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Art 1
La denominazione di origine controllata “Nettuno” è
riservata ai vini:
Nettuno bianco secco
Nettuno bianco frizzante
Nettuno bianco Bellone o Cacchione
Nettuno bianco Bellone o Cacchione frizzante
Nettuno rosso
Nettuno rosato
Nettuno rosato frizzante
Nettuno novello
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Nettuno”, devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Nettuno bianco:
Bellone, localmente noto come Cacchione dal 30 al 70%;
Trebbiano toscano dal 30 al50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia
di Roma, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 20%
Nettuno Bellone o Cacchione:
Bellone localmente noto come Cacchione minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia
di Roma, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Nettuno rosso e novello:
Merlot dal 30 al 70%;
Sangiovese dal 30 al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca rossa, fra quelli idonei alla produzione per la provincia di
Roma, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 20%.
Nettuno rosato:
Sangiovese e Trebbiano toscano minimo 40% per ciascuno;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni,
idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Nettuno” devono essere prodotte nei territori amministrativi dei
comuni di:
Nettuno Anzio
In provincia di Roma
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Nettuno” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da
considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di
favorevole giacitura ed esposizione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
Nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata,
effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione, dovranno essere favoriti i vitigni
miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere
una densità di almeno
2.000 ceppi/ettaro.
La produzione massima dell’uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata non dovrà essere superiore a:
Nettuno bianco 14,00 tonnellate/ettaro;
Nettuno bianco Bellone o Cacchione 13,00 tonnellate/ettaro;
Nettuno rosso e novello 13,00 tonnellate/ettaro;
Nettuno rosato 14,00 tonnellate/ettaro.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per
ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente
coperta dalle viti.
Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve
ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Nettuno”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora sia
superato il limite del 20%, l’intera partita, di cui si riferisce il
supero, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata
e può essere destinata ad IGT.
Il titolo alcolometrico volumico naturale non deve essere inferiore
a:
Nettuno bianco 10,00%;
Nettuno bianco Bellone o Cacchione 10,00%;
Nettuno rosso 11,00%;
Nettuno rosso novello 10,00%;
Nettuno rosato 10,00%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art
3.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali, su
conforme parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni
di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori
amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte
interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino
di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie
qui regolamentate.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Nettuno” sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le
loro specifiche caratteristiche. E’ consentito l’arricchimento alle
condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
La resa dell’uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i
vini a DOC “Nettuno” non deve essere superiore al 70%. Qualora
superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto
alla denominazione di origine controllata e può essere destinata ad
IGT.
Art 6
I vini a DOC “Nettuno” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Nettuno bianco:
Nettuno bianco frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico; morbido e vivace nel frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Nettuno bianco Bellone o Cacchione:
Nettuno bianco Bellone o Cacchione frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi giallognoli;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, armonico; fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro;
Nettuno rosso:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, accentuato molto persistente;
sapore: asciutto, armonico, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00 grammi/litro;
Nettuno novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto, morbido, fresco, armonico, vivace per fragranza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro;
Nettuno rosato
Nettuno rosato frizzante:
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino;
profumo: delicato, fruttato, vinoso;
sapore: asciutto, armonico; fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, nel
sapore dei vini di cui sopra, ad esclusione del “novello” e delle
tipologie “frizzante”, si potrà rilevare sentore di legno:
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione
dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ consentito l’uso in etichetta di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non
aventi significato laudativo e atte a non trarre in inganno
l’acquirente.
Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ consentito, altresì l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Nella designazione dei vini a DOC “Nettuno” può essere utilizzata la
menzione “vigna” a condizione che la stessa sia seguita dal relativo
toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata
nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del
vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita
dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
Art 8
L’abbigliamento delle bottiglie deve essere quello
d’uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di
qualità.
I vini designati con la menzione “vigna” devono essere immessi al
consumo solo in recipienti di capacità non superiore a litri 0,750.
I vini a DOC “Nettuno” possono essere confezionati in recipienti di
capacità uguale od inferiore a litri 5, devono inoltre essere
immessi al consumo in recipienti di vetro e con tappatura
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Per i recipienti di capacità non superiore a 0,750 litri può essere
utilizzata la tappatura a vite.
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