|
Art 1
La
denominazione di origine controllata e garantita “Morellino
di Scansano” è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Morellino di scansano
Morellino di Scansano riserva
Art 2
Il
vino a DOCG “Morellino di Scansano” anche nella tipologia
“riserva” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno:
Sangiovese minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve provenienti dai vitigni a frutto nero, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Grosseto e presenti nei
vigneti fino ad un massimo del 15%.
Art 3
Le
uve destinate alla produzione del vino a DOC “Morellino di
Scansano” debbono essere prodotte all’interno della zona
comprendente la fascia collinare tra i fiumi Ombrone e
Albegna, che include l’intero territorio del comune di:
Scansano
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Manciano Magliano in Toscana Grosseto Campagnatico
Semproniano Roccalbegna
tutti in provincia di Grosseto.
Tale zona è così delimitata:
dall’incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e
Roccalbegna, il limite segue verso nord il torrente Fiascone
fino alla fattoria degli Usi, continua lungo la strada
interna del podere Marruccheta nei pressi del podere
Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle Zuccaia,
raggiunge il fiume Albegna lo attraversa e continua sulla
strada comunale Fibbianello in comune di Semproniano a quota
470.
Da qui volge ad est, incontra la strada provinciale della
Follonata, continua per detta strada fino a Santarello,
quindi scende a sud e si inoltra nel comune di Manciano
seguendo la vecchia strada fino all’abitato di Poggio
Capanne.
Da questa località, la linea di delimitazione scende ancora
a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad
incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata
che segue fino al fosso Stellata.
Risale il corso di detto fosso fino a quota 191, continua a
sud per la strada Camporeccia fino all’abitato di Poderi di
Montemerano, attraversa la strada statale n. 323, continua,
deviando a sud – ovest, lungo la vecchia strada Dogana e
raggiunge la fattoria Cavallini.
Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al fiume Albegna
in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio.
A questo punto, detta linea di delimitazione, segue il corso
del fiume Albegnma fino al guado della Marianaccia e,
deviando ad ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana,
percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino Vecchio,
risale a nord – ovest, per la strada di S. Andrea al
Civilesco, ridiscende verso sud per la strada di Magliano in
Toscana – Barca del Grazi, devia ad ovest per la strada
dell’Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in
Toscana fino ad incrociare la strada statale n. 1 Aurelia.
Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione
si identifica con detta strada statale n. 1 Aurelia fino al
bivio per Scansano in località Spadino, prosegue per la
strada Scansanese fino ad incontrare il limite
amministrativo del comune di Scansano in località Magliano
seguendolo fino ad incontrare la strada Cinigianese;
continua lungo detta strada interessando il comune di
Campagnatico, fino alla fattoria del Granaione; prosegue
quindi ad est, lungo la strada poderale per il Coppaio e
Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in
prossimità del podere Repenti in agro di Baccinello,
seguendolo fino all’incrocio dei limiti comunali di
Scansano, Manciano e Roccalbegna ove la linea di
delimitazione ha avuto inizio.
Art 4
Le
condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino a DOCG “Morellino di Scansano”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni
collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di
fondo valle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
La densità d’impianto e reimpianto dei vigneti messi a
dimora successivamente alla data di pubblicazione del
presente disciplinare di produzione, non deve essere
inferiore a:
4.000 ceppi/ettaro
e la resa massima di uva ammessa, in vigneti a coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
9,00 ton/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa dei vigneti già esistenti per
la produzione dei vini a DOCG “Morellino di Scansano”, in
coltura specializzata, non deve essere superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
e con una resa per ceppo non superiore a:
3,00 kg.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOCG
“Morellino di Scansano” devono essere riportati nei limiti
di cui sopra, purché la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino per
i quantitativi di cui trattasi.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita, oltre
detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto
il prodotto.
Art 5
Le
uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono
essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle
uve, delimitata dall’art 3.
Il vino a DOCG “Morellino di Scansano”, destinato alla
tipologia “riserva”, deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a:
due anni
di cui almeno uno in botte di legno
a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di
produzione delle uve
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOCG
“Morellino di Scansano” e “Morellino di Scansano riserva”
deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 6
Il vino a DOCG “Morellino di Scansano” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Morellino di Scansano:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
limpidezza: brillante;
profumo: vinoso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;
Morellino di Scansano riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granata con
l’invecchiamento;
limpidezza: brillante;
profumo: etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minimo: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;
Entrambe le tipologie, possono, talvolta, presentare
eventuale sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Alla
DOCG “Morellino di Scansano” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e
similari.
E’ altresì vietato l’uso, in aggiunta alla DOCG “Morellino
di Scansano”, di indicazioni geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località
comprese nella zona di produzione di cui all’art 3.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito l’utilizzo del termine “vigna” secondo le
norme vigenti.
Per i vini a DOCG “Morellino di Scansano”, l’immissione al
consumo è consentita soltanto a partire dal
1° Marzo dell’anno successivo alla vendemmia
Art 8
I vini di cui all’articolo 1 devono essere immessi al
consumo in recipienti di vetro del tipo bordolese. Le
tipologie dei contenitori nelle varie pezzature, tappate
secondo la normativa vigente, devono essere le seguenti:
0,100 - 0,187 - 0,285 – 0,375 – 0,500 – 0,750 – 1,000 –
1,500 – 3,000 – 5,000 litri.
Per contenitori di vetro con capacità pari a litri 0,250 è
ammesso l’utilizzo del tappo a vite. |