|
Art 1
La indicazione geografica tipica “Narni”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Narni” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato novello
I vini ad IGT “Narni” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni.
La IGT “Narni” on la specificazione del vitigno:
Ciliegiolo
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal
medesimo vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni fino
ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Narni” comprende in tutto i territori dei comuni
di:
Attigliano Giove Penna in Teverina
e in parte i territori dei comuni di:
Alviano Amelia Calvi dell’Umbria Guardea
Lugnano in Teverina Montecastrilli Narni Otricoli
Sangemini Terni
in provincia di Terni.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal punto di incontro della strada provinciale
Amelia – Orte con la strada n. 205 Amerina, all’interno
dell’abitato di Amelia, si segue quest’ultima strada per
lungo tratto fino al suo incrocio con la strada provinciale
Tuderte – Amerina.
Si segue quest’ultima strada in direzione nord fino al bivio
con la provinciale Sambucetole – Castel dell’Aquila e si
percorre quest’ultima per breve tratto, fino al suo incrocio
con il fosso di San Cristoforo che si discende fino alla
confluenza con il fosso Grande.
Si risale il fosso Grande per lungo tratto in direzione nord
fino alla confluenza del fosso di Valliciano.
Il confine continua risalendo quest’ultimo fosso in
direzione nord – est fino alla confluenza del fosso di
Collefiorito che si risale anch’esso fino al suo incrocio
con la strada provinciale di Farnetta.
Si prende tale strada in direzione est fino all’incrocio con
la provinciale Tuderte – Amerina che si percorre
attraversando l’abitato di Montecastrilli fino all’incrocio
con la strada provinciale di Sette Valli in località Castel
Todino.
La delimitazione segue quest’ultima strada provinciale di
Sette Valli, in direzione sud – est, fino all’incrocio con
la strada statale Tiberina n. 3 bis.
Si percorre quest’ultima strada in direzione Sangemini, fino
all’incrocio con la ferrovia Centrale – Umbra.
Si segue tale linea ferrata in direzione Terni fino
all’incrocio con il fosso Gabelletta, subito dopo quota 264
che si discende in direzione sud fino all’incrocio con la
strada statale Ternana n. 79.
La delimitazione continua seguendo in direzione ovest tale
strada statale n. 79 fino all’incrocio del confine comunale
tra Sangemini e Terni.
Si segue quest’ultimo confine amministrativo in direzione
sud fino al punto di incontro dei confini comunali di
Sangemini – Terni e Narni.
Si prosegue lungo la linea di confine tra i comuni di Narni
e Terni, fino a giungere, dopo un lungo tratto, al punto di
incontro dei confini comunali di Terni, Narni e Stroncone.
La delimitazione continua lungo il confine tra i comuni di
Stroncone e Narni fino a giungere in prossimità del torrente
Aia a quota 152.
Si attraversa il torrente Aia e si continua seguendo la
strada provinciale dell’Aia in direzione ovest fino al suo
incrocio con la strada statale n. 3 Flaminia.
Si segue la strada statale Flaminia in direzione Narni e,
passando all’interno dell’abitato, si continua fino al bivio
per Calvi percorrendo la strada provinciale Calvese, per
lungo tratto, si giunge in prossimità dell’abitato di Calvi
dell’Umbria, lo si costeggia lungo il versante ovest e si
continua la strada in direzione Montebuono fino ad
incontrare il limite di provincia.
La delimitazione continua lungo il confine di provincia in
direzione, prima ovest poi nord, per lunghissimo tratto
seguendo, in particolare, i confini del comune di Calvi
dell’Umbria, poi di Otricoli e successivamente, nell’ordine,
quelli di Amelia, Penna in Teverina, Giove, Attigliano,
Lugnano in Teverina, Alviano e Guardea fino ad incrociare la
linea di confine tra i comuni di Montecchio e Guardea e
prosegue lungo quest’ultima linea, in direzione est, fino
all’incrocio con la strada statale n. 205 Amerina.
La delimitazione continua seguendo in direzione sud detta
strada per lungo tratto fino a raggiungere nuovamente
l’incrocio con la strada provinciale Amelia – Orte,
all’interno dell’abitato di Amelia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Narni” anche con la specificazione del vitigno, non
deve essere superiore a:
Narni bianco 15,00 tonnellate/ettaro
Narni rosso e rosato 14,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Narni”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
9,00% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino tranne che per la tipologia passito, la cui resa non
deve essere superiore al 45%.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione della IGT
“Narni passito” è consentito un leggero appassimento sulla
pianta o su graticci.
Art 6
I vini ad IGT “Narni” anche accompagnati
con la specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione
al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di:
Narni bianco 10,00% vol.;
Narni rosso 10,00% vol.;
Narni rosato 10,00% vol.;
Narni novello 11,00% vol.;
Narni passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Narni” è consentito utilizzare il
riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di
produzione come utilizzabili singolarmente nella
designazione e presentazione dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Narni” è consentito a
condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente
disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo rapporto delle uve da
essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Narni” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Narni” può essere utilizzata come ricaduta per i vini
ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito
del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed
iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione
che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.
|