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Art 1
La denominazione di origine controllata “Monti Lessini o
Lessini” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione, per le seguenti tipologie:
Durello
Durello superiore
Durello passito
Durello spumante
Bianco
Bianco superiore
Rosso
Rosso riserva
Spumante metodo classico
Spumante rosato o rosé metodo classico
Art 2
Il vino a DOC “Monti Lessini o Lessini” con la
specificazione “Durello” deve essere ottenuto da uve
provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale con la
varietà:
Durella minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
delle varietà:
Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero fino ad un
massimo del 15%.
Il vino a DOC “Monti Lessini o Lessini bianco” deve essere
ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito
aziendale ed aventi la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay minimo 50%
Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Sauvignon, da soli
o congiuntamente massimo 50%.
Il vino a DOC “Monti Lessini o Lessini rosso” deve essere
ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati in ambito
aziendale ed aventi la seguente composizione ampelografica:
Merlot minimo 50%
Pinot nero, Corvina, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e
Carmenère, da soli o congiuntamente massimo 50%.
Il vino a DOC “Monti Lessini o Lessini spumante” metodo
“classico” deve essere ottenuto da uve provenienti da
vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente
composizione ampelografica:
Chardonnay minimo 50%
Pinot bianco, Pino nero da soli o congiuntamente massimo
50%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC “Monti Lessini o
Lessini” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Vestenanova San Giovanni Ilarione
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Montecchia di Crosara Cazzano di Tramigna Tregnago
Badia Calavena Roncà
tutti in provincia di Verona;
tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Arzignano Castelgomberto Chiampo Brogliano
Gambugliano Trissino
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Cornedo Costabissara Gambellara Isola Vicentina
Malo Marano Vicentino Monte di Malo Montevello Vicentino
San Vito di Leguzzano Schio Zermeghedo
tutti in provincia di Vicenza.
La zona risulta così delimitata:
ad est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza,
in località Calderina a quota 36, segue la strada che porta
a Roncà, passando per le località Binello e Momello.
Attraversa il centro abitato di Roncà, riprende la strada
che si immette nella provinciale Monteforte – Montecchia
fino al confine comunale di Montecchia di Crosara.
Segue detto confine comunale fino a quota 64 e poi la strada
che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina
sociale di Montecchia di Crosara.
Prosegue per breve tratto verso nord la provinciale della
Val di Alpone fino al ponte sull’omonimo torrente che lo
attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle
località Molino, Castello e San Pietro a sud dell’abitato di
Montecchia di Crosara, prosegue fino ad incontrare il
torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a
quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per congiungersi con il
confine comunale di Cazzano di Tramigna.
Prende la strada comunale per Marsilio e seguendo la quota
di livello tocca il Rio V, Brà e Villa Magragnan fino a
quota 149 in località Caliari.
Da località Caliari prosegue verso nord per la strada che
porta a Campiano fino alla località Panizzolo a quota 209
per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna
fino ad arrivare al confine comunale di Tregnago che lo
segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la
località Rovere a quota 357 e successivamente quota 284.
Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota
295, entra nell’abitato di Tregnago, lo attraversa seguendo
la strada principale fino a quota 330.
Da qui si immette sulla comunale per Marcenigo che
attraversa e prosegue per salire a località Morini a quota
481 e successivamente si immette sulla provinciale per San
Mauro di Saline a quota 523.
Segue la provinciale per San Mauro di Saline verso nord fino
alla località Bettola al confine con il comune di Badia
Calavena.
Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la
comunale, passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli,
Riva, Fornari si entra nell’abitato di Badia Calavena e da
quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla
località Collina a quota 734 raggiungendo il confine di
Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si
passa dall’abitato di Castelvero, si prosegue per
Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si
prosegue per la località Siveri seguendo la comunale e si
arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la
località Bacchi, si giunge al confine con la provincia di
Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino a
raggiungere quota 474., il limite di zona prosegue lungo il
confine nord del comune di Chiampo verso est e quindi verso
sud, fino all’intersezione di questo con la strada
provinciale che congiunge Chiampo con Nogarole Vicentino in
coincidenza con la quota 468.
Segue quindi detta strada, tocca il centro abitato di
Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di
Trissino fino al capitello posto dopo la quota 543, si
dirige a sinistra lungo il sentiero fino all’incrocio di
questo con l’acquedotto.
Di qui corre lungo il sentiero attraversando la contrada
Prizzi congiungendosi poi a quota 530 con la strada per
Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e
Duello fino al bivio con la strada comunale che conduce alle
contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere
nuovamente la provinciale per Cornedo toccando la località
Grigio.
Si innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che segue fino
a poco prima del ponte dei Nori.
Gira quindi verso est e prende la strada comunale che tocca
le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani (quota
547); di qui segue la carrareccia con direzione nord – est
fino alla contrada Crestani a quota 532.
Segue quindi la strada comunale che conduce alle contrade
Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di
Sotto, Codeghe fino al bivio con la strada comunale Monte di
Malo – Monte Magré che percorre fino a questo centro
abitato.
Da qui segue la strada per Magré fino a quota 294
proseguendo successivamente in direzione nord – ovest
toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo
località Raga a quota 414 e da qui prosegue fino al confine
comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a
quota 216.
Da qui segue il torrente Leogra fino al ponte della statale
n. 46 per Schio seguendo successivamente la strada
rivierasca fino a quota 188.
Segue quindi la strada statale n. 46 Schio – Vicenza fino
alla località Fonte di Castelnovo lo
attraversa e prende quindi la strada per Costabissara che
raggiunge toccando le località Ca’ de Tommasi e Pilastro.
Il limite di zona segue quindi la strada comunale da
Costabissara a Creazzo passando per località San Valentino
fino a raggiungere il confine meridionale del comune di
Costabissara; prosegue quindi verso ovest lungo i confini
comunali sud di Costabissara, Gambugliano e Castelgomberto
fino all’intersezione di quest’ultimo con il confine ovest
del comune di Montecchio Maggiore (intersezione con il
torrente Poscola).
Segue detto confine fino ad intersecare la statale n. 246
che percorre verso sud fino all’abitato di Montecchio
Maggiore (bivio per Montorso).
Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e
Montorso, fino al ponte sul torrente Chiampo, attraversa il
corso d’acqua e prosegue verso sud fino alla strada per
Zermeghedo che raggiunge.
Devia quindi sulla strada per Selva di Montebello toccando
la contrada Sinico e Caiazza fino a Selva.
Il confine di zona prende quindi la strada per Agugliana e
quindi la strada fino alla contrada Guarda, prosegue lungo
il sentiero fino a quota 240 e seguendo una linea retta
perviene fino alla sottostante quota 143.
Discende lungo la strada vicinale che conduce da Gambellara
che attraversa verso ovest seguendo la strada da Gambellara
a Calderana congiungendosi con la delimitazione dell’area
iniziale della provincia di Verona.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Monti Lessini o Lessini”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini
dell’iscrizione all’albo dei vigneti, quelli ubicati in
terreni eccessivamente umidi e fertili.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia ad esclusione delle varietà Garganega e
Durella per le quali è consentita anche l’uso della pergola
inclinata semplice e della pergoletta.
Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente
disciplinare di produzione e che non rispondono ai requisiti
di cui al comma precedente, è consentita la rivendicazione
della presente denominazione di origine controllata per un
periodo massimo di 15 anni.
Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo
precedente, saranno automaticamente cancellati dai
rispettivi albi.
E’ fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a
tetto piatto la tradizionale potatura, a secco e in verde,
che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e
una carica massima di 80.000 gemme/ettaro.
Tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente
disciplinare devono avere una densità di ceppi per ettaro
non inferiore a:
Garganega 2.500 ceppi/ettaro
Durella 2.500 ceppi/ettaro
altri vitigni 3.000 ceppi/ettaro
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini di cui all’art 2 non deve essere
superiore a:
Monti Lessini o Lessini Durello 16,00 tonnellate/ettaro
Monti Lessini o Lessini bianco 12,00 tonnellate/ettaro
Monti Lessini o Lessini spumante 12,00 tonnellate/ettaro
Monti Lessini o Lessini rosso 12,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Monti Lessini o
Lessini”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del
Comitato vitivinicolo regionale istituiti con legge
regionale n. 55 dell’8 Maggio 1985, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di
produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la
produzione dei vini a DOC “Monti Lessini o Lessini”
inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento dei limiti
massimi previsti nel presente articolo, saranno presi in
carico per la produzione di vino da tavola o vino ad
indicazione geografica tipica se ne hanno le
caratteristiche.
La facoltà di cui al comma precedente si esercita in
aggiunta al disposto di cui all’art 10, lettera c), della
legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo
previsto.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Monti
Lessini o Lessini” devono presentare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
Monti Lessini Durello 9,50% vol.;
Monti Lessini bianco 10,50% vol.;
Monti Lessini rosso 10,50% vol.;
le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Monti
Lessini o Lessini bianco” con la specificazione aggiuntiva
“superiore” devono presentare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 11,50% vol.;
le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Monti
Lessini o Lessini spumante” possono avere un titolo
alcolometrico volumico naturale inferiore di 0,50% e quindi
non inferiore a: 10,00% vol.;
purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate,
venga espressamente indicata nella denuncia delle uve.
In annate con andamenti climatici sfavorevoli è ammessa, con
provvedimento della regione Veneto, adottato secondo le
procedure di cui all’art 10 della legge n. 164/1992, la
riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo
delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla
presente denominazione, entro comunque i limiti massimi
consentiti dalla specifica normativa.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di appassimento delle uve
destinate alla produzione dei vini a DOC “Monti Lessini o
Lessini”, nonché di affinamento dei vini laddove prevista,
devono essere effettuate all’interno dei comuni compresi
totalmente o parzialmente nella zona di produzione
delimitata dall’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei
comuni limitrofi di:
Monteforte d’Alpone Soave Colognola ai Colli Illasi
Mezzane Verona San Mauro di Saline Velo Veronese
Selva di Progno
in provincia di Verona;
Lonigo Sarego Brendola Altavilla Vicentina
Sovizzo Monteviale Vicenza Caldogno
Villaverla Thiene Santorso Torrebelvicino
Valdagno San Pietro Mussolino Valli del Pasubio Velo d’Astico
in provincia di Vicenza
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%; per la tipologia spumante la resa è
calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di
spuma.
La resa compresa la percentuale precedente ed il 75%, non ha
diritto alla denominazione di origine controllata; se la
resa infine, supera il 75%, decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione del
vino a DOC “Monti Lessini o Lessini passito”, può avvenire
solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad
appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai:
due mesi
avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non
aumentino la temperatura dell’appassimento rispetto al
processo naturale.
La resa massima dell’uva in vino per ottenere la DOC “Monti
Lessini o Lessini passito”, non deve essere superiore al
40%.
Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve
destinate alla produzione della tipologia “passito” devono
aver luogo unicamente nell’ambito della zona delimitata dal
precedente art 3.
I vini a DOC “Monti Lessini o Lessini Durello spumante”
devono essere ottenuti ricorrendo esclusivamente alla
pratica della rifermentazione naturale.
Il vino a DOC “Monti Lessini o Lessini spumante” deve essere
ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della
rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa
comunitaria e nazionale.
Il vino a DOC Monti Lessini o Lessini spumante” deve
permanere per almeno:
15 mesi sui lieviti di fermentazione
tale periodo decorre a partire dalla data di tiraggio
comunque non prima del 1° Gennaio dell’anno successivo alla
raccolta delle uve
La elaborazione dei vini “spumanti”, deve avvenire solo
all’interno del territorio della regione Veneto.
Il vino a DOC “Monti Lessini o Lessini rosso” può essere
designato con la menzione “riserva” solo qualora venga
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno
due anni di cui tre mesi in bottiglia
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve
E’ ammesso l’arricchimento con mosti concentrati ottenuti da
uve della zona di produzione o con mosti concentrati
rettificati.
Art 6
I vini a DOC “Monti Lessini o Lessini” all’atto dell’immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Monti Lessini o Lessini Durello:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicatamente fruttato, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, a volte più o meno abboccato, anche
vivace
come da tradizione;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini Durello superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, tranquillo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini bianco superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, fine e gradevole;
sapore: secco, fresco, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Monti Lessino o Lessini rosso:
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini rosso riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granata con l’età;
profumo: ampio, intenso, talvolta speziato;
sapore: asciutto, vellutato, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini Durello spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, lievemente fruttato;
sapore: secco, fresco, piacevole, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini spumante bianco:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico, con delicato sentore di lievito;
sapore: secco, tipico, vivace, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini spumante rosato o rosé:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno tenue;
profumo: caratteristico, con sentore di lievito, talora
fruttato;
sapore: secco, tipico, vivace, armonico, moderatamente
corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
Monti Lessini o Lessini passito:
colore: giallo dorato;
profumo: caratteristico, intenso, fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
I vini a DOC “Monti Lessini o Lessini” di cui al presente
articolo possono essere elaborati seconda la pratica
tradizionale anche in recipienti in legno, in tal caso
possono essere caratterizzati da leggero sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Monti
Lessini o Lessini” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località,
dalle quali effettivamente provengono le uve, è consentito
soltanto in conformità al disposto ministeriale del decreto
22/Aprile/1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali
possono essere riportate in etichetta soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati
per la denominazione di origine controllata, salvo le norme
più restrittive.
Nella designazione dei vini a DOC Monti Lessini o Lessini”
può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che
sia seguito dal relativo toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell’albo dei
vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di
accompagnamento.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Monti
Lessini o Lessini” che hanno la qualificazione di
“superiore” e “Riserva” e nella tipologia “passito” deve
essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione
delle uve dalle quali sono stati ottenuti.
Art 8
I vini a DOC “Monti Lessini o Lessini”
limitatamente alle tipologie non spumanti, devono essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a tre
litri.
Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di
contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri 3,000 è
obbligatorio l’uso del tappo raso bocca; per le bottiglie
fino a litri 0,375 è consentito l’uso del tappo a vite.
A richiesta delle ditte interessate o degli organismi
interprofessionali di cui agli articoli 19 e 20 della legge
n. 164/1992, può essere consentito, con specifica
autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e
forestali, l’utilizzo di contenitori in vetro tradizionali
di litri 6,000 e 9,000 e superiori.
Le bottiglie contenenti i vini a DOC “Monti Lessini o
Lessini”, devono essere, anche per quanto riguarda
l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio
di detti vini.
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