5%, al “Montefalco”
rosso dell’11,50%, e al “Montefalco” rosso “riserva”
del 12%.
Ai fini della vinificazione della tipologia rosso "“iserva"”le
relative uve devono essere oggetto di specifica
denuncia annuale e su irelativi registri di cantina
deve essere indicata la destinazione delle uve
medesime.
Articolo 5
(Vinificazione)
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nell’ambito
dell’intero territorio dei comuni compresi, anche se
solo parzialmente, nella zona di produzione di cui
all’art.3.
E’ inoltre facoltà del Ninistero dell’agricoltura e
delle foreste, tenuto conto delle situazioni
tradizionali, consentire che tali operazioni siano
effettuate anche nell’ambito territoriale dei comuni
di Foligno, Spoleto e, per il solo invecchiamento,
nell’ambito del Comune di Marsciano in provincia di
Perugia, a condizione che si tratti di casi
preesistenti di aziende, singole o associate, che
già vinificano o invecchiano al momento dell’entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche
enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai
vini di cui sopra le loro specifiche
caratteristiche.
Il vino a denominazione di origine controllata
“Montefalco” rosso non può essere immesso al consumo
se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almento 18 mesi a decorrere dal 1°
novembre dell’anno di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata
“Montefalco” rosso “riserva” deve essere sottoposto
ad un periodi di invecchiamento obbligatorio monimo
di almeno 30 mesi, di cui dodici in botti di legno,
con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve.
Articolo 6
(Caratteristiche vini al consumo)
I vini a denominazione di origne “Montefalco” rosso
all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Montefalco” bianco:
colore: giallo peglierino;
odore: leggermente vinoso, fruttato;
sapore: secco, leggermente fruttato,
caratte-ristico;
titolo alcolometrico volumico naturale mini-mo: 11%
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
“Montefalco” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico, delicato;
sapore: armonico, asciutto di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico naturale mini-mo: 12%
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
E’ facoltà del Ministero dell’agricoltura e delle
foreste modificare con proprio decreto i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco.
Il vino a denominazione di origine coltrollata
“Montefalco” rosso “riserva”, proveniente da uve
aventi un titolo alcolometrico volumico neturale
minimo di 12%, sottoposto alle condizioni di
invecchiamento di cui all’art.5, all’atto
dell’immissione al consumo deve possedere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo del 12,50%.
Articolo 7
(Etichettatura)
Nella designazione del vino “Montefalco” la
specificazione aggiuntiva “riserva” deve figurare in
etichetta al di sotto della dicitura “denominazione
di origine controllata” e pertanto non può essere
intercalata tra quest’ultima dicitura e la
denominazione “Montefalco”; in ogni caso la
specificazione “riserva” deve figurare in caratteri
di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per
la denominazione “Montefalco”, della stessa evidenza
e riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata “Montefalco” è
vietato l’uso di qualificazioni agiuntive diverse da
quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragoìioni sociali e marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a qualificare l’attività
agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”,
“fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri
termini similari sono consentite in osservanza alle
disposizioni Cee e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni
geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a unità amministrative, frazioni, aree,
fattorie, zone, località dalle quali effettivamente
provengano le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione e presentazione dei vini a
denominazione di origine controllata “Montefalco”
deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(Bottiglie)
I vini a denominazione di origine controllata
“Montefalco” bianco, “Montefalco” rosso e
“Montefalco” rosso “riserva” per l’immissio-ne al
consumo devono essere confezionati in bottiglie di
vetro aventi un volume non superiore a 5 litri,
chiuse con tappo di sughero e, per quanto riguarda
l’abbigliamento e la tipologia, confacenti ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.
Articolo 9
(Penalità)
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con le denominazioni di
origine controllata “Montefalco” , vini che non
rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare è punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n° 164.