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Art 1
La denominazione di origine controllata “Terracina
o Moscato di Terracina” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Terracina o Moscato di Terracina secco
Terracina o Moscato di Terracina amabile
Terracina o Moscato di Terracina passito dolce
Terracina o Moscato di Terracina spumante secco
Terracina o Moscato di Terracina spumante dolce
Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Moscato di Terracina secco e amabile
Moscato di Terracina passito:
Moscato di Terracina minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o
congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per
la regione Lazio, per un massimo del 15%.
Moscato di Terracina spumante:
Moscato di Terracina al 100%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla
produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina”
comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Monte San Pietro Terracina Sonnino in provincia di Latina
Art 4
Le condizioni ambientali e podologiche dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o
Terracina” devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la
tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla
tradizionale spalliera semplice.
Non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, né l’impianto delle
viti secondo il sistema a doppia posta.
I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di:
3.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse
per la produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina”
devono essere, per tutte le tipologie di cui all’articolo 1:
11,00 tonnellate/ettaro
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve
destinate alla produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o
Terracina” devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché
la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite
medesimo.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo di cui sopra, non hanno
diritto alla DOC “Moscato di Terracina o Terracina”.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può
stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di
uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare
di produzione, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Moscato di Terracina o Terracina” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di: 11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la
spumantizzazione, l’imbottigliamento e l’appassimento delle uve dei
vini della DOC “Moscato di Terracina o Terracina” devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delimitata
dall’articolo 3.
In deroga a quanto sopra, è consentito che le operazioni di
vinificazione, ivi compreso l’appassimento delle uve e la
spumantizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle
uve di cui all’articolo 3, purché in provincia di Latina e a
condizione che le ditte interessate abbiano prodotto vini con uve
della zona di produzione cinque anni prima dell’entrata in vigore
del presente disciplinare.
La deroga di cui al comma precedente è concessa dal Ministero delle
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione Lazio.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti all’albo della stessa denominazione di origine controllata,
oppure con mosto concentrato e rettificato o altre tecnologie
consentite.
Le diverse tipologie previste dall’articolo 1, devono essere
elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “passito” deve essere ottenuta con appassimento delle
uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in locali
idonei in modo da assicurare un contenuto zuccherino minimo di:
260,00 g/l.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “passito”, al
termine dell’appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
15,50% vol.
La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente mediante
fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui lieviti per
almeno: 1 mese
la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore
a: 3 mesi.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve
essere superiore a:
Moscato di Terracina o Terracina secco o amabile 70% 77 hl/ettaro
Moscato di Terracina o Terracina spumante 70% 77 hl/ettaro
Moscato di Terracina o Terracina passito 40% 44 hl/ettaro
Qualora la resa superi detti limiti, ma non il 75% o 45%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina” di cui
all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al
consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Moscato di Terracina o Terracina secco”:
colore: dal giallo paglierino al lievemente dorato;
profumo: fragrante, caratteristico;
sapore: secco, aromatico, tipico del vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina amabile”:
colore: dal giallo paglierino al lievemente dorato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: amabile, gradevole, caratteristico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11.00% vol.;
zuccheri riduttori residui minimo: 12,00 g/l.;
zuccheri riduttori residui massimo: 45,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina passito”:
colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
profumo: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui minimo: 50,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina spumante dolce”:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: fragrante, caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina spumante secco”:
spuma: fine e persiste:
limpidezza: brillante:
colore: giallo paglierino chiaro:
profumo: fragrante, caratteristico:
sapore: secco, aromatico, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto non riduttore.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini
di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato
e similari.
E’ consentito l’uso in etichetta di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non
aventi significato laudativo e atte a non trarre in inganno
l’acquirente.
E’ consentito, altresì l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varietà di vite, del metodo di elaborazione ed altre,
purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata del vino, salve le norme
generali più restrittive.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’articolo 1, l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Art 8
I vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina”, di
cui all’articolo 1, possono essere immessi al consumo soltanto in
recipienti di volume nominale fino a 0,750 litri.
E’ consentito solamente per le tipologie “spumante”,
l’imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,500 litri.
Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie “spumante” devono
essere utilizzati tappi di sughero a fungo, per gli atri tipi di
vino è obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o di
materiale consentito dalla normativa vigente.
E’ consentito, per i recipienti di capacità da 0,250 litri, la
chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla normativa
vigente.
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