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Art 1
La denominazione di origine controllata “Moscato di
Trani” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Moscato di Trani” deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno:
Moscato di Trani o Moscato reale.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a frutto
bianco con aroma Moscato provenienti da altri vitigni da vino
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%, purché tali vitigni
siano compresi tra quelli raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Bari.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona che
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Trani Bisceglie Ruvo di Puglia Corato
Andria Canosa Minervino Murge
e parte del territorio dei comuni di:
Barletta Terlizzi Bitonto
in provincia di Bari
e parte del territorio amministrativo dei comuni di:
Barletta Trinitapoli
in provincia di Foggia
Tale zona è così delimitata:
partendo a sud – est del centro abitato di Risceglie e cioè dal
punto di confluenza del confine comunale con il mare Adriatico in
località Difese, il limite segue verso sud il confine di Bisceglie
sino alla località la Macchia, dove raggiunge quello del comune di
Ruvo di Puglia.
Segue quindi il confine di Ruvo di Puglia verso sud sino ad
incrociare la strada per Terlizzi (quota 201 in località Morigene) e
quindi procede verso tale centro abitato che supera, passando a sud
lungo la circonvallazione, fino ad incrociare in prossimità del km.
48,800, la strada statale n. 98 via Andrianese – Coratina.
Prosegue lungo la strada statale n. 98 verso Bitonto fino ad
incrociare la circonvallazione, in prossimità del km. 57,500 e
quindi verso sud segue quest’ultima fino ad incrociare alla quota
133 la strada che esce da Bitonto ed attraversa la località Mezzana
del Carmine. Segue tale strada in direzione sud – ovest fino alla
Cappella di Nennamia.
Dalla Cappella di Nennamia segue verso sud – ovest il confine
comunale di Bitonto e poi verso sud quello di Palo del Colle in
località D’Ameli e successivamente quello di Torritto sino in
località Murgia della Città e quindi, verso nord – ovest, di nuovo
il confine di Bitonto sino alla Murgia Lama Rosa.
Da tale località prosegue verso ovest e nord – ovest lungo il
confine di Ruvo di Puglia sino alla quota 631 in prossimità della
Pescara Vecchia; da quota 631 prosegue per il confine comunale di
Andria e superata la Massa a Ciminiero di Gioia segue quello
meridionale prima e occidentale poi del comune di Minervino Murge,
sino ad incrociare il confine comunale di Canosa di Puglia, che
segue poi verso nord – ovest fino ad incontrare la strada per
Cerignola, una volta superato di poco il fiume Ofanto.
Prosegue quindi lungo questa strada, in direzione nord, fino al km.
13,000 e poi quella di Stornara fino al km. 5,000, da dove seguendo
il canale prima e il fosso poi di Marana
Castello incrocia, in prossimità del km. 26,700 circa, la strada per
Trinitapoli, la segue fino a tale centro abitato e quindi superato
Trinitapoli prosegue per quella che conduce a Barletta ed alle prime
case del centro abitato, piega verso nord per la strada che
raggiunge la costa.
Il limite di zona prosegue quindi verso est lungo la costa
raggiungendo la località di Difese da dove è iniziata la
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Moscato di Trani” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono quindi da considerarsi idonei i terreni tufacei marnosi o
calcarei – argillosi o calcarei – silicei anche profondi ma
piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni
prevalentemente argillosi o alluvionali ad alto tenore idrico.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Moscato di Trani”, in vigneti a coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
12,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed agli organi di
vigilanza competenti per territorio.
Art 5
Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
12,50% vol.
I sistemi di preparazione del vino sono quelli tradizionali della
zona.
Per la preparazione del vino a DOC “Moscato di Trani dolce naturale”
è esclusa qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi
concentrazione del vino.
E’ consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su
stuoie.
Per la preparazione del vino a DOC “Moscato di Trani liquoroso” è
ammesso l’impiego di mosto concentrato e l’aggiunta di alcool vinico
prima, durante e dopo la fermentazione, o la concentrazione a
freddo.
Le operazioni di vinificazione, di preparazione e di invecchiamento
dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio
delimitatati dal precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio amministrativo dei comuni anche se soltanto in parte
compresi nella zona di produzione delle uve.
Il vino a DOC “Moscato di Trani dolce naturale” non può essere
immesso al consumo prima del:
1° Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Il vino a DOC “Moscato di Trani liquoroso” non può essere immesso al
consumo prima del:
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Art 6
I vini a DOC “Moscato di Trani”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Moscato di Trani dolce naturale:
colore: giallo dorato;
profumo: aroma intenso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Moscato di Trani liquoroso:
colore: giallo dorato sino ad ambrato;
profumo: lievemente aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Moscato di Trani” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione delle
uve delimitata dal precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato è
stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Moscato di Trani” vini che
non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del
D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930. |