|
Art 1
La denominazione di origine controllata “Nardò” è
riservata ai vini:
rosso
rosso riserva
rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Nardò” devono essere ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Negroamaro minimo 80%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve
provenienti dai vitigni:
Malvasia nera di Brindisi
Malvasia nera di Lecce
Montepulciano
presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 20%
Art 3
Le uve atte alla vinificazione dei vini a DOC
“Nardò” devono essere prodotte nell’area delimitata che comprende in
tutto i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Nardò Porto Cesareo
in provincia di Lecce.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Nardò” devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque, atte
a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del 12/07/1993,
unicamente i vigneti ubicati su terreni silicio – argillosi –
calcarei del pleistocene dotati di buona fertilità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini DOC “Nardò”
in vigneti a coltura specializzata non deve essere superiore a:
18,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al
Nardò rosso 70%.
Nardò rosato 45%.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti sopra riportati,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Puglia annualmente, con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale
per la tutela e la
valutazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini ed agli organi di vigilanza.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona delimitata dal precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Nardò rosso 11,00% vol.
Nardò rosato 11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino a
DOC “Nardò rosato” deve eseguirsi il metodo tradizionale di
vinificazione che, in particolare prevede lo sgrondo statico delle
uve pigiate dopo una macerazione compresa tra le 12 e 24 ore.
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia
“rosato” non può essere utilizzato per la produzione della tipologia
“rosso”.
Art 6
I vini a DOC “Nardò” all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Nardò rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, armonico, lievemente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Nardò rosso riserva:
colore: rosso rubino con toni aranciati;
profumo: vinoso, intenso, etereo;
sapore: asciutto, di corpo, giustamente tannico, vellutato ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Nardò rosato:
colore: dal rosa corallo appena acceso al cerasuolo tenue;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico, ghermente fruttato da
giovane;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Nardò rosso”, ottenuto dalla
vinificazione di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
12,00% vol.
qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di
almeno
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di:
12,50% vol.
può portare in etichetta la qualificazione “riserva”
Art 8
Alla DOC “Nardò” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi aziendali, vigneti dai quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC “Nardò
rosso e rosato” può figurare l’indicazione documentabile dell’annata
di produzione delle uve.
Tale indicazione è obbligatoria per la tipologia “riserva”. |