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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Offida” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie:
Offida Pecorino
Offida Passerina
Offida Passerina passito
Offida Passerina spumante
Offida Passerina Vino Santo
Offida rosso
Art 2
I vini di cui all’art 1 devono essere
ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Offida Pecorino:
Pecorino minimo 85%
Offida Passerina:
Offida Passerina passito:
Offida Passerina spumante:
Offida Passerina Vino Santo:
Passerina minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un
massimo del 15%.
Offida rosso:
Montepulciano minimo 50%
Cabernet Sauvignon minimo 30%
possono concorrere alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Ascoli Piceno, fino ad un
massimo del 20%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Offida” di
cui al precedente art. 2 devono provenire dai vigneti
ubicati nella provincia di Ascoli Piceno ed inclusi nei
territori appresso delimitati:
La zona di produzione dei vini a DOC “Offida Pecorino” e
“Offida Passerina” anche nella tipologia “spumante e
passito” comprende gli interi territori amministrativi dei
seguenti comuni:
Acquaviva Picena Appignano Casteldilama Castorano
Castignano Cossignano Montefiore dell’Aso Offida
Ripatransone
nonché parte dei territori amministrativi dei seguenti
comuni:
Ascoli Piceno Colli del Tronto Campofilone Carassai
Cupramarittima Grottammare Montaldo Marche Massignano
Monsampolo del Tronto Montedinove Monteprandone
Pedaso Rotella San Benedetto del Tronto
Spinetoli
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla strada statale n. 16 Adriatica la linea di
delimitazione segue la strada statale n 4 Salaria fino ad
incontrare la strada che porta a Vallesenzana e raggiunto
per detta strada il confine amministrativo che divide il
comune di Ascoli Piceno con il comune di Appignano, segue lo
stesso fino al torrente Bretta, per continuare sul confine
amministrativo tra il comune di Castignano ed il comune di
Ascoli Piceno.
La stessa linea segue poi il confine amministrativo tra il
comune di Castignano e Rotella fino ad incrociare la strada
che collega Castignano a Rotella fino al centro abitato, da
cui prosegue lungo la strada provinciale Rotella – Montaldo
Marche, fino al ponte sul fiume Aso e da qui prosegue lungo
il fiume, verso valle fino all’incrocio della strada statale
n. 16 Adriatica, che percorre fino alla strada statale n. 4
Salaria.
La zona di produzione del vino a DOC “Offida rosso”
comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni:
Ripatransone Offida Acquaviva Picena Castorano
Casteldilama Cossignano Appignano del Tronto
e parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Ascoli Piceno Colli del Tronto Spinetoli Monsampolo del
Tronto
Grottammare Massignano Carassai Montefiore dell’Aso
Montaldo Marche Castignano Monteprandone S. Benedetto del
Tronto
Tale zona è così delimitata:
Il confine coincide con quello dell’area precedente
descritta partendo dalla intersezione del torrente Menocchia
con la strada statale n. 16 Adriatica procedendo fino a sud
fino all’intersezione della strada statale n 16 Adriatica
con la strada statale n. 4 Salaria, da qui prosegue verso
l’interno fino all’intersezione fra il confine
amministrativo tra il comune di Appignano, Ascoli Piceno e
Castignano.
Da qui la linea di delimitazione segue il confine
amministrativo tra il comune di Appignano e Castignano fino
all’intersezione della strada comunale Montecalvo e segue la
stessa fino alla confluenza con la strada provinciale Offida
– Castignano.
Dalla periferia di Castignano, partendo dalla strada
provinciale Castignano – Cossignano, la linea si immette nel
compluvio che porta al fosso dell’Acquachiara seguendo
quest’ultimo fino al fiume Tesino.
A questo punto la linea oltrepassa il fiume e segue il fosso
delle Pratole che collega il fondovalle con la strada
provinciale Cossignano – Montaldo Marche, dall’incrocio con
questa prosegue sulla strada per Porchia, supera il centro
abitato di Porchia in direzione Carassai fino ad incontrare
il confine amministrativo tra i comuni di Carassai e
Montaldo Marche e lo segue fino al torrente Menocchia.
Da questo punto segue il torrente fino all’intersezione con
la strada Casali – San Vito che percorre fino ad incrociare
la strada provinciale Montaldo Marche – Carassai.
Da questo percorre la suddetta strada attraversando i centri
abitati di Carassai, Montefiore dell’Aso e Massignano
scendendo fino ad incrociare la strada statale n. 16
Adriatica.
La zona di produzione del vino a DOC “Offida Passerina Vino
Santo” è limitata all’intero territorio dei comuni di:
Offida Ripatransone.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Offida” devono
essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine controllata di cui
si tratta.
Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi
per ettaro di vigneto in coltura specializzata, sia per i
vitigni bianchi sia per i vitigni rossi, non può essere
inferiore a:
3.000 ceppi/ettaro
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura consentiti sono quelli già usati nella zona e
comunque riconducibili alla spalliera semplice, ed atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La regione Marche può consentire forme di allevamento
diverse qualora siano tali da migliorare la gestione del
vigneto senza determinare effetti negativi sulle
caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata non deve essere superiore a:
Offida Pecorino 10,00 tonnellate/ettaro
Offida Passerina 12,00 tonnellate/ettaro
Offida Passerina spumante 12,00 tonnellate/ettaro
Offida Passerina passito 12,00 tonnellate/ettaro
Offida Passerina Vino Santo 12,00 tonnellate/ettaro
Offida rosso 10,00 tonnellate/ettaro
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di
uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie
effettivamente coperta dalla vite.
A tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi. Le eccedenze delle uve nel limite massimo
del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Offida”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Offida Pecorino 11,50% vol.
Offida Passerina 11,00% vol.
Offida Passerina spumante 10,50% vol.
Offida Passerina passito 11,50% vol.
Offida Passerina Vino Santo 11,50% vol.
Offida rosso 12,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compresi
l’invecchiamento obbligatorio, l’affinamento dei vini rossi,
devono essere effettuate nell’intero territorio provinciale
di Ascoli Piceno.
L’appassimento delle uve e tutte le operazioni successive,
relative alla produzione delle tipologie “passito e Vino
Santo” devono essere effettuate all’interno delle rispettive
zone di produzione di cui all’art 3.
La spumantizzazione con il metodo classico (fermentazione in
bottiglia) deve essere effettuata all’interno della zona di
produzione sopra citata, mentre la spumantizzazione con il
metodo Martinetti (autoclave) può essere effettuata su tutto
il territorio nazionale. La tipologia “Offida passito” deve
essere ottenuta con appassimento delle uve in pianta e/o
dopo raccolta in locali idonei anche termoidrocondizionati,
fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno
260,00 grammi/litro
La tipologia “Offida Vino Santo” deve essere ottenuta con
appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su
graticci o appese, senza alcun tipo di forzatura, fino a
raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260,00
grammi/litro
L’uva appassita può essere ammostata non prima del
1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve e non oltre il
31 Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle
uve
e la fermentazione non è condizionata nei tempi di avvio e
di conclusione.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in
recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per
un periodo di almeno:
Offida passito un anno Offida Vino Santo due anni
La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente
per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di
elaborazione deve essere non inferiore a: 6 mesi
La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di
vino per ettaro, comprese le aggiunte per l’elaborazione dei
vini spumanti sono le seguenti:
Offida Pecorino 70% 70,00 ettolitri/ettaro
Offida Passerina 70% 84,00 ettolitri/ettaro
Offida Passerina spumante 70% 84,00 ettolitri/ettaro
Offida passito 40% 48,00 ettolitri/ettaro
Offida Vino Santo 40% 48,00 ettolitri/ettaro
Offida rosso 70% 70,00 ettolitri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma
non il 75% per i vini “Offida Pecorino, Passerina, Passerina
spumante e rosso” o il 43% per i vini “Offida passito e
Offida Vino Santo”, anche se la produzione ad ettaro resta
al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre
detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti al relativo periodo
di invecchiamento:
Offida rosso 24 mesi di cui almeno 6 mesi in legno
Offida passito 18 mesi di cui almeno 12 mesi in legno
Offida Vin Santo 36 mesi di cui almeno 24 mesi in legno
I periodi di invecchiamento decorrono tutti dal
1° Dicembre dell’anno di produzione delle uve
L’immissione al consumo dei vini a DOC “Offida rosso”, può
avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio
previsto, aumentato di un periodo di affinamento
obbligatorio di almeno
sei mesi in bottiglia
L’immissione al consumo per le altre tipologie bianche della
DOC “Offida” deve avvenire dopo il 1° Marzo dell’anno
successivo alla vendemmia
Per i vini di cui all’art 1 la scelta vendemmiale è
consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge,
soltanto verso le DOC “Rosso Piceno” e “Falerio dei Colli
Ascolani” o verso la indicazione geografica tipica “Marche”.
Art 6
I vini di cui al precedente art 1, all’atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Offida Pecorino:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Offida Passerina:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Offida rosso:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: gradevole, complesso, leggermente etereo;
sapore: asciutto, sapido, armonico, tipico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Offida Passerina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, lievemente fruttato;
sapore: secco,, tipico, caratteristico, gradevolmente
acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Offida Passerina passito:
colore: giallo paglierino sino all’ambrato più o meno
carico;
profumo: caratteristico dell’appassimento, etereo,intenso;
sapore: dall’amabile al dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;
Offida Passerina Vino Santo:
colore: ambrato più o meno carico;
profumo: caratteristico dell’appassimento, etereo, intenso;
sapore: dall’amabile al dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;
I vini della DOC “Offida” di cui al presente articolo,
elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di
legno, possono essere caratterizzati da leggero sentore di
legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, vecchio, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente. Sono consentite le menzioni
facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle
menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà
di vite, del modo di elaborazione e altre purché pertinenti
ai vini di cui all’art 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche
di unità amministrative, frazioni, aree, zone e località,
dalle quali effettivamente provengono le uve, è consentito
soltanto in conformità al disposto legislativo.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi ed i nomi aziendali
possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in
caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli
utilizzati per la denominazione di origine controllata del
vino, salvo le norme più restrittive.
Nella etichettatura dei vini di cui all’art 1 l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Per gli spumanti prodotti con metodo classico
(rifermentazione naturale in bottiglia) è obbligatorio
indicare l’anno della sboccatura.
Art 8
I vini di cui all’art 1, escluse le
tipologie “Passerina passito e Passerina Vino Santo”,
possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di
volume nominale fino a 5,000 litri.
Le tipologie “passito e Vino Santo” devono essere immesse al
consumo esclusivamente in bottiglie di capacità nominale non
superiori a 0,750 litri chiuse con tappo di sughero raso
bocca.
Per i vini rossi è obbligatorio l’uso di tappi in sughero
raso bocca.
Per la tappatura dei vin i spumanti si applicano le norme
vigenti.
Per i vini bianchi è consentito l’uso di tappi raso bocca in
materiale sintetico.
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