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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO
DOC |
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MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
D.O.C.
D.D. 29/MARZO/2006 |
Art. 1.
Denominazione.
La denominazione di origine controllata «Montepulciano
d’Abruzzo» è riservata ai vini, nelle tipologie Rosso e Cerasuolo,
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Le sottozone «Casauria o Terre di Casauria» e «Terre dei Vestini»
sono disciplinate tramite allegati in calce al presente
disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle
sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente
disciplinare di produzione.
Art. 2.Base ampelografica.
La denominazione di origine controllata «Montepulciano d’Abruzzo» è
riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che
nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano
almeno all’85%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non
aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione
Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
Art. 3.
Zona di produzione.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Montepulciano d’Abruzzo» devono essere ottenute
unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualità,
ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 500
m.s.l. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a
mezzogiorno.
Sono da escludere i terreni siti nei fondovalle umidi.
La zona di produzione del «Montepulciano d’Abruzzo» comprende i
terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei
comuni di:
1) in provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa
Sannita, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto
Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno,
Chieti, Crecchio, Cupello, Fara Filiorum Petri, Filetto, Fossacesia,
Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano
Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Perano,
Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Roccamon-tepiano, Rocca San
Giovanni, San Buono, Sant’Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino,
Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito
Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina,
Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
2) in provincia di L’Aquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro,
Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d’Antino,
Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio,
Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno,
Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze, Pratola Peligna, Pettorano
sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini,
Sant’Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro,
Sulmona, Tione d’Abruzzi, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
3) in provincia di Pescara:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo,
Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant’Angelo,
Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corva-ra, Cugnoli,
Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello,
Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne,
Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli,
Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco
Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
4) in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti,
Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellato, Castiglione Messer
Raimondi, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermi-gnano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova,
Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano,
Nereto, Notare-sco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
Sant’Egidio, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto,
Tossicia e la frazione di Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
Detta zona è così delimitata:
Dalla foce del Fiume Tronto, coincidente con limite regionale,
si prosegue verso ovest lungo il confine comunale di Martinsicuro,
Colonnella, Contrognerra, Ancarano, S. Egidio alla Vibrata e
Civitella del Tronto sino ad incontrare il limite di Valle
Castellana.
Da qui si procede verso sud seguendo i limiti comunali di Civitella
del Tronto, Campli, Teramo, Montorio al Vomano, Tossicia, Colledara
passando poi per la frazione di Trignano di Isola del Gran Sasso
sino al limite comunale di Castel Castagna.
Si prosegue verso est sui limiti comunali di Castel Castagna e
Bisenti fino all’incrocio con il limite provinciale di Pescara.
In direzione sud-ovest si prosegue sul limite comunale di Penne e
poi verso est su quello di Farindola fino all’incrocio con la strada
provinciale Penne-Arsita che si segue fino al bivio
Cupoli-Farindola; al bivio si prende la strada provinciale
Farindola-Montebello di Bertona e Montebello-Vestea proseguendo fino
al limite comunale di Civitella Casanova.
Si prosegue ad ovest sui limiti comunali di Civitella Casanova,
Vicoli e Brittoli fino all’incrocio del limite comunale di Brittoli
con la strada Brittoli-Vicoli che si segue fino a Brittoli; si
procede poi lungo il sentiero che partendo dalla suddetta strada
tocca le quote 631, 547, 614, per passare ad un tratto della
carreggiabile sita ad est dell’abitato di San Vito che incontra la
carrareccia che passa per Fonte Canale e porta a Boragna.
Da Boragna la delimitazione si identifica con il sentiero che porta
a Pezzigliari e da qui prosegue, incrociando il limite comunale a
quota 542, verso sud fino ad incontrare nei pressi della quota 581
la mulattiera che tocca la quota 561 e a quota 572 prosegue con la
carrareccia prima e con la strada poi che passa per Corvara.
Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero che passa per il
cimitero e per la quota 719 e a Colle Pizzuto incontra il limite
comunale.
Si prosegue lungo la mulattiera toccando le quote 661, 608, 579 e
nei pressi dell’abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada
Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente
poco dopo sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a
quota 574.
La mulattiera si abbandona prima di giungere a Colle la Grotta per
rimettersi sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che
segue per circa 250 dove si incontra e segue il sentiero che dopo
aver toccato quota 410 giunge al limite comunale: Si prosegue verso
ovest seguendo nella successione i limiti comunali di Castiglione a
Casauria, Bussi, Capestrano, Villa S. Lucia, Ofena, Capestrano,
Bussi, Popoli, Vittorito, Molina Aterno, Acciano, Tione degli
Abruzzi, Fontecchio, Fagnano Alto, San Demetrio nei Vestini, Poggio
Picenze, Fossa, Sant’Eusanio Forconese, Villa S. Angelo, San
Demetrio nei Vestini, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abruzzi,
Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Anversa,
Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio, Sulmona, Pacentro,
Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Tocco da Casauria,
Bolognano, San Valentino, Scafa e il limite di Lettomanoppello fino
all’altezza del centro abitato.
Si prosegue verso sud lungo il confine coincidente con il Fiume
Lavinio, sino ad incontrare un canale che si immette sul fiume che
verso est porta a Madonna di Conicella.
Da Madonna di Conicella, in dire-zione nord, si prende la
carrareccia che giunge a quota 492 e prosegue per la mulattiera che
termina a Fosso Pignataro, coincidente con il confine comunale.
Da qui si prosegue verso sud lungo il confine comunale di Manoppello
per poi risalire sino ad incontrare il limite comunale di
Serramonacesca, in corrispondenza della strada
Manoppello-Serramo-nacesca.
Si procede lungo detta strada in direzione Serramonacesca e da qui
la delimitazione si identifica con il percorso del Fiume Alento sino
al confine con la provincia di Chieti nel comune di Roccamontepiano.
Si segue detto limite verso sud fino all’incrocio con la provinciale
Serramonacesca-Roccamontepiano e da qui sino a Roccamontepiano per
prendere poi la strada vicinale, parte in carrareccia parte in
brecciata che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232
fino a Fara Filiorum Petri.
Si segue poi verso sud il corso del fiume Foro prima ed il fosso
Vesola-San Martino poi, fino al confine comunale di San Martino
sulla Marrucina.
Da qui si prosegue lungo i limiti comunali di San Martino sulla
Marrucina e Filetto fino ad incontrare la strada provinciale che
collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la
stazione di Guardiagrele e San Do-menico fino al limite comunale di
Casoli.
Si procede verso sud lungo i limiti comunali di Casoli, Altino,
Archi, Bomba, Atessa, Carpineto Sinello, S. Buono fino ad incrociare
il Fosso di Fonte Carracina nel comune di Palmoli.
Si procede lungo detto Fosso e successivamente lungo il Fosso delle
Immerse fino ad incontrare il limite comunali di Fresagrandinara.
Si procede verso sud-est lungo il limite comunale di Fresagrandinara
fino all incrocio con il limite regionale che si segue lungo i
limiti comunali di Lentella, Cupello e San Salvo fino alla costa
Adriatica per poi risalire lungo la costa fino al limite regionale
nord.
Inoltre è compreso l’intero territorio amministrativo del comune di
Celenza sul Trigno in provincia di Chieti nonchè l’area delimitata
dai confini amministrativi dei comuni di Balsorano, San Vincenzo
Valle Roveto, Morino, Civita d’Antino, Civitella Roveto e Canistro
in provincia di L’Aquila.
Art. 4.
Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Montepulciano d’Abruzzo» devono essere quelle
normali della zona e atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni
che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.
Densità d’impianto.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i
reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2500
ceppi per ettaro in coltura specializzata.
Per gli impianti o reimpianti a pergola abruzzese la densità dovrà
essere rapportata alle specifiche esigenze e/o esperienze della
zona.
Forme di allevamento e sesti di impianto.
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente
usate nella zona ossia pergola abruzzese e spalliera semplice o
doppia, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche
delle uve e dei vini. I sesti di impianto devono essere adeguati
alle forme di allevamento.
La Regione puo’ consentire forme di allevamento diverse qualora
siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
efietti negativi sulle caratteristiche delle uve.
Sistemi di potatura.
La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di
allevamento.
Forzatura, irrigazione.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura
specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei
vini «Montepulciano d’Abruzzo» sono le seguenti:
- produzione uva: 14 tonnellate/ettaro.
- titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino «Montepulciano d’Abruzzo»
avente diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alle superfici efiettivamente
coperte dalla vite.
Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
La Regione Abruzzo, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate e il Consorzio di tutela, ogni anno prima
della vendemmia puo’, in relazione all’andamento climatico ed alle
altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di
produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.
Art. 5.
Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, conservazione e invecchiamento
devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano efiettuate nell’intero territorio
aniministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella
zona delimitata.
Arricchimento.
È consentito l’arricchimento dei prodotti a monte del vino di cui
all’art. 1 con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti all’albo della stessa denominazione d’origine controllata
oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto
concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
in materia.
Elaborazione.
Per l’elaborazione del vino di cui all’art. 1 sono consentite le
pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali
vigenti.
Se le uve di cui all’art. 2 sono vinificate in bianco ovvero in
presenza della buccia per un limitato periodo di fermentazione, è
concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo caratteristico
colore rosso ciliegia, l’uso in etichetta della specificazione
«Cerasuolo».
Resa uva/vino.
La resa massima dell’uva in vino a denominazione di origine
controllata è pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite
di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto
alla denominazione d’origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d’origine
controllata per tutta la partita.
Immissione in consumo.
Il vino «Montepulciano d’Abruzzo» nella tipologia «rosso»
nonpuo’ essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo
all’annata di produzione delle uve.
Il vino «Montepulciano d’Abruzzo» nella tipologia «Cerasuolo» puo’
essere immesso al consumo a partire dal 1° gennaio successivo
all’annata di produzione delle uve.
Invecchiamento.
Il vino della tipologia «rosso», rispondente alle condizioni ed
ai requisiti del presente disciplinare, puo’ fregiarsi della
menzione «riserva».
Il vino Montepulciano d’Abruzzo che si fregia della
menzione«riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a due anni, di cui almeno 9 mesi in
recipienti di legno, all’interno della zona di produzione delimitata
nell’art. 3.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di
produzione delle uve.
Scelta vendemmiale.
Per il vino di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso
le denominazioni d’origine controllata compatibili con la
piattaforma ampelografica e verso le I.G.T. relative alle diverse
aree.
Art. 6.
Il vino «Montepulciano d’Abruzzo» nella tipologia «rosso», all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee,
tendenza al granato con l’invecchiamento;
odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
sapore: pieno, asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Montepulciano
d’Abruzzo» che si fregia della menzione «riserva» all’atto
dell’immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di 12,50% vol. ed un estratto secco netto
minimo di 22 g/l.
Il vino a D.O.C. «Montepulciano d’Abruzzo» nella tipologia
«Cerasuolo», all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: rossa ciliegia piu’ o meno carico;
odore: gradevole, delicatamente vinoso, fruttato, fine e
intenso;
sapore: secco, morbido, armonico, delicato con retrogusto
gradevolmente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini –
modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non
riduttore con proprio decreto.
Il vino «Montepulciano d’Abruzzo», eventualmente sottoposto al
passaggio o conservazione in recipienti di legno, puo’ rivelare
sentore di legno.
Art. 7.
Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Località.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali
provengono le uve, è consentito soltanto in conformità al disposto
del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu’ grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d’origine del vino, salve le norme generali piu’
restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta
sotto la denominazione d’origine.
Annata.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Vigna.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita
alle condizioni previste dalla legge.
Art. 8.
Tappatura e recipienti.
È consentito l’uso sia del tappo vite che del tappo raso bocca.
Per il vino «Montepulciano d’Abruzzo» che si fregia della menzione
«riserva» è consentito solo l’uso del tappo di sughero raso bocca.
I recipienti per il confezionamento del vino «Montepulciano
d’Abruzzo» devono essere di vetro.
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