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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
 DOC

SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
D.O.C.
D.D. 17/Aprile/2002


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Scanzo o Moscato di Scanzo” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Moscato di Scanzo al 100%
Art 3
 
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio amministrativo del comune di Scanzorosciate.
Tale zona comprende parte del territorio del comune di Scanzorosciate compresa nei seguenti confini:
con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti, via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine comunale a sud fino alla via Piave (località Negrone), vie Polcarezze, via IV Novembre, piazza Caslini, via F. Martinengo, piazza Locatelli, via Fanti.
Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del comune di Scanzorosciate.
Art 4
 Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, devono essere quelle tradizionali della zona e atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni ossessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere inferiore a
3.300 ceppi/ettaro
Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona: spalliera semplice, pergola unilaterale a tetto inclinato e Casarsa.
La regione Lombardia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione del vigneto senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.
La produzione massima di uva per ettaro non deve essere superiore a:
7,00 tonnellate/ettaro
Il titolo alcolometrico volumico delle uve atte alla produzione del vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” non deve essere inferiore a:
12,00% in volume.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, appassimento, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nel comune di Scanzorosciate.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano richiesta e che già effettuavano dette operazioni prima dell’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione, l’effettuazione di tali operazioni anche nell’intero territorio amministrativo dei comuni limitrofi a quello indicato nel comma precedente a condizione che sia dimostrata la tradizionalità delle stesse.
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” deve essere ottenuto con appassimento delle uve dopo la raccolta, in locali idonei (anche termo – idrocondizionati anche con ventilazione forzata) fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno
280 grammi/litro
per un periodo non inferiore ai
21 giorni
e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino sopra riportato.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 30%.
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, deve essere sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di
Due anni
Per il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal
1° Novembre del secondo anno dopo la vendemmia.
Art 6
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso, che può tendere al
cerasuolo con riflessi granata;
profumo: delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di
mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00%;
zuccheri residui compreso tra: 50,00 e100,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 24,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione del vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, vecchio, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non siano atti a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari e nazionali in materia.
Nell’etichettatura del vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Art 8
 I contenitori del vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” debbono essere, per quanto riguarda l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero raso bocca e le bottiglie dovranno essere di capacità non superiore a 0,750 litri.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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