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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MOSCADELLO DI MONTALCINO
D.O.C.

MOSCADELLO DI MONTALCINO
D.M. 2/AGOSTO/1993
D.O.C.
Parere di modifica del 28/agosto/1995

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Moscadello di Montalcino” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
Il vino a DOC “Moscadello di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale dal vitigno:
Moscato bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 15%.
Il vino a d.o.c. “Moscadello di Montalcino” può essere prodotto nelle tipologie:
Tranquillo
Frizzante
Vendemmia tardiva
Alle condizioni previste dal presente disciplinare.

Art 3
 La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di:
Montalcino in provincia di Siena
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti previsto dall’art. 4 della Legge 10/02/1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli art. 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all’Albo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell’organo competente.
La resa massima per ettaro consentita nei primi due anni di produzione non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di vegetazione e del 70% al quarto anno di vegetazione, rispetto al massimale di cui all’art. 4.

Art 4
 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Moscadello di Montalcino” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle ve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni geologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene ed idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;
giacitura collinare;
altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.;
esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti la densità minima dovrà essere di
3.000 ceppi/ettaro;
le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Moscadello di Montalcino”, in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
“Moscadello di Montalcino “ tranquillo o frizzante 10,00 tonn./ettaro
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva
dopo un parziale appassimento 5,00 tonn./ettaro
Tali rese equivalgono alla resa ettolitro/ettaro di:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo o frizzante 65,00 hl/ettaro
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva 22,50 hl/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata.
L uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Moscadello di Montalcino” devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo e frizzante 10,00% vol.
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva 14,00% vol.
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino a d.o.c. “Moscadello di Montalcino vendemmia tardiva” decorre dal:
1° ottobre dell’annata di produzione delle uve

Art 5
Nella vinificazione dei vini a DOC “Moscadello di Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La presa di spuma per il tipo “frizzante” deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo e frizzante 65%
“Moscadello di Montalcino” vendemmia tardiva 45%
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita dall’art. 3.

Art 6
 I vini a DOC “Moscadello di Montalcino”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie:
“Moscadello di Montalcino” tranquillo
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, delicato, fresco e persistente;
sapore: dolce, aromatico, armonico, caratteristico dell’uva moscato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,63% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Moscadello di Montalcino” frizzante
spuma: fine e vivace;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: caratteristico, fresco, delicato, persistente;
sapore: dolce, armonico, aromatico tipico dell’uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,63% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Moscadello di Montalcino vendemmia tardiva”
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;
profumo: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce, caldo, armonico, caratteristico dell’uva moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,0 g/l;
Il vino a DOC. “Moscadello di Montalcino vendemmia tardiva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno:
un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
e non può essere immesso al consumo prima del:
1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia
durante l’affinamento il vino può compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 I vini a DOC “Moscadello di Montalcino” possono essere immessi al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,500 litri.
Le bottiglie devono essere di vetro a chiuse con tappo di sughero, raso bocca o a fungo secondo le tipologie.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC “Moscadello di Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ vietato usare, insieme alla DOC “Moscadello di Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali.
E’ inoltre consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalle norme vigenti.
Nella designazione a presentazione in etichetta del vino a DOC “Moscadello di Montalcino” nei tipi “frizzante” e “vendemmia tardiva”, deve sempre figurare una delle
dizioni “frizzante o vendemmia tardiva”, secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata.
Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensione non superiori a quelli utilizzati per la DOC “Moscadello di Montalcino”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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