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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MONTELLO e COLLI
ASOLANI
D.O.C. |
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MONTELLO e COLLI ASOLANI
D.O.C.
D. D. 06/Giugno/2008 |
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Montello e Colli Asolani” accompagnata da una delle
seguenti menzioni:
Montello e Colli Asolani bianco
Montello e Colli Asolani rosso, rosso superiore
o dal riferimento di uno dei seguenti vitigni:
Montello e Colli Asolani Prosecco
Montello e Colli asolani Prosecco spumante
Montello e colli Asolani Prosecco frizzante
Montello e Colli Asolani Chardonnay
Montello e Colli Asolani Chardonnay spumante
Montello e Colli asolani Pinot grigio
Montello e Colli Asolani Pinot bianco
Montello e Colli asolani Pinot bianco spumante
Montello e Colli Asolani Manzoni bianco
Montello e Colli Asolani Bianchetta
Montello e Colli Asolani Merlot
Montello e Colli Asolani Cabernet
Montello e Colli Asolani Cabernet sauvignon
Montello e Colli Asolani Cabernet Franc
Montello e Colli Asolani Carmenère
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
La sottozona Venegazzu è regolata tramite Allegato in calce
al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dall’allegato devono
essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare.
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Montello e Colli Asolani”è ottenuta per le seguenti
tipologie da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale la seguente composizione varietale:
Montello e Colli Asolani rosso e rosso superiore:
Cabernet Sauvignon dal 40 al 70%
Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère dal 30 al 60%
Montello e Colli Asolani bianco:
Chardonnay dal 40 al 70%
Prosecco e/o Manzoni bianco e/o Pinot bianco e/o Bianchetta
dal 30 al 60%
I vini della DOC “Montello e Colli Asolani” accompagnata da
una delle seguenti specificazioni di vitigno, sono ottenuti
da uve provenienti da vigneti, aventi in ambito aziendale,
la seguente composizione:
Montello e Colli Asolani Prosecco:
Prosecco minimo 85%
Montello e Colli Asolani Chardonnay:
Chardonnay minimo 85%
Montello e Colli Asolani Pinot bianco:
Pinot bianco mi9nimo 85%
Montello e Colli Asolani Pinot grigio:
Pinot grigio minimo 85%.
Montello e Colli Asolani Manzoni bianco:
Manzoni bianco minimo 85%
Montello e Colli Asolani Bianchetta:
Bianchetta minimo 85%
possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei
vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la
provincia di Treviso.
Montello e Colli Asolani Merlot:
Merlot minimo 85%.
Montello e Colli Asolani Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenère minimo
85%.
Montello e Colli Asolani Carnet Sauvignon:
Cabernet sauvignon minimo 85%
Montello e Colli Asolani Cabernet Franc:
Cabernet Franc minimo 85%.
Montello e Colli Asolani Carmenère :
Carmenère minimo 85%
Possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve dei
vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la
provincia di Treviso.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende l’intero territorio del comune di
Castellucco Cornuda Monfumo
e parte del territorio dei comuni di:
Asolo Caerano San Marco Cavaso del Tomba Crocetta del
Montello Fonte Giavera del Montello Maser Montebelluna
Nervesa della Battaglia Paderno del Grappa Pederobba
Possagno del Grappa San Zenone degli Ezzelini Volpago del
Montello.
in provincia di Treviso
Tale zona è così delimitata:
dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il
limite prosegue verso est lungo la provinciale della
Panoramica del Montello fino al punto d’uscita sulla stessa
della traversale del Montello contraddistinta con il n. 14;
dall’incrocio segue una linea verticale rispetto alla
Panoramica fino a raggiungere l’orlo del colle che dà sul
fiume Piave.
Da questo punto il limite segue in direzione est la parte
alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino
alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della
Battaglia, prosegue quindi, verso sud-est, lungo il confine
tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Susegana e lungo
la litoranea del Piave che passando per l’idrometro conduce
all’abitato di Nervesa, da dove piega ad ovest lungo la
strada statale n. 248 “Schiavonesca Marosticana” che
percorre fino al confine della provincia di Treviso con
quella di Vicenza in prossimità del km. 42,500 circa, nel
comune di San Zenone degli Ezzelini.
In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada
per Liedolo, supera tale centro abitato in località
Capitello, piega ad est lungo la strada per Mezzociel. Di
qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a
nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.
Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la
rotabile in direzione nord per Possagno del Grappa toccando
Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a nord-ovest
per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il
torrentello raggiunge la località Giustinet.
Prosegue quindi verso est tenendosi a monte della
Pedemontana del Grappa ad una quota di circa 300 metri e
cioè al limite di vegetazione naturale della vite.
Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in
corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l’abitato
di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi ad una
distanza media di circa 400 metri a nord della Pedemontana
del Grappa.
Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte
alta dell’abitato del Granigo in comune di Cavaso, da dove
in linea retta raggiunge la località Costa Alta.
Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che
passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a
sud-est sulla Pedemontana del Grappa.
Scende quindi per tale strada e ritornato sulla Pedemontana
del Grappa, il limite costeggia quest’ultima fino al suo
punto di intersezione con la strada statale n. 348 “Feltrina”,
una volta superato il centro abitato di Pederobba.
Segue quindi detta statale fino ad Onigo di Pederobba, in
corrispondenza del quale piega ad est seguendo la strada per
Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella
fino a quota 160 e poi verso nord-est raggiunge Covolo, lo
supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 in
prossimità della riva del Piave.
Da quota 146 prosegue lungo la strada verso sud fino ad
incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità
del km. 27,800 circa.
Lungo tale strada prosegue verso sud ed all’altezza della
località Fornace piega a sud-est per quella che raggiunge
Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso sud-est la
strada che costeggia il canale di Castelviero, raggiunge la
località Ciano da dove è iniziata la delimitazione.
La zona di produzione delle uve delle varietà:
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay
Da destinare alla tradizionale pratica di cui all’articolo
5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Cappella Maggiore Cison di Valmarino Colle Umberto
Conegliano
Cordignano Farra di Soligo Follina Fregona
Miane Pieve di Soligo Refrontolo Revine Lago
San Fior San Pietro di Feletto San Vendemmiano Sarmede
Segusino Sernaglia della Battaglia Susegana Tarzo
Valdobbiadene Vidor Vittorio Veneto Asolo
Caerano San Marco Castelcucco Cavaso del Tomba Cornuda
Crocetta del Montello Fonte Giavera del Montello Maser
Montebelluna Monfumo Nervesa della battaglia Paderno del
Grappa
Pederobba Possagno del Grappa San Zenone degli Ezzelini
Volpago del Montello Borso del Grappa Crespano del Grappa
in provincia di Treviso.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2
devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte
a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione nell’albo previsto dall’art 15 della legge
12/07 n. 164/1992, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati
su terreni collinari con esclusione dei vigneti di
fondovalle, di quelli esposti a tramontana.
Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a
spalliera semplice.
Le densità minime di piante per ettaro per gli impianti che
si realizzeranno dopo l’approvazione del presente
disciplinare dovranno essere di:
Montello e Colli Asolani Prosecco 2.800 ceppi/ettaro
Montello e Colli Asolani altre tipologie 3.300 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini a
DOC “Montello e Colli Asolani” non deve essere superiore a:
Prosecco 12,00 t/Ha.
Chardonnay 12,00 t/Ha.
Pinot bianco 12,00 t/Ha.
Pinot grigio 11,00 t/Ha
Manzoni bianco 11,00 t/Ha.
Bianchetta 12,00 t/Ha.
Merlot 12,00 t/Ha.
Cabernet Sauvignon 11,00 t/Ha.
Cabernet Franc 11,00 t/Ha.
Carmenère 11,00 t/Ha.
Per la produzione massima ad ettaro delle uve destinate alla
produzione dei vini a DOC “Montello e Colli Asolani” nelle
tipologie “rosso” e “bianco”, nelle diverse versioni si fa
riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà di
vite.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata
in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione del vino a DOC “Montello e Colli
Asolani” devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
attraverso una accurata cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Il presidente della giunta regionale, su richiesta motivata
delle organizzazioni di categoria interessate e previo
parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la
vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, può,
allo scopo di tutelare l’immagine del presente vino, con
proprio provvedimento, da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia, stabilire di ridurre
i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla
certificazione, anche in riferimento a singole zone
geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell’Agricoltura e
delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi,
fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal terzo
comma del presente articolo, saranno presi in carico per la
produzione di vino da tavola.
I titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve
delle varietà di vite destinate alla produzione dei vini a
DOC “Montello e Colli Asolani” sono i seguenti:
Prosecco 9,50% vol.
Chardonnay 10,00% vol.
Pinot bianco 10,00% vol.
Pinot grigio 10,50% vol.
Manzoni bianco 10,50% vol.
Bianchetta 9,50% vol.
Merlot 10,00% vol.
Cabernet Sauvignon 10,50% vol.
Cabernet Franc 10,50% vol.
Carmenère 10,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Montello e
Colli Asolani rosso” nella versione “superiore” devono
presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
superiore di 1,00% vol. rispetto a quelli precedentemente
indicati.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e quelle
relative alla elaborazione dei mosti o vini destinati a vini
spumanti devono essere effettuate nell’interno della zona di
produzione delimitata nell’art. 3/a.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate anche nell’intero territorio dei comuni compresi
in parte nella zona di produzione ed in quelli di:
Altivole Arcade Borso del Grappa Crespano del Grappa Farra
di Spligo Pieve di Soligo Trevignano Valdobbiadene
Vidor
Le uve delle varietà:
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay
Da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente
articolo, possono essere vinificate in tutta la zona
prevista dall’articolo 3 (punto A e B).
Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante,
ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la
stabilizzazione, la dolcificazione nella tipologia ove
ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e
confezionamento, possono essere effettuate anche nell’intero
territorio della provincia di Treviso.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine, oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini
le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Nella preparazione del vino “Montello e Colli Asolani
Prosecco” è consentita la pratica tradizionale dell’aggiunta
con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco,
Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente,
provenienti da vigneti iscritti agli appositi elenchi e
situati nella zona delimitata nel precedente articolo 3,
lettera B, purché il prodotto finito contenga almeno l’85%
di vino proveniente dal vitigno Prosecco.
I vini a DOC “Montello e Colli Asolani” con nome di vitigno
elaborati nella tipologia “spumante e frizzante” devono
essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla pratica della
rifermentazione naturale, secondo quanto previsto dalle
norme comunitarie.
I vini a DOC “Montello e Colli Asolani rosso” devono essere
immessi in commercio a partire dal
1° Settembre dell’anno successivo alla vendemmia
e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di
almeno
sei mesi in botti di rovere
I vini a DOC “Montello e Colli Asolani rosso” che riportano
la qualificazione aggiuntiva “superiore”, devono essere
sottoposti ad un affinamento che dovrà essere di almeno:
18 mesi
di cui almeno 9 mesi in botti di rovere ed almeno sei mesi
in bottiglie
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve
Art 6
I vini a DOC “Montello e Colli Asolani” devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Montello e Colli Asolani rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, robusto, lievemente erbaceo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l,;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani rosso superiore:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: intenso, caratteristico, gradevole, etereo;
sapore: asciutto, sapido, robusto, lievemente erbaceo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,50%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l,;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico da giovane, più
delicato, etereo e gradevole se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Cabernet:
colore: rosso rubino quasi granata se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo,
giustamente tannico, armonico e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granata;
profumo: vinoso, intenso, si fa etereo con l’età;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, sapido,di
buon corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Cabernet Franc:
colore: rosso rubino tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: da giovane vinoso, fresco, gradevole, da vecchio
etereo, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo, lievemente tannico,
armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Carmenère:
colore: rosso rubino tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: sfumature leggermente erbacee fino alla frutta
rossa;
sapore: asciutto, morbido, equilibrato e di buona
persistenza;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%
vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Prosecco:
colore: giallo paglierino, più o meno carico;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: secco, rotondo, leggermente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
La denominazione di origine controllata “Montello e Colli
Asolani Prosecco” può essere utilizzata altresì per
designare il vino frizzante naturale ottenuto con mosti o
vini che rispondano alle condizioni previste dal presente
disciplinare di produzione.
Montello e Colli Asolani Prosecco frizzante:
spuma: lieve, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: fruttato, fresco, gradevole:
sapore: secco o amabile, morbido, carezzevole, rotondo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto secco netto minimo: 14,00 gr/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione
in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura.
In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la
dicitura “fermentazione in bottiglia”.
Le caratteristiche del profumo e del sapore per detto vino e
l’acidità minima sono le seguenti:
profumo: gradevole e caratteristico di fruttato con
possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, fruttato con possibili sentori di crosta di
pane e lievito;
acidità totale minima: 4,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Chardonnay:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: fruttato, fine e delicato;
sapore: secco, armonico, delicato, intenso;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, fresco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Pinot grigio:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati o ramati;;
profumo: fruttato, esotico, a volte leggermente speziato;
sapore: secco, caldo, ricco, avvolgente;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Manzoni bianco:
colore: giallo di media intensità a volte con riflessi
verdognoli;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, ricco, sapido, avvolgente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Bianchetta:
colore: giallo paglierino a volte carico, con riflessi
verdognoli;
profumo: da mela a frutta esotica e nocciola con la
maturazione;
sapore: secco, fresco, sapido con lieve nota di tannicità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
La denominazione di origine controllata “Montello e Colli
Asolani” nei tipi “Prosecco, Chardonnay, Pinot bianco”può
essere utilizzata per designare il vino spumante naturale
ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni
previste dal presente disciplinare di produzione.
All’atto dell’immissione al consumo i vini spumanti
“Montello e Colli Asolani” Prosecco, Chardonnay, Pinot
bianco, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Montello e Colli Asolani Prosecco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino, chiaro, brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore: secco o demi-sec, di corpo, gradevolmente fruttato,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Chardonnay spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino, brillante;
profumo: fruttato, delicato;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Pinot bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: fine e caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,50%
vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 14,00 gr/l.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.
E’ facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Montello e
Colli Asolani” accompagnati dal nome del vitigno può
figurare il nome dello stesso seguito dalla specificazione “
del Montello e Colli Asolani”.
In ogni caso il nome del vitigno deve figurare in etichetta
in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di quelli
utilizzati per indicare la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini e DOC “Montello
e Colli Asolani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra,
vecchio, riserva. Scelto, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni della Comunità Europea in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, a condizione che le medesime
indicazioni:
1) siano espressamente delimitate ed autorizzate con decreto
del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste, su conforme
richiesta degli interessati e sentito il Comitato Nazionale
per la tutela delle denominazione di origine de4i vini;
2) vengano indicate all’atto della denuncia dei vigneti;
1) siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e
che le uve stesse siano prese in carico separatamente negli
appositi registri di cantina ai fini della vinificazione.
2) Rispondano inoltre alle altre condizioni stabilite dalla
normativa della Comunità Europea in materia di designazione
e presentazione dei V.Q.P.R.D. e V.S.Q.P.R.D.
Il vino a DOC “Montello e Colli Asolani rosso” nella
tipologia “superiore” è obbligatorio portare in etichetta
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Art 8
Tutti i vini designati con la DOC “Montello
e Colli Asolani” devono essere immessi al consumo in
tradizionali bottiglie di vetro, nelle capacità ammesse
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale e comunque
non superiore a litri 9,000, con abbigliamento consono al
loro carattere di pregio.
Per la chiusura delle bottiglie è consentito l’uso di tappi
raso bocca, ad esclusione delle tipologie profotte nella
versione spumante e frizzante, per le quali sono ammesse le
chiusure previste dalla vigente normativa (Legge 10/02/1992,
n. 164, articolo 23, comma 2, DM 7/Luglio/1993 e successive
modifiche, DM 26/febbraio/1994 e successive modifiche).
Allegato
Montello e Colli Asolani Venegazzù
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Montello e Colli Asolani” seguita dal nome della sottozona
“Venegazzù”,
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di
produzione.
Art 2
La DOC “Montello e Colli Asolani Venegazzù”,
anche in versione “superiore”, è riservata al vino ottenuto
dalle uve delle seguenti varietà di vite, provenienti dai
vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di
cui al comma del disciplinare di produzione, nella seguente
composizione:
Cabernet Sauvignon dal 50 al 70%,
Cabernet Franc e/o Carmenère e/o Merlt dal 30 al 50%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla
produzione del vino a DOC “Montello e Colli Asolani
Venegazzù”, interessa parte del territorio amministrativo
del comune di:
Volpago del Montello
e precisamente la porzione della frazione di Venegazzù
corrispondente al foglio catastale n. 16.
Tale zona è così delimitata:
partendo esattamente dal km. 65,000, della strada statale
248 Schiavonesca-Marosticana (qui denominata via Jacopo
Gasparini), di fronte alla monumentale Villa Palladiana “Spineda-Loredan”,
si prosegue in direzione est fino ai limiti catastali della
frazione Venegazzù (rappresentato dal confine tra i fogli
catastali del comune di Volpago del Montello n. 16 e 21).
Qui si svolta a sinistra, in direzione nord, seguendo i
limiti catastali della frazione di Venegazzù fino a
raggiungere in corrispondenza delle “Cave Semenzin” la via
Frà Giocondo.
Successivamente si svolta a sinistra, in direzione ovest,
sempre seguendo i limiti catastali della frazione di
Venegazzù (confine tra il foglio catastale n. 16 e i fogli
n. 13 e 12) e si percorre la via Fra Giocondo costeggiando
il Canale Brentella del bosco Montello fino a raggiungere i
limiti amministrativi tra i comuni di Volpago del Montello e
Montebelluna (come evidenziato, dalla punteggiatura
continua, nelle carte tecniche regionali.
Superate le case Brunetta (quota 115), sempre seguendo i
limiti amministrativi del comune di Volpago del Montello si
raggiunge la strada statale n. 248 Schiavonesca-Marostecana
(al km. 63,730), da qui si percorre la strada statale fino
al km. 65,000 ritornando così al punto di partenza.
La descrizione della zona di produzione del vino a DOC
“Montello e Colli Asolani Venegazzù” fa riferimento al
seguente elemento della carta tecnica regionale n. 105024
Volpago del Montello ed ai limiti amministrativi del comune
medesimo.
Art 4
La densità minima di piante per ettaro per
gli impianti che si realizzeranno dopo l’approvazione del
presente disciplinare dovrà essere superiore a:
4.000 ceppi/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione del vino a DOC “Montello e Colli Asolani
Venegazzù” è la seguente:
Cabernet Sauvignon 10,00 t/Ha.
Cabernet Franc 10,00 t/Ha.
Carmenère 10,00 t/Ha.
Merlot 10,00 t/Ha.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
atte a produrre il vino a DOC “Montello dei Colli Asolani
Venegazzù” devono essere:
Montello e Colli Asolani Venegazzù 11,00% vol.;
Montello e Colli Asolani Venegazzù superiore 12,00% vol.
Art 5
La resa massima dell’uva in vino non deve
essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma
non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione
di origine, oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine per tutto il prodotto.
I vini a DOC “Montello e Colli Asolani Venegazzù” devono
essere immessi in commercio a partire dal
1° Settembre dell’anno successivo alla vendemmia
e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di
almeno
sei mesi in botti di rovere
I vini a DOC “Montello e Colli Asolani Vengazzù” che
riportano la qualificazione aggiuntiva “superiore”, devono
essere sottoposti ad un affinamento che dovrà essere di
almeno:
24 mesi
di cui almeno 12 mesi in botti di rovere ed almeno 6 mesi in
bottiglie
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve
Art 6
I vini a DOC “Montello e Colli Asolani
Venegazzù” all’atto della immissione al consumo debbono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Montello e Colli Asolani Venegazzù:
Colore: rosso rubino intenso sino al granata;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, pieno, corposo, armonico, ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 gr/l.
Montello e Colli Asolani Venegazzù superiore:
Colore: rosso rubino intenso sino al granata;
profumo: vinoso, intenso, etereo, persistente;
sapore: asciutto, pieno, corposo, armonico, ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini può rilevare sentore di legno.
E’ facoltà del Ministro dell’Agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Per i vini della DOC “Montello e Colli Asolani
Venegazzù superiore” è obbligatorio portare in etichetta
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. |
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