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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Scanzo o Moscato di Scanzo” è riservata al vino che
risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, deve essere
ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Moscato di Scanzo al 100%
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a
DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, ricade nella provincia di
Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del
territorio amministrativo del comune di Scanzorosciate.
Tale zona comprende parte del territorio del comune di
Scanzorosciate compresa nei seguenti confini:
con andamento in senso orario a partire da ovest: via Fanti,
via Forni, confine comunale a nord e ad est, confine
comunale a sud fino alla via Piave (località Negrone), vie
Polcarezze, via IV Novembre, piazza Caslini, via F.
Martinengo, piazza Locatelli, via Fanti.
Sono pertanto esclusi i terreni pianeggianti del comune di
Scanzorosciate.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Scanzo o Moscato
di Scanzo”, devono essere quelle tradizionali della zona e
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni ossessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati e comunque di pianura.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità, in vigneti a
coltura specializzata, non deve essere inferiore a
3.300 ceppi/ettaro
Non sono ammessi vigneti in coltura promiscua.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
sono quelli già usati nella zona: spalliera semplice,
pergola unilaterale a tetto inclinato e Casarsa.
La regione Lombardia può consentire diverse forme di
allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione del
vigneto senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura e di irrigazione.
La produzione massima di uva per ettaro non deve essere
superiore a:
7,00 tonnellate/ettaro
Il titolo alcolometrico volumico delle uve atte alla
produzione del vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” non
deve essere inferiore a:
12,00% in volume.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, appassimento, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nel
comune di Scanzorosciate.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione
Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano
richiesta e che già effettuavano dette operazioni prima
dell’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione, l’effettuazione di tali
operazioni anche nell’intero territorio amministrativo dei
comuni limitrofi a quello indicato nel comma precedente a
condizione che sia dimostrata la tradizionalità delle
stesse.
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” deve essere
ottenuto con appassimento delle uve dopo la raccolta, in
locali idonei (anche termo – idrocondizionati anche con
ventilazione forzata) fino a raggiungere un tenore
zuccherino di almeno
280 grammi/litro
per un periodo non inferiore ai
21 giorni
e comunque sino al raggiungimento del titolo zuccherino
sopra riportato.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 30%.
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, deve essere
sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento
obbligatorio di
Due anni
Per il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, l’immissione
al consumo è consentita soltanto a partire dal
1° Novembre del secondo anno dopo la vendemmia.
Art 6
Il vino a DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso, che può tendere al
cerasuolo con riflessi granata;
profumo: delicato, intenso, persistente, caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto
di
mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00%;
zuccheri residui compreso tra: 50,00 e100,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 24,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti dell’acidità totale e
dell’estratto non riduttore.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione del vino a
DOC “Scanzo o Moscato di Scanzo” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, vecchio,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati non
aventi significato laudativo e non siano atti a trarre in
inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite
in osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunitari
e nazionali in materia.
Nell’etichettatura del vino a DOC “Scanzo o Moscato di
Scanzo” l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
obbligatoria.
Art 8
I contenitori del vino a DOC “Scanzo o
Moscato di Scanzo” debbono essere, per quanto riguarda
l’abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini
di pregio. Pertanto dovranno essere di vetro, chiusi con
tappo di sughero raso bocca e le bottiglie dovranno essere
di capacità non superiore a 0,750 litri.
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