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Art 1
La denominazione di origine controllata “Noto ” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Moscato di Noto
Moscato di Noto spumante
Moscato di Noto liquoroso
Moscato di Noto passito o Passito di Noto
Noto rosso
Noto Nero d’Avola
Art 2
I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti, aventi nell’ambito aziendale,
rispettivamente per le tipologie, la seguente composizione
ampelografica:
Moscato di Noto
Moscato di Noto spumante
Moscato di Noto liquoroso
Moscato di Noto passito o Passito di Noto:
Moscato bianco 100%
Noto rosso:
Nero d’Avola minimo 65%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia per un massimo del 35%
Noto Nero d’Avola:
Nero d’Avola minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
Sicilia per un massimo del 15%
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla
produzione dei vini a DOC “Noto” comprende tutto il territorio dei
comuni di:
Noto Rosolini Pachino Avola
tutti in provincia di Siracusa.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Noto” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono particolarmente idonei i terreni pliocenici e calcareo –
siliceo – argillosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione devono essere ad alberello o a
controspalliera con una densità minima di:
tipologia rosso: 4.000 ceppi/ettaro
moscato 3.500 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a DOC
“Noto”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
Moscato di Noto: 12,50 tonn/ettaro;
Moscato di Noto spumante 12,50 tonn/ettaro;
Moscato di Noto liquoroso 12,50 tonn/ettaro;
Moscato passito o Passito di Noto 12,50 tonn/ettaro;
Noto rosso 12,00 tonn/ettaro;
Noto Nero d’Avola 11,00 tonn/ettaro.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite di cui sopra indicato la resa di produzione
massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve atte a
produrre i vini a DOC “Noto” sono i seguenti:
Moscato di Noto: 11,00% vol.;
Moscato di Noto spumante: 11,00% vol.;
Moscato di Noto liquoroso: 13,00% vol.;
Moscato di Noto passito o Passito di Noto: 12,00% vol.;
Noto rosso: 12,00% vol.;
Noto Nero d’Avola 12,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione , ivi compresi l’alcolizzazione dei
vini liquorosi e l’eventuale affinamento, devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione delle uve delimitata dal
precedente articolo 3.
Per tutte le tipologie è consentito tuttavia che tali operazioni
siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona
di produzione delle uve di cui all’articolo 3, purché all’interno
della provincia di Siracusa e all’interno del territorio comunale di
Ispica in provincia di Ragusa.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all’articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti
iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata
oppure con mosti concentrati e rettificati o a mezzo concentrazione
a freddo ed altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall’articolo 1 devono essere
elaborate in conformità delle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia “Moscato di Noto passito o Noto passito” deve essere
ottenuta con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la
raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa.
La tipologia “Moscato di Noto liquoroso” la fermentazione si protrae
fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di:
6,50% vol.
dopo di che si può procedere all’aggiunta di alcole da vino e/o
acquavite di vino.
Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di: 5
mesi a partire da quando è stato alcolizzato
La resa massima dell’uva in vino e del vino in ettari, compresa
l’eventuale aggiunta correttiva, comprese altresì le aggiunte
occorrenti per l’elaborazione del tipo liquoroso, devono essere le
seguenti:
Moscato di Noto 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto spumante 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto liquoroso 70% 87,50 hl/ettaro;
Moscato di Noto passito 50% 62,50 hl/ettaro;
Noto rosso 70% 84,50 hl/ettaro;
Noto Nero d’Avola 70% 77,50 hl/ettaro.
Qualora la resa uva/vino supero o limiti di cui sopra, ma non il 5%,
anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo
consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 6
I vini a DOC “Noto”, all’atto dell’immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Moscato di Noto:
colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;
profumo: caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
Moscato di Noto spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino o giallo dorato tenue, comunque non
intenso o rossiccio;
profumo: aroma caratteristico di Moscato;
sapore: delicatamente dolce, aromatico di Moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 50,00 g/l.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
pressione assoluta in bott. A 20° C. minimo: 4,00 atmosfere.
Moscato di Noto liquoroso:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: delicato, fragrante di Moscato;
sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Moscato di Noto passito o passito di Noto:
colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;
profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.;
Noto rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: franco, intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente
fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
Noto Nero d’Avola:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi
violetti o granata;
profumo: franco, intenso;
sapore: asciutto, sapido, giustamente tannico, di corpo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non
riduttore con proprio decreto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini a DOC “Noto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, vecchio e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, marchi privati e ragioni sociali, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nell’etichettatura del tipo “Noto passito” è consentito riportare la
menzione:
vino ottenuto da uve appassite al sole
se le uve del corrispondente prodotto sono state appassite
interamente mediante esposizione al sole.
Le menzioni facoltative, escluso i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata del vino, salve le norme più
generali più restrittive.
L’indicazione della categoria merceologica, “vino liquoroso di
qualità prodotto in regioni determinate” per la tipologia
”liquoroso”, deve essere riportata immediatamente al di sotto della
denominazione di origine stessa.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita, alle
condizioni previste dalla legge.
Art 8
I vini, di cui all’articolo 1, possono essere
immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume
nominale fino a litri 1,500 chiusi con i sistemi ammessi dalle norme
vigenti, escluso il sistema di chiusura con il tappo a corona.
E’ ammessa tuttavia la confezione in bottiglie fino a litri 3,000
esclusivamente in bottiglie bordolesi.
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