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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
OLTREPO' PAVESE metodo CLASSICO
 DOCG

OLTREPO' PAVESE metodo CLASSICO
D.O.C.G.
D.M. 27/LUGLIO/2007


Art 1
 La denominazione di origine controllata e garantita “Oltrepò Pavese metodo classico” è riservata al vino spumante ottenuto con metodo classico già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 6/Agosto/1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Oltrepò Pavese metodo classico;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé.
Art 2
I vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” devono essere ottenuti dalle uve prodotte nei vigneti, aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Oltrepò Pavese metodo classico,
Oltrepò Pavese metodo classico rosé:
Pinot nero minimo 70%
Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco da soli o congiuntamente fino al massimo del 30%.
Oltrepò Pavese metodo classico pinot nero,
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé:
Pinot nero minimo 85%
Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco da soli o congiuntamente fino ad un Massimo del 15%.
Fanno parte dell’albo vigneti dei vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” i vigneti iscritti all’albo dei vigneti della DOC “Oltrepò Pavese” per le corrispondenti tipologie, purché le basi ampelografiche siano compatibili.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOCG “Oltrepo Pavese meodo Classico”, comprende la fascia vitivinicola collinare dell’Oltrepo Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni:
Borgo Priolo Borgoratto Mormoralo Bosnasco
Calvignano Canevino Canneto Pavese
Castana Cecima Godiasco
Golferenzo Lirio Montalto Pavese
Montecalvo Versiggia Montescano Montù Beccaria
Mornico Losana Oliva Gessi Pietra de’ Giorni
Rocca de’ Giorni Rocca Susella Rovescala
Ruino San Damiano al Colle Santa Maria della Versa Torrazza Coste Volpara Zenevredo
E parte del territorio dei comuni di:
Broni Casteggio Cigognola
Codevilla Corvino San Quirico Fortunago
Montebello della Battaglia Montesegale Ponte Nizza
Redavalle Retorbido Rivanazzano
Santa Giulietta Stradella Torricella Verzate
Tutti in provincia di Pavia.
Tale zona è cos’ delimitata:
parte dal km. 136,150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana – Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano.
Qui di devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta a Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia – Alessandria, che segue fino a Serra del Monte.
Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola.
Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera – Varzi – Penice fino all’abitato di Ponte Nizza. Indi devia ad est – nord – est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza.
Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra Ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il Torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco – Borgoratto Mormorolo, ad incontrare il confine dei comuni di Fortunago e Ruino.
Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia e Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia – Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana – Salice Terme che incrocia al km. 136,150 punto di partenza della delimitazione
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità.
Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e la sostituzione di piante, deve essere effettuata esclusivamente con materiale vivaistico certificato.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
Per i vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi/ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell’uva, del mosto e del vino base.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro sono le seguenti:
Oltrepò Pavese metodo classico 10,00 ton/ettaro
Oltrepò Pavese metodo classico rosé 10,00 ton/ettaro
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero 10,00 ton/ettaro
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé 10,00 ton/ettaro
Anche in annata eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre il 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita “Oltrepò Pavese metodo clasico” per tutta la partita.
La regione Lombardia sentito il Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l’utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all’art. 2, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Pavia.
I titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
Oltrepo Pavese metodo classico 9,50% vol.;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé 9,50% vol.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero 9,50% vol.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé 9,50% vol.
Art 5
Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico”, nonché le operazioni di invecchiamento ed affinamento devono essere effettate all’interno della zona di produzione delimitata al precedente articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche all’intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano in provincia di Piacenza.
Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché tappate con tappo a corona recante il nome della DOCG, possono essere cedute nell’interno della sola zona definita al presente articolo.
Le rese massime dell’uva in vino devono essere le seguenti:
Oltrepò Pavese metodo classico 60%;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé 65%;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero 60%;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé 65%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla DOCG.
Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla DOCG per tutta la partita.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’albo della DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” possono essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, anche per i vini a DOC “Oltrepò Pavese” tipologia “Pinot nero”, nonché è consentito con la scelta di cantina passare dal vino base della DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” alla DOC “Oltrepò Pavese Pinot nero” (vinificato in bianco e rosato), purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.
E’ consentito l’arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli spumanti a DOCG Oltrepò Pavese metodo classico” le loro rispettive caratteristiche in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica della rifermentazione in bottiglia.
Il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” deve subire prima dell’immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di:
Oltrepò Pavese metodo classico: 15 mesi
Oltrepò Pavese metodo classico millesimato 24 mesi
Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del:
1° Gennaio dell’anno successivo alla vendemmia
Art 6
I vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Oltrepò Pavese metodo classico:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, gentile, ampio;
sapore: secco, sapido, fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Oltrepò Pavese metodo classico rosé:
spuma: fine e persiste;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fine, gentile;
sapore: secco, sapido, fresco, moderatamente corposo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi più o meno aranciati;
profumo: tipico della fermentazione in bottiglia (lieviti), gentile
ampio, e persistente;
sapore: secco, sapido, di buona struttura, fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: fine, gentile, ampio;
sapore: secco, sapido, di buona struttura e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
Il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico rosé” può essere immesso al consumo anche con la tipologia “cremant”, qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente:
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali fa trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dall’articolo 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al decreto ministeriale 22/Aprile/1992.
Per il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” vinificato in rosato, anche nella tipologia cremant, è ammessa esclusivamente la designazione “rosé”
L’indicazione del contenuto zuccherino per i vini a DOCG Oltrepò Pavese metodo classico”, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, è obbligatoria fino alla caratteristica di sapore demisec.
E’ vietato l’utilizzo della tipologia dolce.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata e garantita, salvo le norme generali più restrittive.
La specificazione tradizionale “denominazione di origine controllata e garantita” deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione “Oltrepò Pavese”, senza interposizione di altre menzioni facoltative e obbligatorie.
Per identificare il vino a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico” è vietato utilizzare il termine “vino spumante”.
In sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la sigla comunitaria “VSQPRD”.
Nella etichettatura l’indicazione dell’annata di produzione è facoltativa per i vini a DOCG “Oltrepò Pavese metodo classico”, soltanto in presenza dell’indicazione dell’annata di vendemmia si può utilizzare la dicitura “millesimato”.
Art 8
 Per la tappatura è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con la dicitura “Oltrepò Pavese metodo classico.
Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a 0,200 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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