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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MONTENETTO DI BRESCIA
IGT

MONTENETTO DI BRESCIA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995


Art 1
La indicazione geografica tipica “Montenetto di Brescia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Montenetto di Brescia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso novello
I vini bianchi ad IGT “Montenetto di Brescia” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Chardonnay
Pinot bianco
Trebbiano
I vini rossi ad IGT “Montenetto di Brescia” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Marzemino
Barbera
Cabernet Sauvignon e/o Franc
Merlot
Sangiovese
Possono concorre, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La IGT “Montenetto di Brescia novello” è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la presenza dei seguenti vitigni, per almeno il 70%:
Marzemino e/o Merlot e/o Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa autorizzate e/o raccomandate per la provincia di Brescia e presenti dei vigneti nella misura massima del 30%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Montenetto di Brescia” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Azzano Mella Borgosatollo Capriano al Colle Castenedolo
Flero Poncarale
in provincia di Brescia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Montenetto di Brescia” seguita o meno dal riferimento del vitigno, non deve essere superiore a:
Montenetto di Brescia bianco 13,50 tonnellate/ettaro
Montenetto di Brescia rosso 13,50 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Montenetto di Brescia”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Montenetto di Brescia bianco 10,00% vol.;
Montenetto di Brescia rosso 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia rosso novello 10,50% vol.;
Montenetto di Brescia Sangiovese 10,00% vol.;
Montenetto di Brescia con vitigno 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori, possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Montenetto di Brescia” anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Montenetto di Brescia bianco 10,50% vol.;
Montenetto di Brescia rosso 10,50% vol.;
Montenetto di Brescia novello 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Chardonnay 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Pinot bianco 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Trebbiano 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Barbera 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Marzemino 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Cabernet 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Merlot 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Sangiovese 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Montenetto di Brescia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Montenetto di Brescia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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