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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MONTESCUDAIO
D.O.C.

MONTESCUDAIO
D.M. 25/10/1999
D.O.C.

Art 1
La denominazione di origine controllata “Montescudaio” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso, rosso riserva
Cabernet Franc, Cabernet riserva
Cabernet Sauvignon, Cabernet riserva
Merlot, Merlot riserva
Sangiovese, Sangiovese riserva
Bianco
Chardonnay
Sauvignon
Vermentino
Vin Santo.

Art 2
 I vini della denominazione di origine controllata “Montescudaio” devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Montescudaio rosso”
Sangiovese minimo 50%
Altri vitigni a bacca rossa, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%.
“Montescudaio Cabernet”
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon minimo 85%
« Montescudaio Merlot »
Merlot minimo 85%
“Montescudaio Sangiovese”
Sangiovese minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini uve a bacca rossa, raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Pisa, nella misura massima del 15%.
“Montescudaio bianco”
“Montescudaio Vin Santo”
Trebbiano toscano minimo 50%
Altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pisa da soli o congiuntamente nella misura massima del 50%.
“Montescudaio Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Montescudaio Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
“Montescudaio Vermentino”
Vermentino minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini, vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pisa nella misura massima del 15%.

Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Montescudaio” ricade nella provincia di Pisa e comprende i terreni vocati alla qualità dei territori amministrativi dei comuni di
Casale Marittimo Castellina Marittima Guardistallo
Montecatini Val di Cecina Montescudaio Riparbella
Santa Luce
Tale zona è così delimitata:
dal centro abitato di Montecatini Val di Cecina, il limite segue la strada in direzione nord fino alla località casa Fontemigliari (quota 248), da qui prosegue sempre in direzione nord per la strada che porta a casa Corrente (quota 258) da dove prosegue verso nord – est lungo il corso d’acqua che affluisce a quota 158 nel Botro della Mancinaia.
Da quota 158 prosegue per la strada in direzione nord, che costeggia ad ovest la località Oliveto fino a raggiungere il torrente Ragone e quindi, il confine settentrionale del comune di Montecatini Val di Cecina.
Prosegue verso ovest lungo tale confine fino ad incontrare in località podere Pecchia, quello del comune di Riparbella che segue prima verso nord e poi verso sud – ovest sino all’incrocio con il confine di Castellina Marittima in località podere Delle Gusciane, da qui prosegue verso nord – ovest lungo il confine di Castellina Marittima e all’incrocio con quello di Santa Luce segue quest’ultimo in direzione est per breve tratto e poi a nord fino a quota 527 a sud di Monte Prunicce.
Da quota 527 in direzione nord – est raggiunge, seguendo una retta, quota 431 all’origine del Baro dei Reseccoli, ridiscende quindi tale corso d’acqua verso ovest fino ad incontrare i confini della provincia di Pisa, in prossimità del podere Molino.
Ridiscende verso sud lungo il confine provinciale e poi verso est costeggiando nell’ultimo tratto il torrente Sterza fino all’altezza della fattoria di Faltona, da dove raggiunge la strada che incrocia a nord la strada statale n. 68 in prossimità del km. 16,000, raggiunta tale strada provinciale al km. 5,500 circa, la segue verso sud fino alla quota 57 (km. 6,200 circa), da qui segue verso nord il sentiero che passa per le quote 104 (casa Porcati), 111 e 99 fino ad incontrare il botro del rio del Querceto, che segue verso est sino alla quota 182 sulla strada per Querceto, raggiunge tale località lungo la medesima e, sempre verso nord, prosegue per la strada che attraversa Poggio Macchion del Lupo, Poggio Sassicaia, Tegolaia, fino a raggiungere a Ponte Ginori la strada statale n. 68 in prossimità del km. 22,000.
Segue verso nord – ovest tale strada e di poco superato il km. 24,000 prosegue per il botro dell’Anello in direzione nord sino a raggiungere la strada che costeggia ad ovest Buriano, segue tale strada verso nord costeggiando ad ovest il podere La Rocca, il casale Morelli e quindi, verso nord – ovest, passa a sud della località Cerbaina quindi, all’altezza di Sorbaiano, incrocia la strada per Montecatini Val di Cecina, la segue verso nord raggiungendo quest’ultimo centro abitato da dove è cominciata la delimitazione.

Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Montescudaio” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500 ceppi/ettaro.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
“Montescudaio rosso” 10,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Montescudaio Cabernet” 9,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Montescudaio Merlot” 9,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Montescudaio Sangiovese” 9,00 tonn./ettaro 11,00% vol.
“Montescudaio bianco” 11,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Montescudaio Chardonnay” 10,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Montescudaio Sauvignon” 10,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Montescudaio Vermentino” 10,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art 5
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia, arricchimento del titolo alcolometrico, appassimento delle uve e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e dei comuni confinanti con essa.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d’origine controllata, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell’invecchiamento.
La produzione del vino a DOC “Montescudaio Vin Santo” deve avvenire nel rispetto di quanto segue:
l’uva, dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale ed ammostata non prima del
20 novembre dell’anno di raccolta delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo
e comunque non prima che abbia raggiunto una concentrazione zuccheri pari a
250 grammi/litro
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata.
La resa massima dell’uva in vino finito (al momento dell’immissione al consumo) non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca posta ad appassire.
L’elaborazione del mosto destinato alla produzione del vino a DPC “Montescudaio Vin Santo” deve avvenire in recipienti di legno, di capacità non superiore a 500 litri, per un periodo non inferiore a
18 mesi a partire dalla data dell’immissione in legno.
L’immissione al consumo del vino a DOC “Montescudaio Vin Santo” non può avvenire prima del
1° novembre del quarto anno successivo (di cui uno in bottiglia) alla vendemmia
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
“Montescudaio rosso” 70% 70,0 hl./ettaro
“Montescadaio Cabernet” 70% 63,0 hl./ettaro
“Montescudaio Merlot” 70% 63,0 hl./ettaro
“Montescudaio Sangiovese” 70% 63,0 hl./ettaro
“Montescudaio bianco” 70% 77,0 hl./ettaro
“Montescudaio Chardonnay” 70% 70,0 hl./ettaro
“Montescudaio Sauvignon” 70% 70,0 hl./ettaro
“Montescudaio Vermentino” 70% 70,0 hl./ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a DOC “Montescudaio rosso”, “Montescudaio Cabernet”, “Montescudaio Merlot”, “Montescudaio Sangiovese” aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12,00% vol.
se sottoposto ad invecchiamento per almeno
24 mesi, di cui almeno tre mesi in bottiglia
può avere diritto alla qualifica “Riserva”, purché all’atto dell’immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
12,50% vol.
Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal
1° novembre dell’anno di produzione delle uve.

Art 6
I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Montescudaio rosso”
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l’età;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, buona corposità, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Montescudaio Cabernet”
colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei, tendente al
granata con l’invecchiamento;
profumo: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
“Montescudaio Merlot”
colore: rosso rubino, con riflessi violacei, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
“Montescudaio Sangiovese”
colore: rosso rubino, tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Montescudaio rosso riserva”
“Montescudaio Cabernet riserva”
“Montescudaio Merlot riserva”
“Montescudaio Sangiovese riserva”
colore: rosso rubino con sfumature granata;
profumo: ampio e complesso;
sapore: asciutto, caldo, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
“Montescudaio bianco”
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
profumo: fine e fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Montescudaio Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: ampio, caratteristico;
sapore: asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Montescudaio Sauvignon”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: ampio e caratteristico:
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Montescudaio Vermentino”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: ampio e fruttato;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Montescudaio Vin Santo”
colore: dal giallo paglierino carico al dorato e all’ambrato intenso;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: secco, caldo. Armonico, vellutato , più rotondo l’amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare un lieve sentore di legno.

Art 7
 Alla denominazione di cui all’art 1, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di qualificazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all’art. 1, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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