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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MOSCATO DI SIRACUSA
D.O.C.

MOSCATO DI SIRACUSA
D.O.C.
D.P.R. 26/Giugno/1973


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Moscato di Siracusa” è riserbata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
 Il vino a DOC “Moscato di Siracusa” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Moscato bianco al 100% localmente detto Moscato giallo o Moscatello giallo

Art 3
 La zona di produzione delle uve destinate alla elaborazione del vino a DOC “Moscato di Siracusa” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di
Siracusa

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Moscato di Siracusa” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono particolarmente idonei i terreni pliocenici e calcareo – siliceo – argillosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Moscato di Siracusa”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
7,50 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite di cui sopra indicato la resa di produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo del comune di Siracusa.
Le uve destinate alla vinificazione della DOC “Moscato di Siracusa” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 15,00% vol.
ottenibile anche a mezzo di un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art 6
Il vino a DOC “Moscato di Siracusa”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro vecchio, con eventuali riflessi ambracei;
profumo: delicato, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, caldo, vellutato, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7 Alla DOC “Moscato di Siracusa” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 8
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Moscato di Siracusa” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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