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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
NARNI
I.G.T.

NARNI
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modificato D.M. 13/Agosto/1997


Art 1
La indicazione geografica tipica “Narni”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Narni” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato novello
I vini ad IGT “Narni” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni.
La IGT “Narni” on la specificazione del vitigno:
Ciliegiolo
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal medesimo vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni fino ad un massimo del 15%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Narni” comprende in tutto i territori dei comuni di:
Attigliano Giove Penna in Teverina
e in parte i territori dei comuni di:
Alviano Amelia Calvi dell’Umbria Guardea
Lugnano in Teverina Montecastrilli Narni Otricoli
Sangemini Terni
in provincia di Terni.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal punto di incontro della strada provinciale Amelia – Orte con la strada n. 205 Amerina, all’interno dell’abitato di Amelia, si segue quest’ultima strada per lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale Tuderte – Amerina.
Si segue quest’ultima strada in direzione nord fino al bivio con la provinciale Sambucetole – Castel dell’Aquila e si percorre quest’ultima per breve tratto, fino al suo incrocio con il fosso di San Cristoforo che si discende fino alla confluenza con il fosso Grande.
Si risale il fosso Grande per lungo tratto in direzione nord fino alla confluenza del fosso di Valliciano.
Il confine continua risalendo quest’ultimo fosso in direzione nord – est fino alla confluenza del fosso di Collefiorito che si risale anch’esso fino al suo incrocio con la strada provinciale di Farnetta.
Si prende tale strada in direzione est fino all’incrocio con la provinciale Tuderte – Amerina che si percorre attraversando l’abitato di Montecastrilli fino all’incrocio con la strada provinciale di Sette Valli in località Castel Todino.
La delimitazione segue quest’ultima strada provinciale di Sette Valli, in direzione sud – est, fino all’incrocio con la strada statale Tiberina n. 3 bis.
Si percorre quest’ultima strada in direzione Sangemini, fino all’incrocio con la ferrovia Centrale – Umbra.
Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino all’incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264 che si discende in direzione sud fino all’incrocio con la strada statale Ternana n. 79.
La delimitazione continua seguendo in direzione ovest tale strada statale n. 79 fino all’incrocio del confine comunale tra Sangemini e Terni.
Si segue quest’ultimo confine amministrativo in direzione sud fino al punto di incontro dei confini comunali di Sangemini – Terni e Narni.
Si prosegue lungo la linea di confine tra i comuni di Narni e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di incontro dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone.
La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di Stroncone e Narni fino a giungere in prossimità del torrente Aia a quota 152.
Si attraversa il torrente Aia e si continua seguendo la strada provinciale dell’Aia in direzione ovest fino al suo incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia.
Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e, passando all’interno dell’abitato, si continua fino al bivio per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per lungo tratto, si giunge in prossimità dell’abitato di Calvi dell’Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si continua la strada in direzione Montebuono fino ad incontrare il limite di provincia.
La delimitazione continua lungo il confine di provincia in direzione, prima ovest poi nord, per lunghissimo tratto seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi dell’Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell’ordine, quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano, Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino ad incrociare la linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e prosegue lungo quest’ultima linea, in direzione est, fino all’incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.
La delimitazione continua seguendo in direzione sud detta strada per lungo tratto fino a raggiungere nuovamente l’incrocio con la strada provinciale Amelia – Orte, all’interno dell’abitato di Amelia.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Narni” anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
Narni bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Narni rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Narni” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,00% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino tranne che per la tipologia passito, la cui resa non deve essere superiore al 45%.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione della IGT “Narni passito” è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art 6
 I vini ad IGT “Narni” anche accompagnati con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Narni bianco 10,00% vol.;
Narni rosso 10,00% vol.;
Narni rosato 10,00% vol.;
Narni novello 11,00% vol.;
Narni passito 15,00% vol.

Art 7
Alla IGT “Narni” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Narni” è consentito a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Art 8
Alla IGT “Narni” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Narni” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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