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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MOSCATO DI TERRACINA
TERRACINA
D.O.C.

MOSCATO DI TERRACINA
TERRACINA
D.O.C.
D. D. 25/MAGGIO/2007
Rettifica D. D. 21/Maggio/2008


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Terracina o Moscato di Terracina” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Terracina o Moscato di Terracina secco
Terracina o Moscato di Terracina amabile
Terracina o Moscato di Terracina passito dolce
Terracina o Moscato di Terracina spumante secco
Terracina o Moscato di Terracina spumante dolce

Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Moscato di Terracina secco e amabile
Moscato di Terracina passito:
Moscato di Terracina minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo del 15%.
Moscato di Terracina spumante:
Moscato di Terracina al 100%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina” comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Monte San Pietro Terracina Sonnino in provincia di Latina

Art 4
 Le condizioni ambientali e podologiche dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina” devono essere quelle atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla tradizionale spalliera semplice.
Non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola, né l’impianto delle viti secondo il sistema a doppia posta.
I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di:
3.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata, ammesse per la produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina” devono essere, per tutte le tipologie di cui all’articolo 1:
11,00 tonnellate/ettaro
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina” devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo di cui sopra, non hanno diritto alla DOC “Moscato di Terracina o Terracina”.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11,00% vol.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, l’imbottigliamento e l’appassimento delle uve dei vini della DOC “Moscato di Terracina o Terracina” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3.
In deroga a quanto sopra, è consentito che le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’appassimento delle uve e la spumantizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3, purché in provincia di Latina e a condizione che le ditte interessate abbiano prodotto vini con uve della zona di produzione cinque anni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.
La deroga di cui al comma precedente è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione Lazio.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa denominazione di origine controllata, oppure con mosto concentrato e rettificato o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’articolo 1, devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “passito” deve essere ottenuta con appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in locali idonei in modo da assicurare un contenuto zuccherino minimo di:
260,00 g/l.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “passito”, al termine dell’appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
15,50% vol.
La tipologia “spumante” deve essere ottenuta esclusivamente mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui lieviti per almeno: 1 mese
la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a: 3 mesi.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve essere superiore a:
Moscato di Terracina o Terracina secco o amabile 70% 77 hl/ettaro
Moscato di Terracina o Terracina spumante 70% 77 hl/ettaro
Moscato di Terracina o Terracina passito 40% 44 hl/ettaro
Qualora la resa superi detti limiti, ma non il 75% o 45%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art 6
I vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina” di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Moscato di Terracina o Terracina secco”:
colore: dal giallo paglierino al lievemente dorato;
profumo: fragrante, caratteristico;
sapore: secco, aromatico, tipico del vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina amabile”:
colore: dal giallo paglierino al lievemente dorato;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: amabile, gradevole, caratteristico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11.00% vol.;
zuccheri riduttori residui minimo: 12,00 g/l.;
zuccheri riduttori residui massimo: 45,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina passito”:
colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
profumo: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui minimo: 50,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina spumante dolce”:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: fragrante, caratteristico;
sapore: dolce, aromatico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Moscato di Terracina o Terracina spumante secco”:
spuma: fine e persiste:
limpidezza: brillante:
colore: giallo paglierino chiaro:
profumo: fragrante, caratteristico:
sapore: secco, aromatico, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso in etichetta di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non aventi significato laudativo e atte a non trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì l’uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del metodo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata del vino, salve le norme generali più restrittive.
Nell’etichettatura dei vini di cui all’articolo 1, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art 8
 I vini a DOC “Moscato di Terracina o Terracina”, di cui all’articolo 1, possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 0,750 litri.
E’ consentito solamente per le tipologie “spumante”, l’imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,500 litri.
Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie “spumante” devono essere utilizzati tappi di sughero a fungo, per gli atri tipi di vino è obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o di materiale consentito dalla normativa vigente.
E’ consentito, per i recipienti di capacità da 0,250 litri, la chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla normativa vigente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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