portale internet  di informazione e promozione delle aziende vinicole italiane

 

 
Homepage
indice disciplinari
produttori
elenco aziende

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
NOTO
D.O.C.

NOTO
D.O.C.
D.D. 2/GENNAIO/2008


Art 1
La denominazione di origine controllata “Noto ” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Moscato di Noto
Moscato di Noto spumante
Moscato di Noto liquoroso
Moscato di Noto passito o Passito di Noto
Noto rosso
Noto Nero d’Avola

Art 2
 I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente per le tipologie, la seguente composizione ampelografica:
Moscato di Noto
Moscato di Noto spumante
Moscato di Noto liquoroso
Moscato di Noto passito o Passito di Noto:
Moscato bianco 100%
Noto rosso:
Nero d’Avola minimo 65%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia per un massimo del 35%
Noto Nero d’Avola:
Nero d’Avola minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia per un massimo del 15%

Art 3
 La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Noto” comprende tutto il territorio dei comuni di:
Noto Rosolini Pachino Avola
tutti in provincia di Siracusa.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Noto” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono particolarmente idonei i terreni pliocenici e calcareo – siliceo – argillosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare di produzione devono essere ad alberello o a controspalliera con una densità minima di:
tipologia rosso: 4.000 ceppi/ettaro
moscato 3.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC “Noto”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
Moscato di Noto: 12,50 tonn/ettaro;
Moscato di Noto spumante 12,50 tonn/ettaro;
Moscato di Noto liquoroso 12,50 tonn/ettaro;
Moscato passito o Passito di Noto 12,50 tonn/ettaro;
Noto rosso 12,00 tonn/ettaro;
Noto Nero d’Avola 11,00 tonn/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite di cui sopra indicato la resa di produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve atte a produrre i vini a DOC “Noto” sono i seguenti:
Moscato di Noto: 11,00% vol.;
Moscato di Noto spumante: 11,00% vol.;
Moscato di Noto liquoroso: 13,00% vol.;
Moscato di Noto passito o Passito di Noto: 12,00% vol.;
Noto rosso: 12,00% vol.;
Noto Nero d’Avola 12,50% vol.

Art 5
Le operazioni di vinificazione , ivi compresi l’alcolizzazione dei vini liquorosi e l’eventuale affinamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve delimitata dal precedente articolo 3.
Per tutte le tipologie è consentito tuttavia che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3, purché all’interno della provincia di Siracusa e all’interno del territorio comunale di Ispica in provincia di Ragusa.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosti concentrati e rettificati o a mezzo concentrazione a freddo ed altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’articolo 1 devono essere elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “Moscato di Noto passito o Noto passito” deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.
La tipologia “Moscato di Noto liquoroso” la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di:
6,50% vol.
dopo di che si può procedere all’aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino.
Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di: 5 mesi a partire da quando è stato alcolizzato
La resa massima dell’uva in vino e del vino in ettari, compresa l’eventuale aggiunta correttiva, comprese altresì le aggiunte occorrenti per l’elaborazione del tipo liquoroso, devono essere le seguenti:
Moscato di Noto 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto spumante 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto liquoroso 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto passito 50% 62,50 hl/ettaro;
Noto rosso 70% 84,50 hl/ettaro;
Noto Nero d’Avola 70% 77,50 hl/ettaro.
Qualora la resa uva/vino supero o limiti di cui sopra, ma non il 5%, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art 6
I vini a DOC “Noto”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Moscato di Noto:
colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;
profumo: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Moscato di Noto spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio;
profumo: aroma caratteristico di Moscato;
sapore: delicatamente dolce, aromatico di Moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 50,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
pressione assoluta in bott. A 20° C. minimo: 4,00 atmosfere.
Moscato di Noto liquoroso:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: delicato, fragrante di Moscato;
sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Moscato di Noto passito o passito di Noto:
colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;
profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.;
Noto rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: franco, intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Noto Nero d’Avola:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granata;
profumo: franco, intenso;
sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.

Art 7
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a DOC “Noto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, vecchio e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi privati e ragioni sociali, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nell’etichettatura del tipo “Noto passito” è consentito riportare la menzione:
vino ottenuto da uve appassite al sole
se le uve del corrispondente prodotto sono state appassite interamente mediante esposizione al sole.
Le menzioni facoltative, escluso i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata del vino, salve le norme più generali più restrittive.
L’indicazione della categoria merceologica, “vino liquoroso di qualità prodotto in regioni determinate” per la tipologia ”liquoroso”, deve essere riportata immediatamente al di sotto della denominazione di origine stessa.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art 8
 I vini, di cui all’articolo 1, possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 1,500 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme vigenti, escluso il sistema di chiusura con il tappo a corona.
E’ ammessa tuttavia la confezione in bottiglie fino a litri 3,000 esclusivamente in bottiglie bordolesi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende consigliate

         

contatti

 

Adesione al portale

 

aziende  inserite


 
VINI-ITALIA.IT - OLI-ITALIA.IT  TIPICODITALIA.IT - DORMIREINITALIA.COM  ISAPORIDISICILIA.COM ART1.IT D0C.IT - D0CG.IT

partita iva 00732490891

© Art Advertising

NOTE LEGALI

Vini d'Italia Art Advertising non è collegato alle aziende ed ai siti recensiti e non si assume responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti