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Art 1
La indicazione geografica tipica “Murgia”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Murgia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Murgia” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari.
I vini ad IGT “Murgia bianco” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Bianco d’Alessano
Bombino bianco
Chardonnay
Fiano
Garganega
Greco
Malvasia
Moscatello selvatico
Moscato bianco
Pampanuto
Pinot bianco
Sauvignon
Verdeca
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Bari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Murgia rosato” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Aglianico
Bombino nero
Pinot nero
Sangiovese
Uva di Troia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Bari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Murgia rosso” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Aglianico
Aleatico
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Lambrusco
Pinot nero
Primitivo
Sangiovese
Uva di Troia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Bari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Murgia” con la specificazione di uno dei vitigni di
cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle
tipologie:
frizzante e passito per tutti i vitigni
novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Murgia”
comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di
Bari.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Murgia”
bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno,
non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Murgia”con
o senza la specificazione dei seguenti vitigni, non deve essere
superiore a:
Murgia Aleatico 15,00 tonnellate/ettaro
Murgia Primitivo 15,00 tonnellate/ettaro
Per quanto concerne la resa per ettaro di vigneto in coltura
promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura
specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica
delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Murgia”, seguito o
meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Murgia bianco 10,00% vol.;
Murgia rosso 10,50% vol.;
Murgia rosato 10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono,
in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo inferiore dello 0,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Puglia
può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Murgia rosato” devono
essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
del passito che non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della IGT “Murgia passito” è
consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.
Art 6
I vini ad IGT “Murgia” anche con la specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Murgia bianco 10,50% vol.;
Murgia rosso 11,00% vol.;
Murgia novello 11,00% vol.;
Murgia rosato 11,00% vol.;
Murgia passito 15,00% vol.;
Murgia bianco, rosso e rosato frizzante 9,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Murgia” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Murgia” è consentito a condizione
che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Murgia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Murgia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |