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D.P.R. 27
maggio 1970
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino "Nebbiolo d'Alba".
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Nebbiolo d'Alba" è
riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino "Nebbiolo d'Alba" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve del vino "Nebbiolo d'Alba"
comprende nella provincia di Cuneo l'intero territorio
amministrativo dei comuni di: Canale, Castellinaldo,
Corneliano d'Alba, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba,
Priocca, S. Vittoria d'Alba, Vezza d'Alba, Sinio e Govone e
in parte quello dei comuni di: Alba, Bra, Baldissero d'Alba,
Castagnito, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La
Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà,
Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello,
Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva
Perno e Verduno.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal km 19 della s.s. n. 231 si segue interamente
verso sud-est il confine comunale di Govone che si
identifica dopo un breve tratto col confine provinciale
Cuneo-Asti che percorre prima in direzione nord e poi ovest
sino al bivio della frazione Gianoli in comune di Monta
d'Alba.
Si immette quindi sulla strada provinciale per casc.
Sterlotti in direzione sud e attraversata la frazione S.
Vito raggiunge la strada statale del Colle di Cadibona
(strada statale n. 29).
La delimitazione coincide per breve tratto verso sud-est,
con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi,
poi, seguendo la corrente, giunge alla confluenza dei rio
Rollandi con il rio Prasanino.
Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente
quota 310; da dove verso sud-est segue la strada provinciale
verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335,
casc. Perona, Carle; indi percorre a nord e poi ovest la
carreggiabile dei rio Campetto che segue sino
all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo - S.
Stefano Roero a quota 313.
Risale lungo tale strada verso sud-est per S. Stefano Roero
sino a incontrare la carreggiabile per C. Baggioni e
all'incrocio segue in direzione opposta e cioè a sud-ovest
la strada che attraversata C.na Molli (quota 376) raggiunge
rio Prella, risale tale corso d'acqua fino all'altezza della
carrareccia per Furinetti e lungo questa verso sud raggiunge
Furinetti da dove verso ovest segue la carrareccia fino a
Novarino per seguire poi verso sud la strada che superato
Ami raggiunge in prossimità del km 9, 100 la provinciale dei
Roeri (quota 336).
Da quota 336 prosegue verso sud-est sulla strada per la
valle Serraniana fino alla quota 360 dove prosegue verso
ovest sulla strada per Valle Canemorto discendendola poi
verso sud sino a incrociare alla quota 362 la strada per
Baldissero d'Alba che segue fino all'altezza della quota 410
all'inizio dei centro abitato.
Dalla strada la delimitazione prosegue verso sud-ovest lungo
il crinale toccando le quote 402 e 394 per raggiungere il
confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota
417 e lungo questi verso sud raggiunge la quota 402.
Da quota 402 segue il crinale verso ovest e raggiunge Villa
di Sommariva da dove percorre, in direzione nord-ovest, la
strada in uscita fino al km 1, segue quindi una retta
immaginaria verso sud ovest che attraversa le Bocche dei
Garbini e raggiunge quota 429 sul confine comunale tra
Pocapaglia e Sommariva Perno.
Da quota 429 segue una retta verso sud e raggiunge quota 408
per proseguire poi in direzione ovest e quindi sud lungo il
crinale della Bocca di Ghia fino a raggiungere l'oratorio di
S. Sebastiano (quota 391) sulla strada per Pocapaglia da
dove segue in direzione ovest una linea spezzata che passa
per le quote 411, 351 e raggiunge quota 328 sulla strada per
Bra, prosegue lungo quest'ultima verso il centro abitato
fino in prossimità dell'Ospedale, dove segue il concentrico
a est di Bra passando per le quote 290 e 280 e raggiunge la
ferrovia; prosegue lungo questa verso ovest fino a
incrociare la strada Bra-Cherasco.
Segue tale strada per breve tratto a sud per prendere poi a
est la strada degli orti e raggiungere il canale Pertusata
in prossimità della quota 220.
Risale verso nord-est il canale Pertusata fino a raggiungere
la s.s. di S. Vittoria (n. 231) in prossimità dei km 40,700.
Segue la s.s. verso est e a località Fornace (quota 202)
prosegue verso sud per il confine comunale tra S. Vittoria e
Bra fino al ponte sul Tanaro.
Risale il corso dei fiume Tanaro fino a Case Bre nei pressi
di Presa dalla quale risalendo verso est la comunale dei
Garassini tocca cascina Dabene e poi verso nord C. Ruggeri;
proseguendo incontra il confine comunale di La Morra e
Verduno che segue poi verso sud sino a incrociare, in
prossimità di Cogni, la strada provinciale per seguirla
verso nord-est fino all'abitato di Verduno.
Dall'abitato di Verduno la delimitazione scende in direzione
nord-est lungo la vecchia strada del Tanaro e fiancheggiando
cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di
Movigliero.
Indi, sempre verso nord-est, percorre la vicinale dei Ronchi
che da questo punto ha origine, fino a incontrare (passando
per quota 276), il confine tra Roddi e Verduno.
Segue tale confine verso est e raggiunge quello tra La Morra
e Roddi sul quale prosegue, in direzione sud-est, fino alla
località Ciocchino, da Ciocchino la linea di delimitazione
segue verso est la strada vicinale di il Bric (Ambrogio)
toccando le quote 248 e 252 fino a incontrare il rio
Talloria di Castiglione.
Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest
fino a incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in
prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.
Da questo punto, segue la provinciale Alba-Barolo in
direzione nord verso Alba fino al km 5, ove, in prossimità
di cascina Giuli, imbocca, in direzione sud-est, la strada
per cascina Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere,
ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e
Diano d'Alba.
Segue detto confine verso sud-est fino al torrente Carzello
e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il
torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per
tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano
d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune
di Serralunga e i comuni di Montelupo e di Sinio.
Prosegue quindi verso sud lungo quest'ultimo confine e poi
lungo quello di Serralunga con Roddino, fino a incontrare, a
quota 297 in prossimità di cascina Pian Romaldo, il confine
fra Serralunga e Monforte.
Discende dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di
Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la
provinciale Roddino Monforte in prossimità del km 1,900 per
seguirla poi verso nord-ovest fino al centro abitato di
quest'ultimo comune.
Da Monforte d'Alba scende per una retta alla sorgente dei
rio Cornaretta, discende tale corso d'acqua e alla
confluenza segue il primo tratto del rio di Monchiero, fino
a raggiungere (per Case Manzoni, C. Roca Nera e C. Vigliani)
il confine comunale tra Monforte e Monchiero, segue verso
nord tale confine fino a incontrare il rio Rataldo e il
punto d'incontro dei confini tra i comuni di Novello,
Monchiero e Monforte.
Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con
il rio dei Mosca, a sud-ovest di C. Mosca, risale
quest'ultimo e alla sorgente segue il sentiero che verso
nord raggiunge la strada per Novello in prossimità dei km
3,800 e quindi lungo questa verso est raggiunge il centro
abitato.
Da Novello, la linea di delimitazione prosegue, in direzione
nord ovest, per la vicinale dei Corini, e all'altezza di
tale località, per quella dei Tarditi che attraversa
raggiungendo C. Saccati (quota 339) sul confine comunale tra
Novello e Narzole.
Indi segue in direzione sud-ovest il confine comunale
medesimo per raggiungere la ferrovia Bra-Ceva e seguirla in
direzione di Ceva fino al rio Rataldo.
Appena superatolo segue verso est la strada per Via Garambo
e sul proseguimento raggiunge la provinciale Monchiero
Monforte in prossimità della strada vicinale dei Bagnaschi;
percorre quest'ultima in direzione sud-est, attraversa il
rio Monchiero e percorre nella stessa direzione la vicinale
dei Pilo raggiungendo il confine comunale tra Monchiero e
Monforte che segue verso sud sino a incrociare quello di
Dogliani.
Percorre in direzione ovest il confine comunale Monforte
Dogliani e Monforte Roddino fino alla strada provinciale
Monforte Roddino presso il km 4,300 circa a quota 515.
Segue tale strada verso Roddino fino al bivio, in prossimità
dei km 5, con la provinciale per Serralunga a quota 549,
prosegue lungo quest'ultima in direzione di Serralunga sino
a incontrare prima di C. Coccio la strada comunale per Sinio
che segue verso est fino a raggiungere il confine comunale
di Sinio in prossimità di casc. Castella.
Percorre il confine in direzione est tra Sinio e Roddino e
poi Sinio-Albaretto-Torre, Sinio Montelupo Albese sino alla
confluenza del rio Brantegna con il rio Riolo; risale il rio
Riolo fino alla strada comunale di Brantegna che segue
passando per quota 480 e raggiunge la provinciale Alba
Murazzano a quota 506 in prossimità dei km 11.
Da quota 506 la delimitazione prosegue in direzione
nord-ovest per la strada vicinale dei Gorgassi raggiungendo
nuovamente al km 9,5 circa la provinciale Alba-Murazzano che
segue fino al confine comunale di Diano d'Alba.
Prosegue successivamente verso nord-est, est e poi nord sui
confini comunali tra Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba
e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba
e Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba e Treiso, fino al
punto in cui il confine abbandona il Senio d'Elvio, poco a
sud di Meruzzano di C. Castellengo, dove proseguendo verso
nord lungo il corso d'acqua raggiunge all'altezza di
Meruzzano la strada per Alba percorrendola nella stessa
direzione fino al ponte sul Senio d'Elvio all'altezza di
C.dei Frati, discende quindi tale corso d'acqua fino alla
confluenza con il fiume Tanaro.
Risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario
di Alba, prosegue in direzione nord lungo la strada e in
località il Rondò, imbocca la strada statale n. 231 che
segue fino al km 19, da dove è iniziata la delimitazione.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Nebbiolo d'Alba" devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i terreni
collinari di giacitura e di esposizione adatti e di natura
preminentemente siliceo - argillosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Nebbiolo d'Alba" non deve essere superiore a q.li 90 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella
specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l'invecchiamento obbligatorio di un anno per il tipo secco,
devono essere effettuate nell'interno della zona di
produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali, è consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle
province di Cuneo, Asti e Torino.
Il periodo di invecchiamento decorre dalla fine del periodo
vendemmiale stabilito a termini dell'articolo 36 del Dpr 12
febbraio 1965, n. 162.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino una gradazione alcolica minima naturale di 11,50 gradi.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
Art. 6.
Il vino Nebbiolo d'Alba all'atto dell'immissione al consumo,
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi
granato per il vino invecchiato;
- odore: profumo caratteristico, tenue e delicato che
ricorda la viola, che si accentua e perfeziona con
l'invecchiamento;
- sapore: dal secco più gradevolmente dolce di buon corpo,
giustamente tannico da giovane, vellutato, armonico;
- gradazione alcolica minima complessiva: 12,0% Vol.;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' facoltà del ministero dell'Agricoltura e Foreste, con
proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra
indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.
Art. 7.
La denominazione di origine controllata Nebbiolo d'Alba può
essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto
con mosti e vini che rispondono alle condizioni previste dal
presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative
per la preparazione degli spumanti.
La preparazione del vino Nebbiolo d'Alba spumante deve
avvenire entro il territorio delle province di Cuneo, Asti e
Torino.
Art. 8.
Nella designazione di cui all'articolo 1 è vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi
superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località - comprese nella zona delimitata nel precedente
articolo 3 - e dalle quali effettivamente provengano le uve
da cui così qualificato è stato ottenuto.
Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata Nebbiolo d'Alba vino che non risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare è punito a norma dell'articolo 28 del Dpr 12
luglio 1963, n. 930. |