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Art 1
La denominazione di origine controllata “Moscadello
di Montalcino” è riservata al vino bianco che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Moscadello di Montalcino” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti nell’ambito
aziendale dal vitigno:
Moscato bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dai vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, sino ad un
massimo del 15%.
Il vino a d.o.c. “Moscadello di Montalcino” può essere prodotto
nelle tipologie:
Tranquillo
Frizzante
Vendemmia tardiva
Alle condizioni previste dal presente disciplinare.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende l’intero
territorio amministrativo del comune di:
Montalcino in provincia di Siena
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo dei
vigneti previsto dall’art. 4 della Legge 10/02/1992, n. 164,
unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli
art. 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente
disciplinare.
I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all’Albo a
partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come
accertato con il verbale dell’organo competente.
La resa massima per ettaro consentita nei primi due anni di
produzione non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno
di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al
massimale di cui all’art. 4.
Art 4
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a DOC “Moscadello di Montalcino” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle ve
ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità
previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni geologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va
dal cretaceo al pliocene ed idonei a conferire alle uve e al vino
derivato le specifiche caratteristiche qualitative;
giacitura collinare;
altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti
la densità minima dovrà essere di
3.000 ceppi/ettaro;
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Moscadello di Montalcino”, in coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
“Moscadello di Montalcino “ tranquillo o frizzante 10,00 tonn./ettaro
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva
dopo un parziale appassimento 5,00 tonn./ettaro
Tali rese equivalgono alla resa ettolitro/ettaro di:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo o frizzante 65,00 hl/ettaro
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva 22,50 hl/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti indicati.
Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino
a denominazione di origine controllata.
L uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Moscadello di
Montalcino” devono essere prese in carico separatamente sui registri
obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente
nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte se necessario a
preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo e frizzante 10,00% vol.
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva 14,00% vol.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino a d.o.c. “Moscadello di Montalcino vendemmia
tardiva” decorre dal:
1° ottobre dell’annata di produzione delle uve
Art 5
Nella vinificazione dei vini a DOC “Moscadello di
Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La presa di spuma per il tipo “frizzante” deve avvenire solo
attraverso fermentazione naturale.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore
al:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo e frizzante 65%
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva 45%
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione
definita dall’art. 3.
Art 6
I vini a DOC “Moscadello di Montalcino”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche
di seguito esposte, secondo le diverse tipologie:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: dolce, aromatico, armonico, caratteristico dell’uva moscato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,63% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Moscadello di Montalcino” frizzante
spuma: fine e vivace;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: caratteristico, fresco, delicato, persistente;
sapore: dolce, armonico, aromatico tipico dell’uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,63% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Moscadello di Montalcino vendemmia tardiva”
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce, caldo, armonico, caratteristico dell’uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Il vino a DOC. “Moscadello di Montalcino vendemmia tardiva” deve
essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno:
un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
e non può essere immesso al consumo prima del:
1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia
durante l’affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione
che si attenua nei mesi freddi.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini a DOC “Moscadello di Montalcino” possono
essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti
capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,500 litri.
Le bottiglie devono essere di vetro a chiuse con tappo di sughero,
raso bocca o a fungo secondo le tipologie.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al
prestigio del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Moscadello di Montalcino”
deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve.
E’ vietato usare, insieme alla DOC “Moscadello di Montalcino”,
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
alle disposizioni comunitarie e nazionali.
E’ inoltre consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a vigneti dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme vigenti.
Nella designazione a presentazione in etichetta del vino a DOC
“Moscadello di Montalcino” nei tipi “frizzante” e “vendemmia
tardiva”, deve sempre figurare una delle
dizioni “frizzante o vendemmia tardiva”, secondo il caso che
ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di
origine controllata.
Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensione non
superiori a quelli utilizzati per la DOC “Moscadello di Montalcino”. |