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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MOSCATO DI TRANI
D.O.C.

MOSCATO DI TRANI
D.O.C.
D.P.R. 11 SETTEMBRE 1975
Modificato D.P.R. 11/Maggio/1987

Art 1
 La denominazione di origine controllata “Moscato di Trani” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
Il vino a DOC “Moscato di Trani” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Moscato di Trani o Moscato reale.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a frutto bianco con aroma Moscato provenienti da altri vitigni da vino presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%, purché tali vitigni siano compresi tra quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari.

Art 3
 Le uve devono essere prodotte nella zona che comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Trani Bisceglie Ruvo di Puglia Corato
Andria Canosa Minervino Murge
e parte del territorio dei comuni di:
Barletta Terlizzi Bitonto
in provincia di Bari
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Barletta Trinitapoli
in provincia di Foggia
Tale zona è così delimitata:
partendo a sud – est del centro abitato di Risceglie e cioè dal punto di confluenza del confine comunale con il mare Adriatico in località Difese, il limite segue verso sud il confine di Bisceglie sino alla località la Macchia, dove raggiunge quello del comune di Ruvo di Puglia.
Segue quindi il confine di Ruvo di Puglia verso sud sino ad incrociare la strada per Terlizzi (quota 201 in località Morigene) e quindi procede verso tale centro abitato che supera, passando a sud lungo la circonvallazione, fino ad incrociare in prossimità del km. 48,800, la strada statale n. 98 via Andrianese – Coratina.
Prosegue lungo la strada statale n. 98 verso Bitonto fino ad incrociare la circonvallazione, in prossimità del km. 57,500 e quindi verso sud segue quest’ultima fino ad incrociare alla quota 133 la strada che esce da Bitonto ed attraversa la località Mezzana del Carmine. Segue tale strada in direzione sud – ovest fino alla Cappella di Nennamia.
Dalla Cappella di Nennamia segue verso sud – ovest il confine comunale di Bitonto e poi verso sud quello di Palo del Colle in località D’Ameli e successivamente quello di Torritto sino in località Murgia della Città e quindi, verso nord – ovest, di nuovo il confine di Bitonto sino alla Murgia Lama Rosa.
Da tale località prosegue verso ovest e nord – ovest lungo il confine di Ruvo di Puglia sino alla quota 631 in prossimità della Pescara Vecchia; da quota 631 prosegue per il confine comunale di Andria e superata la Massa a Ciminiero di Gioia segue quello meridionale prima e occidentale poi del comune di Minervino Murge, sino ad incrociare il confine comunale di Canosa di Puglia, che segue poi verso nord – ovest fino ad incontrare la strada per Cerignola, una volta superato di poco il fiume Ofanto.
Prosegue quindi lungo questa strada, in direzione nord, fino al km. 13,000 e poi quella di Stornara fino al km. 5,000, da dove seguendo il canale prima e il fosso poi di Marana
Castello incrocia, in prossimità del km. 26,700 circa, la strada per Trinitapoli, la segue fino a tale centro abitato e quindi superato Trinitapoli prosegue per quella che conduce a Barletta ed alle prime case del centro abitato, piega verso nord per la strada che raggiunge la costa.
Il limite di zona prosegue quindi verso est lungo la costa raggiungendo la località di Difese da dove è iniziata la delimitazione.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Moscato di Trani” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono quindi da considerarsi idonei i terreni tufacei marnosi o calcarei – argillosi o calcarei – silicei anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali ad alto tenore idrico.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC “Moscato di Trani”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Art 5
 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della zona.
Per la preparazione del vino a DOC “Moscato di Trani dolce naturale” è esclusa qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione del vino.
E’ consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.
Per la preparazione del vino a DOC “Moscato di Trani liquoroso” è ammesso l’impiego di mosto concentrato e l’aggiunta di alcool vinico prima, durante e dopo la fermentazione, o la concentrazione a freddo.
Le operazioni di vinificazione, di preparazione e di invecchiamento dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio delimitatati dal precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Il vino a DOC “Moscato di Trani dolce naturale” non può essere immesso al consumo prima del:
1° Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Il vino a DOC “Moscato di Trani liquoroso” non può essere immesso al consumo prima del:
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve

Art 6
 I vini a DOC “Moscato di Trani”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Moscato di Trani dolce naturale:
colore: giallo dorato;
profumo: aroma intenso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Moscato di Trani liquoroso:
colore: giallo dorato sino ad ambrato;
profumo: lievemente aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Alla DOC “Moscato di Trani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle uve delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è stato ottenuto.

Art 8
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Moscato di Trani” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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