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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MONTENETTO DI
BRESCIA
IGT |
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MONTENETTO DI BRESCIA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Montenetto di Brescia”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Montenetto di Brescia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso novello
I vini bianchi ad IGT “Montenetto di Brescia” devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Chardonnay
Pinot bianco
Trebbiano
I vini rossi ad IGT “Montenetto di Brescia” devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Marzemino
Barbera
Cabernet Sauvignon e/o Franc
Merlot
Sangiovese
Possono concorre, da sole o congiuntamente, alla produzione
dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca
di colore corrispondente raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
La IGT “Montenetto di Brescia novello” è riservata al vino
rosso ottenuto dalle uve a bacca rossa provenienti dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la presenza dei
seguenti vitigni, per almeno il 70%:
Marzemino e/o Merlot e/o Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione le uve a bacca rossa
autorizzate e/o raccomandate per la provincia di Brescia e
presenti dei vigneti nella misura massima del 30%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Montenetto di Brescia” comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Azzano Mella Borgosatollo Capriano al Colle Castenedolo
Flero Poncarale
in provincia di Brescia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Montenetto di Brescia” seguita o meno dal riferimento
del vitigno, non deve essere superiore a:
Montenetto di Brescia bianco 13,50 tonnellate/ettaro
Montenetto di Brescia rosso 13,50 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Montenetto
di Brescia”, seguita o meno dal riferimento del vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Montenetto di Brescia bianco 10,00% vol.;
Montenetto di Brescia rosso 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia rosso novello 10,50% vol.;
Montenetto di Brescia Sangiovese 10,00% vol.;
Montenetto di Brescia con vitigno 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti
valori, possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Montenetto di Brescia” anche con la
specificazione del nome del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
Montenetto di Brescia bianco 10,50% vol.;
Montenetto di Brescia rosso 10,50% vol.;
Montenetto di Brescia novello 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Chardonnay 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Pinot bianco 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Trebbiano 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Barbera 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Marzemino 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Cabernet 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Merlot 11,00% vol.;
Montenetto di Brescia Sangiovese 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Montenetto di Brescia” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Montenetto di Brescia” può essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,
coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare. |
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