|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Moscato di
Siracusa” è riserbata al vino bianco che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Moscato di Siracusa” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Moscato bianco al 100% localmente detto Moscato giallo o Moscatello
giallo
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla
elaborazione del vino a DOC “Moscato di Siracusa” comprende l’intero
territorio amministrativo del comune di
Siracusa
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Moscato di Siracusa”
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono particolarmente idonei i terreni pliocenici e calcareo –
siliceo – argillosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Moscato di Siracusa”, in vigneto a coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
7,50 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite di cui sopra indicato la resa di produzione
massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’intero territorio amministrativo del comune di
Siracusa.
Le uve destinate alla vinificazione della DOC “Moscato di Siracusa”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di: 15,00% vol.
ottenibile anche a mezzo di un leggero appassimento delle uve sulla
pianta o su stuoie.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Moscato di Siracusa”, all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo oro vecchio, con eventuali riflessi ambracei;
profumo: delicato, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, caldo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7 Alla DOC “Moscato di
Siracusa” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle
uve di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Moscato di Siracusa” vini
che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo
28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
|