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Denominazione
di Origine Controllata “Oltrepò Pavese”
G. u. Repubblica italiana n. 141 Decreto ministero Risorse agricole
del 1° giugno 1995
Ha sostituito il DPR 6 agosto 1970 (modificato con DPR 21 luglio
1975, 7 settembre 1977 e 22 ottobre 1987
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata “Oltrepò Pavese” é riservata
ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione che
rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
OMISSIS (TESTO SOSTITUITO)
Per la denominazione “Oltrepò Pavese” Spumante metodo classico le
percentuali di vini utilizzati nella produzione devono essere: Pinot
nero vinificato in bianco minimo 70%, Chardonnay, Pinot grigio e
Pinot bianco, congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del
30%.
Articolo 3.
La zona di produzione dei vini “Oltrepò Pavese” rosso, rosato o
rosso riserva, con la specificazione di vitigno e “Oltrepò Pavese”
spumante comprende la fascia vitivinicola collinare dell’“Oltrepò
Pavese” per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di
Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano,
Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo,
Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù
Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Rocca de’
Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa
Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte
dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola,
Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della
Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido,
Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.
Tale zona e cosi delimitata:
parte dai km 136 + 150 della strada statale n.10, la linea di
delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale
Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia
verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina
Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine
provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra
del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa
Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i
comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora,
includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue
la statale Voghera-Varzi-Penice fino all’abitato di Ponte Nizza,
indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per
Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine
comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio
Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale
si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della
Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto
Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino.
Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il
confine provinciale tra Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine
provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada
statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice
Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza
della delimitazione.
La zona di produzione del vino “Oltrepò Pavese” Buttafuoco insita
pure in quella più ampia dei vini “Oltrepò Pavese”, comprende i
territori comunali di: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano,
Castana, Cigognola, Pietra de’ Giorgi.
La zona di produzione del vino “Oltrepò Pavese” Sangue di Giuda
insita anch'essa nell'area più ampia dei vini “Oltrepò Pavese” è
delimitata come segue:
dalla strada statale n. 10 al km 162+700 segue quale confine a est
la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele Casa dei Rovati,
Montù Beccaria. Al bivio di questa, prima dell’abitato, prosegue
sulla strada che conduce verso sud alle frazioni: Ca’ de’ Bernardini,
Borsoni, Bergamasco, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e
Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale
Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia a
ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco,
Cella, Ca’ di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in
località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente
Scuropasso, sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra
de’ Giorgi a comprendere per intero quest’ultimo territorio comunale
e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che
costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700,
all’imbocco della strada comunale per Bosnasco.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Oltrepò
Pavese” di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai
vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o
calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo
comunque i fondo valle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E vietata ogni pratica di forzatura.
OMISSIS (TESTO SOSTITUITO)
Ai suddetti limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra
elencati, la produzione deve essere riportata, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata cernita delle
uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.
La Regione Lombardia, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni
massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente
disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche,
l’utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all’articolo 2 dandone
immediata comunicazione al ministero delle Risorse agricole,
alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Qualora la resa uva-vino superi i limiti sopra riportati,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Articolo 5.
OMISSIS (TESTO SOSTITUITO)
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei
vigneti destinati alla produzione di vini di cui all’articolo 2, e
le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:
Oltrerpò Prod. Max Resa max
Pavese uva vino
Rosso, rosso riserva
e rosato 110 65%
Buttafuoco 105 65%
Sangue di Giuda 105 65%
Barbera 120 70%
Bonarda 105 65%
Riesling italico 110 65%
Riesling renano 100 65%
Cortese 110 65%
Moscato 110 70%
Moscato passito 110 45%
Malvasia 115 70%
Pinot nero ( vinificato
in bianco ) 100 60%
Pinot nero ( vinificato
in rosso e rosato ) 100 65%
Pinot grigio ( vinificato
in bianco ) 100 60%
Pinot grigio ( vinificato
in rosso e rosato ) 100 65%
Chardonnay 100 65%
Sauvignon 100 65%
Cabernet sauvignon 105 70%
Nella preparazione dei vini spumanti “Oltrepo Pavese” Spumanti Pinot
nero, Riesling italico, Riesling renano, Cortese, Chardonnay,
Moscato, Malvasia e Sauvignon deve essere usata la tradizionale
tecnica di rifermentazione in autoclave con esclusione di qualsiasi
aggiunta di anidride carbonica.
Per la spumantizzazione dell’“Oltrepo Pavese” Spumante, e “Oltrepo
Pavese” Pinot nero metodo classico, l’elaborazione deve prevedere un
periodo complessivo di 24 mesi dalla vendemmia, di cui 18 sulle
fecce, se prodotto millesimato; e di 18 mesi dalla vendemmia, di cui
12 sulle fecce, se prodotto non millesimato.
L’uso del termine “rosato” e ammesso solo se i vini presentano la
corrispondente tonalità di colore e se provengono da uve rosse di
cui all’articolo 2.
Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 2,
all’atto dell’immissione al consumo devono corrispondere alle
seguenti caratteristiche:
“Oltrepo Pavese” spumante (bianco o rosato):
– colore: paglierino più o meno intenso o rosato tendente al
cerasuolo;
– odore: caratteristico, gradevole;
– sapore: fresco o di lievito, sapido, armonico, piacevole;
– titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
– acidità totale minima: 5 per mille;
– estratto secco netto minimo: 14 per mille.
E’ facoltà del ministro delle Risorse agricole, alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i
limiti indicati per l’ acidita totale e l’estratto secco.
Articolo 7.
Alla denominazione di origine controllata “Oltrepò Pavese” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra,
fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E’ tuttavia consentito I’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente; nonché l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
località, fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Per i vini “Oltrepò Pavese” Bonarda, “Oltrepò Pavese” Sangue di
Giuda, “Oltrepò Pavese” Moscato, “Oltrepò Pavese” Moscato liquoroso
e “Oltrepò Pavese” Moscato passito è obbligatoria l’indicazione in
etichetta del termine “abboccato” o del termine “amabile” quando il
residuo zuccherino supera i 18 g/l e del termine “dolce” quando il
residuo zuccherino supera i 45 g/l.
Per il tipo “Oltrepò Pavese” Moscato liquoroso e facoltativo
riportare la specificazione liquoroso mentre e obbligatoria
l'indicazione del tipo secco o dry.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti “Oltrepò Pavese” può
essere riportata l’ indicazione dell’annata di vendemmia da cui il
vino deriva; tale indicazione è obbligatoria per i tipi “Rosso
riserva”, “Sangue di Giuda”, “Buttafuoco” e “Moscato passito”.
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