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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
NETTUNO
D.O.C.

NETTUNO
D.O.C.
D.D. 8/MAGGIO/2003


Art 1
 La denominazione di origine controllata “Nettuno” è riservata ai vini:
Nettuno bianco secco
Nettuno bianco frizzante
Nettuno bianco Bellone o Cacchione
Nettuno bianco Bellone o Cacchione frizzante
Nettuno rosso
Nettuno rosato
Nettuno rosato frizzante
Nettuno novello
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2
 I vini a DOC “Nettuno”, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nettuno bianco:
Bellone, localmente noto come Cacchione dal 30 al 70%;
Trebbiano toscano dal 30 al50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 20%
Nettuno Bellone o Cacchione:
Bellone localmente noto come Cacchione minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, fra quelli idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.
Nettuno rosso e novello:
Merlot dal 30 al 70%;
Sangiovese dal 30 al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, fra quelli idonei alla produzione per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 20%.
Nettuno rosato:
Sangiovese e Trebbiano toscano minimo 40% per ciascuno;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 20%.

Art 3
 Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Nettuno” devono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di:
Nettuno Anzio
In provincia di Roma

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Nettuno” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
Nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, dovranno essere favoriti i vitigni miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere una densità di almeno
2.000 ceppi/ettaro.
La produzione massima dell’uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata non dovrà essere superiore a:
Nettuno bianco 14,00 tonnellate/ettaro;
Nettuno bianco Bellone o Cacchione 13,00 tonnellate/ettaro;
Nettuno rosso e novello 13,00 tonnellate/ettaro;
Nettuno rosato 14,00 tonnellate/ettaro.
Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti.
Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Nettuno” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Qualora sia superato il limite del 20%, l’intera partita, di cui si riferisce il supero, decade dal diritto alla denominazione di origine controllata e può essere destinata ad IGT.
Il titolo alcolometrico volumico naturale non deve essere inferiore a:
Nettuno bianco 10,00%;
Nettuno bianco Bellone o Cacchione 10,00%;
Nettuno rosso 11,00%;
Nettuno rosso novello 10,00%;
Nettuno rosato 10,00%.

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art 3.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali, su conforme parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti siti nei territori amministrativi della provincia di Roma a condizione che le ditte interessate, previa richiesta specifica delle medesime, dimostrino di aver vinificato nelle vendemmie precedenti a quella di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, vini delle tipologie qui regolamentate.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Nettuno” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche. E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
La resa dell’uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a DOC “Nettuno” non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e può essere destinata ad IGT.

Art 6
 I vini a DOC “Nettuno” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Nettuno bianco:
Nettuno bianco frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
sapore: secco, fresco, armonico; morbido e vivace nel frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 15,00 grammi/litro;
Nettuno bianco Bellone o Cacchione:
Nettuno bianco Bellone o Cacchione frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi giallognoli;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: secco, armonico; fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro;
Nettuno rosso:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, accentuato molto persistente;
sapore: asciutto, armonico, pieno e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 20,00 grammi/litro;
Nettuno novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto, morbido, fresco, armonico, vivace per fragranza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro;
Nettuno rosato
Nettuno rosato frizzante:
colore: rosa più o meno intenso, talvolta con tonalità rubino;
profumo: delicato, fruttato, vinoso;
sapore: asciutto, armonico; fresco e vivace il frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 16,00 grammi/litro.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, nel sapore dei vini di cui sopra, ad esclusione del “novello” e delle tipologie “frizzante”, si potrà rilevare sentore di legno:
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Art 7
 Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso in etichetta di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non aventi significato laudativo e atte a non trarre in inganno l’acquirente.
Nell’etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito, altresì l’uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Nella designazione dei vini a DOC “Nettuno” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che la stessa sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Art 8
 L’abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d’uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità.
I vini designati con la menzione “vigna” devono essere immessi al consumo solo in recipienti di capacità non superiore a litri 0,750.
I vini a DOC “Nettuno” possono essere confezionati in recipienti di capacità uguale od inferiore a litri 5, devono inoltre essere immessi al consumo in recipienti di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Per i recipienti di capacità non superiore a 0,750 litri può essere utilizzata la tappatura a vite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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