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Denominazione di origine
controllata dei vini
"Monteregio di Massa Marittima"
Disciplinare di produzione
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Monteregio di Massa
Marittima" è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosato,
bianco, Vermentino, novello e Vin santo che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Vin santo di
Monteregio di Massa Marittima" puè essere integrata dalle
specificazioni occhio di pernice e/o riserva.
Articolo 2.
I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di
Massa Marittima" devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
composizione ampelografica appresso specificata:
"Monteregio di Massa Marittima" rosso, riserva, rosato e
novello: Sangiovese, minimo l'80%; possono concorrere altri
vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Grosseto, singolarmente nel
limite del 10% o, congiuntamente, non oltre il 20%.
"Monteregio di Massa Marittima" bianco: Trebbiano toscano,
minimo il 50%;Vermentino, Malvasia bianca, Malvasia bianca
di Candia e Ansonica, da soli o congiuntamente, non oltre il
30%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto,
singolarmente nel limite del 15% o, congiuntamente, non
oltre il 30%.
"Monteregio di Massa Marittima" Vermentino: Vermentino,
minimo il 90%;possono concorrere altri vitigni a bacca
bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di
Grosseto, non oltre il 10%.
"Vin santo di Monteregio di Massa Marittima": Trebbiano
toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo il 70%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca,
raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto, da
soli o congiuntamente, non oltre il 30%.
"Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di
pernice: Sangiovese, dal 50 al 70%; Malvasia nera, dal 10 al
50%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca
nera, raccomandati o autorizzati per la provincia di
Grosseto, fino a un massimo del 30%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" di cui
al precedente articolo 2 devono provenire dai vigneti
ubicati nella parte nord della provincia di Grosseto inclusa
nel territorio amministrativo dei comuni di Massa Marittima
e di Monterotondo Marittimo e in parte nei territori dei
comuni di Roccastrada, Gavorrano, Castiglione della Pescia,
Scarlino e Follonica, con esclusione del fondo valle.
Tale zona è così delimitata: la linea di delimitazione
inizia dal punto di incontro dei comuni di Massa Marittima,
Montieri e Roccastrada in prossimità del bivio di Meleta;
prosegue in direzione sud-est per tutta la strada
provinciale n. 8 passando per gli abitati di Roccatederighi
e Sassofortino, attraversa la statale n. 73, segue il fondo
dei Prati e Seguentina, continua per il torrente Gretano,
fino a incontrare la ferrovia Grosseto-Siena in località
Aratrice; prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest
fino alla statale n. 73 in località Falsacqua, continua
verso sud fino alla strada provinciale di Lattaia in
prossimità di Sticciano Stazione; piega quindi a ovest per
Lattaia, fino alla strada provinciale del Madonnino, ritorna
a sud fino alla chiesa degli Olmini, piega nuovamente a
ovest lungo la strada delle Selvacce, costeggia il podere ex
Ente Maremma Santo Stefano, raggiungendo per la via di Pian
del Bichi, il podere Ginepraie in prossimità del ponte sul
torrente Asina; da qui prosegue fino alla strada provinciale
n. 20 in prossimità del ponte sul fiume Bruna, passando per
la fattoria di Pian del Bichi, continua per le strade
provinciali numeri 20 e 27 e per il fiume Sovata fino a
incontrare la statale n. 1 Aurelia in località Lupo;
prosegue per la strada provinciale Castiglionese, entra
sulla destra nella strada della Morina fino a raggiungere
l'incrocio con la strada che termina all'Ampio, prosegue
quindi verso Castiglione della Pescaia fino a incontrare il
fossa La Valle, lo segue costeggiando il bosco fino a
raggiungere Val di Loro, da qui prende la strada di Val Sona
per arrivare a Castellaccio Prile e prosegue per la vecchia
strada fino a Tirli; continua per la strada di Sant'Anna
fino al fosso Rigo in prossimità del podere Follonica, entra
nel comune di Gavorrano seguendo la strada provinciale per
il vallone del Terigi, raggiunge l'abitato di Caldana e
prosegue per la strada provinciale n. 82, fino a Gavorrano,
attraversando il centro abitato di Ravi; da Gavorrano
località Cave, prosegue lungo la strada poderale adiacente
al bosco, attraversa i poderi Palaia, fattoria del Poderino
e Biagioni, continua attraversando il fossa Anguillara e il
podere Cianello e raggiunge Scarlino a quota 139; da
Scarlino prosegue verso la zona 167 e podere Canali,
raggiunge il limite comunale sud seguendo la strada vicinale
di Monte Muro, la valle dell'Uccelliera, il fosso di Val
Molina e quello Madonella, continua fino al fosso dei Laschi
lungo il limite comunale, raggiunge la strada provinciale
del Casone, seguendo lo stesso fosso Laschi, la strada
statale n. 322 e la provinciale del Puntone, continua per la
strada del Casone, piega a est lungo il canale Allacciante,
raggiunge la strada statale n. 1 Aurelia in prossimità di
Scarlino Stazione; prosegue lungo l'Aurelia fino al bivio
dei Rondelli, piega per la strada statale n. 349 verso Massa
Marittima, si immette nella strada Poderale in località San
Giuseppe verso il podere Cerrete, raggiunge il confine
comunale di Massa Marittima, seguendo la strada poderale al
limite del bosco in località Tesorina; prosegue quindi per
il confine comunale di Massa Marittima e Monterotando
Marittimo per ricangiungersi al punta di partenza in
prossimità del bivio di Meleta.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Monteregio di Massa Marittima" di cui
all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona
e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi
nella fascia collinare e pedecollinare con sufficiente
altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria. I sesti
di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati a comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I
nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minima di
3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non
deve superare i 3 chilogrammi per le uve a bacca nera e 3,3
chilogrammi per quella a bacca bianca. Le uve provenienti
dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine
controllata "Monteregio di Massa Marittima" possono essere
destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Vin santo di Monteregio di Massa
Marittima" e "Vin santo di Monte regio di Massa Marittima"
occhio di pernice, qualora i produttori interessati optino
per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle
uve fatta alla competente Camera di commercio. È vietata
ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro
in coltura specializzata non deve superare i q.li 100 per i
vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di
Massa Marittima" rosso, rosato e novella e i q.li 110 per i
vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di
Massa Marittima" bianco e Vermentino.
Per le tipologie Vin santo la resa massima di uva per ettaro
deve essere riportata a quella prevista per i vini di cui al
comma precedente. A detti limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purché la
produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite
medesimo. L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%,
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata. in rapporto al numero delle piante e
alla produzione per ceppo. Le uve fresche destinate alla
vinificazione devono assicurare ai tini di cui all'articolo
2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%
per il vino "Monteregio di Massa Marittima" bianco, del
10,5% per il vino "Monteregio di Massa Marittima" rosato,
dell'11% per i vini "Monteregio di Massa Marittima" rosso,
Vermentino e novello.
Articolo 5.
Le operazioni di viniticazione, di conservazione e di
invecchiamento dei vini di cui all'articolo 2 devono essere
effettuate nell'ambito dell'intero territorio della
provincia di Grosseto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore al 70% per i vini "Monteregio di Massa Marittima"
bianco, rosso, riserva e novella, al 65% per i vini "Monteregio
di Massa Marittima" rosato e Vermentino e al 35% dell'uva
fresca (al terzo anno d'invecchiamento del vino) per il "Vin
santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di
Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice.
Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti atte a conferire, ai vini medesimi, le loro
peculiari caratteristiche.
Nella vinificazione delle uve per il vino a denominazione di
origine controllata "Monteregio di Massa Marittima" rosato,
l'eventuale contatto del mosto con le parti solide deve
essere limitata onde assicurare le caratteristiche di colore
di cui all'articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio
di Massa Marittima" rosso, prodotto da uve che assicurino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% è
immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo del 12%, dopo un periodo d'invecchiamento di
almeno due anni di cui almeno sei mesi in botti di legno e
tre mesi di affinamento in bottiglia, può portare in
etichetta la menzione riserva.
Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata "Monteregio
di Massa Marittima" rossa, imbottigliato entro il 31
dicembre dell'annata di produzione delle uve, può essere
designato in etichetta con il termine novello purché la
vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica
della macerazione carbonica per almeno il 40% e nella
produzione e commercializzazione siano rispettate le altre
disposizioni previste dalla normativa vigente per questa
tipologia di vino.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata "Vin santo di Monteregio di Massa Marittima" e "Vin
santo di Monteregio di Massa Marittima" occhio di pernice,
il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto
segue:
- l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere
sottoposta a un appassimento naturale e può essere ammostata
non prima del 10 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre
il 31 marzo dell'anno successivo;
- l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni
idonee (è ammessa una parziale disidratazione con aria
ventilata) fino a raggiungere un contenuto zuccherino non
inferiore al 26,6%;
- la conservazione e invecchiamento dei tipi "Vin santo di
Monteregio di Massa Marittima" deve avvenire in recipienti
di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque
ettolitri;
- l'immissione al consumo del "Vin santo di Monteregio di
Massa Marittima" occhio di pernice non può avvenire prima
del 1° novembre del terzo anno successivo a quella di
produzione delle uve;
- l'immissione al consumo del "Vin santo di Monteregio di
Massa Marittima" riserva non può avvenire prima del 1°
novembre del quarto anno successivo a quello di produzione
delle uve;
- al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del
16%.
Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di
Massa Marittima" all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche:
"Monteregio di Massa Marittima" rosso:
colore: rosso rubino di buona intensità;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
"Monteregio di Massa Marittima" rosso riserva:
colore: rubino di buona intensità tendente al granato
odore: vinoso, profumo intenso, fruttato
sapore: secco, titolo alcolometrico volumico totale minimo
12%
acidita totale minima: 5, 5 per mille
estratto secco netto minimo: 22 per mille
"Monteregio di Massa Marittima" rosato:
colore: rosa di buona intensità
odore: vinoso, profumo intenso, fruttato
sapore: secco
titolo alcolometrico volumico totale: minimo12%
acidità totale minima: 5 per mille
estratto secco netto minimo: 18 per mille
"Monteregio di Massa Marittima" bianco:
colore: giallo paglierino tenue
odore: intenso delicato
sapore: asciutto di media corposità
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
acidità totale minima: 5,5 per mille
estratto secco netto minimo: 16 per mille
"Monteregio di Massa Marittima" Vermentino:
colore: paglierino brillante a volte con riflessi verdognoli
odore: delicato, caratteristico
sapore: secco, morbido, vellutato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5%
acidità totale minima: 5,5 per mille
estratto secco netto minimo: 16 per mille
"Monteregio di Massa Marittima" novello:
colore: rosso rubino
odore: vinoso, fruttato
sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido
zuccheri riduttori residui massimo: 6 gr/I
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
acidità totale minima: 5 per mille
estratto secco netto: minimo 20 per mille
Vin santo Monteregio di Massa Marittima e Vin santo
Monteregio di Massa Marittima riserva:
colore: dal paglierino al dorato, fino all'ambrato intenso;
odore: eterea, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità
per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per
il tipo secco, almeno il 14% svolto e un massimo del 2% da
svolgere; per il titolo amabile, almeno il 13% svolto e un
minimo del 3% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per
mille nel tipo amabile;
acidità volatile massima: 1,6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.
Vin santo di Monteregia di Massa Marittima" occhio di
pernice:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:16% di cui 14%
svolto;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.
È Facoltà del ministro delle Risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti
minimi per acidità totale ed estratto secco netto.
Articolo 7.
Ai vini a denominazione di origine controllata di cui
all'articolo 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato e similari.
È tuttavia consentita l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi signiticato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola
dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina e altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni Cee nazionali in materia.
È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località
comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino,
così qualificato, è stato ottenuto, alle condizioni previste
dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
Per tutti i tipi, in etichetta deve figurare
obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
Articolo 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Monteregio di
Massa Marittima" devono essere immessi al consumo
esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona
di capacità non superiore ai 5 litri.
I vini a denominazione di origine controllata "Vin santo di
Monteregio di Massa Marittima" e "Vin santo di Monteregio di
Massa Marittima" occhio di pernice devono essere immessi al
consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750
litri.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine
controllata "Monteregio di Massa Marittima", vini che non
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
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