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Art 1
La denominazione di origine controllata e
garantita “Oltrepò Pavese metodo classico” è riservata al
vino spumante ottenuto con metodo classico già riconosciuto
a denominazione di origine controllata con D.P.R.
6/Agosto/1970 e successive modifiche, che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Oltrepò Pavese metodo classico;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé.
Art 2
I vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico”
devono essere ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti,
aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Oltrepò Pavese metodo classico,
Oltrepò Pavese metodo classico rosé:
Pinot nero minimo 70%
Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco da soli o
congiuntamente fino al massimo del 30%.
Oltrepò Pavese metodo classico pinot nero,
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé:
Pinot nero minimo 85%
Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco da soli o
congiuntamente fino ad un Massimo del 15%.
Fanno parte dell’albo vigneti dei vini a DOCG “Oltrepò
Pavese metodo classico” i vigneti iscritti all’albo dei
vigneti della DOC “Oltrepò Pavese” per le corrispondenti
tipologie, purché le basi ampelografiche siano compatibili.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOCG “Oltrepo
Pavese meodo Classico”, comprende la fascia vitivinicola
collinare dell’Oltrepo Pavese per gli interi territori dei
seguenti comuni:
Borgo Priolo Borgoratto Mormoralo Bosnasco
Calvignano Canevino Canneto Pavese
Castana Cecima Godiasco
Golferenzo Lirio Montalto Pavese
Montecalvo Versiggia Montescano Montù Beccaria
Mornico Losana Oliva Gessi Pietra de’ Giorni
Rocca de’ Giorni Rocca Susella Rovescala
Ruino San Damiano al Colle Santa Maria della Versa Torrazza
Coste Volpara Zenevredo
E parte del territorio dei comuni di:
Broni Casteggio Cigognola
Codevilla Corvino San Quirico Fortunago
Montebello della Battaglia Montesegale Ponte Nizza
Redavalle Retorbido Rivanazzano
Santa Giulietta Stradella Torricella Verzate
Tutti in provincia di Pavia.
Tale zona è cos’ delimitata:
parte dal km. 136,150 della strada statale n. 10, la linea
di delimitazione scende verso sud seguendo la strada
provinciale Bressana – Salice Terme, sino al bivio di
Rivanazzano.
Qui di devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano
porta a Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud
e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia –
Alessandria, che segue fino a Serra del Monte.
Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa
Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che
divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente
Staffora, includendo San Ponzo Semola.
Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera –
Varzi – Penice fino all’abitato di Ponte Nizza. Indi devia
ad est – nord – est seguendo la provinciale di fondo valle
per Val di Nizza.
Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale
tra Ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio
Albaredo e con esso raggiunge il Torrente Ardivestra, con il
quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la
Cascina della Signora.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco –
Borgoratto Mormorolo, ad incontrare il confine dei comuni di
Fortunago e Ruino.
Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a
raggiungere il confine provinciale tra Pavia e Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal
confine provinciale Pavia – Piacenza sino al suo incontro
con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada
provinciale Bressana – Salice Terme che incrocia al km.
136,150 punto di partenza della delimitazione
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo
classico” devono essere quelle normali della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le
specifiche caratteristiche tradizionali di qualità.
Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli
infittimenti e la sostituzione di piante, deve essere
effettuata esclusivamente con materiale vivaistico
certificato.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea
o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate
escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
Per i vigneti impiantati successivamente all’entrata in
vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e
reimpianti) la densità non può essere inferiore a 4.000
ceppi/ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera)
e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo
tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati
in modo da non modificare le caratteristiche dell’uva, del
mosto e del vino base.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro sono le seguenti:
Oltrepò Pavese metodo classico 10,00 ton/ettaro
Oltrepò Pavese metodo classico rosé 10,00 ton/ettaro
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero 10,00 ton/ettaro
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé 10,00
ton/ettaro
Anche in annata eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno
essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Oltre il 20% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita “Oltrepò Pavese metodo clasico” per
tutta la partita.
La regione Lombardia sentito il Consorzio di Tutela,
annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle
condizioni ambientali di coltivazione, può fissare
produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite
dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per
talune zone geografiche, l’utilizzo delle menzioni
aggiuntive di cui all’art. 2, dandone immediata
comunicazione al Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Pavia.
I titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono
essere i seguenti:
Oltrepo Pavese metodo classico 9,50% vol.;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé 9,50% vol.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero 9,50% vol.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé 9,50% vol.
Art 5
Le operazioni di ammostamento delle uve, di
vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre
a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a
DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico”, nonché le operazioni
di invecchiamento ed affinamento devono essere effettate
all’interno della zona di produzione delimitata al
precedente articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, le suddette operazioni sono consentite anche
all’intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle
frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano in
provincia di Piacenza.
Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di
elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché
tappate con tappo a corona recante il nome della DOCG,
possono essere cedute nell’interno della sola zona definita
al presente articolo.
Le rese massime dell’uva in vino devono essere le seguenti:
Oltrepò Pavese metodo classico 60%;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé 65%;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero 60%;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé 65%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non
oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione
ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l’eccedenza non avrà diritto alla DOCG.
Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il
diritto alla DOCG per tutta la partita.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’albo della DOCG
“Oltrepò Pavese metodo classico” possono essere rivendicate,
con la scelta vendemmiale, anche per i vini a DOC “Oltrepò
Pavese” tipologia “Pinot nero”, nonché è consentito con la
scelta di cantina passare dal vino base della DOCG “Oltrepò
Pavese metodo classico” alla DOC “Oltrepò Pavese Pinot nero”
(vinificato in bianco e rosato), purché siano rispettate
tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di
produzione.
E’ consentito l’arricchimento nei limiti stabiliti dalle
norme comunitarie e nazionali.
Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti,
atti a conferire agli spumanti a DOCG Oltrepò Pavese metodo
classico” le loro rispettive caratteristiche in conformità
alle norme comunitarie e nazionali.
In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la
tradizionale tecnica della rifermentazione in bottiglia.
Il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” deve subire
prima dell’immissione al consumo, un periodo minimo di
permanenza sulle fecce di:
Oltrepò Pavese metodo classico: 15 mesi
Oltrepò Pavese metodo classico millesimato 24 mesi
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e
comunque non prima del:
1° Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
Art 6
I vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Oltrepò Pavese metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, gentile, ampio;
sapore: secco, sapido, fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé:
spuma: fine e persiste;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fine, gentile;
sapore: secco, sapido, fresco, moderatamente corposo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi più o meno aranciati;
profumo: tipico della fermentazione in bottiglia (lieviti),
gentile
ampio, e persistente;
sapore: secco, sapido, di buona struttura, fresco ed
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fine, gentile, ampio;
sapore: secco, sapido, di buona struttura e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico rosé” può
essere immesso al consumo anche con la tipologia “cremant”,
qualora in possesso delle specifiche caratteristiche
previste dalla normativa vigente:
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non
riduttore minimo.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini
spumanti di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, selezionato, superiore, riserva,
vecchio e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali fa trarre
in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata
dall’articolo 3, dalle quali effettivamente provengono le
uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in
conformità al decreto ministeriale 22/Aprile/1992.
Per il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico”
vinificato in rosato, anche nella tipologia cremant, è
ammessa esclusivamente la designazione “rosé”
L’indicazione del contenuto zuccherino per i vini a DOCG
Oltrepò Pavese metodo classico”, nei limiti stabiliti dalla
normativa comunitaria e nazionale, è obbligatoria fino alla
caratteristica di sapore demisec.
E’ vietato l’utilizzo della tipologia dolce.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi
aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura
soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti
di quelli utilizzati per la denominazione di origine
controllata e garantita, salvo le norme generali più
restrittive.
La specificazione tradizionale “denominazione di origine
controllata e garantita” deve seguire immediatamente al di
sotto la denominazione “Oltrepò Pavese”, senza
interposizione di altre menzioni facoltative e obbligatorie.
Per identificare il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo
classico” è vietato utilizzare il termine “vino spumante”.
In sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la
sigla comunitaria “VSQPRD”.
Nella etichettatura l’indicazione dell’annata di produzione
è facoltativa per i vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo
classico”, soltanto in presenza dell’indicazione dell’annata
di vendemmia si può utilizzare la dicitura “millesimato”.
Art 8
Per la tappatura è obbligatorio il tappo di
sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta,
marchiato indelebilmente con la dicitura “Oltrepò Pavese
metodo classico.
Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a
0,200 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.
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