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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE
DOCG |
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Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita
"Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
Decreto Ministeriale del 20 febbraio 2003 - G.U. n. 54 del 6 marzo
2003 |
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane" è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie: "Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane", "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
riserva.
Articolo 2.
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica: Montepulciano minimo 90%; può concorrere alla
produzione di detti vini il vitigno Sangiovese fino ad un massimo
del 10%.
Articolo 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
ricade nel territorio dei comuni appresso indicati della provincia
di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano,
Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino
Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella,
Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al
Vomano, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Penna
Sant'Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio alla Vibrata,
Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Tale zona e'
così delimitata (...) .
Articolo 4.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere quelle
tradizionali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità. In particolare le uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" devono essere
ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di
altopiano, la cui altitudine non sia superiore a 550 m.s.l. con
esclusione dei fondovalli umidi. Fermo restando i vigneti esistenti,
per i nuovi impianti e i reimpianti la densità per ettaro in coltura
specializzata non può essere inferiore a 3000 ceppi. I sesti
d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura sono
quelli generalmente usati nella zona, e comunque atti a non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
Tuttavia per i nuovi impianti ed i reimpianti sono vietate forme di
allevamento con forme a tetto orizzontali escluse le pergolette
aperte. È vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane", non deve
essere superiore a 9,5 t ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la
resa per ettaro in cultura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite sopra
indicato, purché la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo del 12% vol. Nella vinificazione ono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti,
atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento devono
essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata
dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate,
che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate
nell'ambito della provincia di Teramo a condizione che le ditte
interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve
prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede
l'autorizzazione. La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata
e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Il vino deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di due anni di cui
almeno un anno in botti di rovere o di castagno e sei mesi di
affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Il vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane" sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la
menzione "riserva" fermi restando i periodi minimi di utilizzo del
legno e affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento anche
per la tipologia riserva è calcolato a partire dal 1° novembre
dell'annata di produzione delle uve. È consentita l'aggiunta, in una
sola volta, a scopo migliorativo, di "Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane" più giovane a identico "Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane" più vecchio nella misura massima del 15%. Non è
consentita la pratica dell'arricchimento.
Articolo 6.
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione
al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Montepulciano d'Abruzzo
Colline Teramane" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
riserva; colore: rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee
tendenti al granato con l'invecchiamento; odore: profumo
caratteristico, etereo, intenso; sapore: asciutto, pieno, robusto,
armonico e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore
minimo: 25 g/l. In relazione alla conservazione in recipienti di
legno, il sapore del vino può rilevare un eventuale sentore di
legno. È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali
– Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Articolo 7.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" ivi compresa la menzione "riserva" la dicitura deve essere
conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. Le
bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline
Teramane" per quanto riguarda l'abbigliamento, devono essere consoni
ai caratteri di un vino di pregio. Per l'immissione al consumo dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia
"riserva" sono ammessi soltanto recipienti in vetro di capacità non
superiore ai tre litri. Per tutti e' prevista la chiusura con tappo
di sughero. Nella presentazione e designazione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Montepulciano
d'Abruzzo Colline Teramane" anche per la tipologia "riserva" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi
"extra, fine, scelto, selezionato e similari". È tuttavia consentito
l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da
non trarre in inganno l'acquirente. È consentito altresì l'uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
anche per la tipologia "riserva" deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione. La menzione vigna seguita dal relativo
toponimo e' consentita alle condizioni previste dalla legge.
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