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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
MURGIA
I.G.T.

MURGIA
I.G.T.
D.M. 20/Luglio/1966
Modificato D.M. 13/Agosto/1996

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Murgia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Murgia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Murgia” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari.
I vini ad IGT “Murgia bianco” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Bianco d’Alessano
Bombino bianco
Chardonnay
Fiano
Garganega
Greco
Malvasia
Moscatello selvatico
Moscato bianco
Pampanuto
Pinot bianco
Sauvignon
Verdeca
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Murgia rosato” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Bombino nero
Pinot nero
Sangiovese
Uva di Troia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Murgia rosso” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Aleatico
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Lambrusco
Pinot nero
Primitivo
Sangiovese
Uva di Troia
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Murgia” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie:
frizzante e passito per tutti i vitigni
novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Murgia” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Bari.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Murgia” bianco, rosso e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Murgia”con o senza la specificazione dei seguenti vitigni, non deve essere superiore a:
Murgia Aleatico 15,00 tonnellate/ettaro
Murgia Primitivo 15,00 tonnellate/ettaro
Per quanto concerne la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Murgia”, seguito o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Murgia bianco 10,00% vol.;
Murgia rosso 10,50% vol.;
Murgia rosato 10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Puglia può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione della IGT “Murgia rosato” devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della IGT “Murgia passito” è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art 6
 I vini ad IGT “Murgia” anche con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Murgia bianco 10,50% vol.;
Murgia rosso 11,00% vol.;
Murgia novello 11,00% vol.;
Murgia rosato 11,00% vol.;
Murgia passito 15,00% vol.;
Murgia bianco, rosso e rosato frizzante 9,50% vol.

Art 7
 Alla IGT “Murgia” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Murgia” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Art 8
 Alla IGT “Murgia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Murgia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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