Articolo 1
L'indicazione geografica tipica "Nurra",
accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e ai vini che
rispondono alle condizioni e ai requisiti in
appresso indicati.
Articolo 2
L'indicazione geografica tipica "Nurra", è
riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante e
novello;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e
novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Nurra"
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Sassari, a bacca di colore corrispondente.
L'indicazione geografica tipica "Nurra", con la
specificazione di uno dei vitigni (Divieto
riferimento vitigno Tocai, D.m. 26 febbraio
1998, pagina 1738) raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Sassari con l'esclusione dei
vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia,
Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano,
Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente,
alla produzione dei mosti e vini sopra indicati,
le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Sassari, fino a un massimo del
15%.
I vini a indicazione geografica tipica "Nurra"
con la specificazione di uno dei vitigni di cui
al presente articolo, possono essere prodotti
anche nelle tipologie frizzante nonché novello
per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve per
l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere
designati con l'indicazione geografica tipica "Nurra"
comprende l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi,
Porto Torres, Sassari, Stintino, Tissi, Uri e
Usini, in provincia di Sassari.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di
cui all'articolo 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito
aziendale, per i vini a indicazione geografica
tipica "Nurra", accompagnati o meno dal
riferimento al nome del vitigno, non deve essere
superiore rispettivamente a tonnellate 16
(limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96)
per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate
17 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96)
per la tipologia bianco.
Le uve destinate alla produzione dei vini a
indicazione geografica tipica "Nurra", seguita o
meno dal riferimento al vitigno devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
9,5% per i bianchi;
10% per i rosati;
10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli,
detti valori possono essere ridotti dello 0,5%
vol.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto
per il consumo, non deve essere superiore al 75%
(limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per
tutti i tipi di vino.
Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica "Nurra",
anche con la specificazione del nome del
vitigno, all'atto dell'immissione al consumo,
devono avere i seguenti titoli alcolometrici
volumici totali minimi:
"Nurra" bianco: 10%;
"Nurra" rosso: 10,5%;
"Nurra" rosato: 10,5%;
"Nurra" novello: 11%;
"Nurra" frizzante: 10,5%.
Articolo 7
All'indicazione geografica tipica "Nurra" è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto selezionato,
superiore e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
Ai sensi dell'articolo 7, punto 5, della legge
10 febbraio 1992, n.164, l'indicazione
geografica tipica "Nurra" può essere utilizzata
come ricaduta per i vini ottenuti da uve
prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3
e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i
vini per i quali si intende utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle
tipologie di cui al presente disciplinare.