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Art 1
La denominazione di origine controllata “Orcia” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Rosso
Novello
Bianco
Vin Santo.
Art 2
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti
dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
“Orcia rosso”
“Orcia novello”
Sangiovese minimo 60%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di
detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un
massimo del 40%, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca
non superi il 10%.
“Orcia bianco”
Trebbiano toscano minimo 50%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di
detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, non
aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena,
fino ad un massimo del 50%.
“Orcia Vin Santo”
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga da soli o congiuntamente
minimo 50%
Possono concorrere, da soli o congiuntamente alla produzione di
detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un
massimo del 50%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla
produzione dei vini a DOC “Orcia” ricade nella provincia di Siena e
comprende i terreni vocati alla qualità dei comuni di:
Castiglione d’Orcia Pienza Radicofani
San Giovanni d’Asso San Quirico d’Orcia Buonconvento
Trequanda
E parte del territorio dei comuni di:
Abbadia San Salvatore Chianciano Montalcino
Sarteano San Casciano Bagni Torrita di Siena
Tale zona è così delimitata:
a partire dal punto di incontro tra il torrente Ente ed il fiume
Orcia che delimitano rispettivamente il confine tra Castiglione d’Orcia
con Castel del Piano (Grosseto), e Montalcino, la delimitazione
prosegue in senso orario costeggiando sulla sinistra idrologica il
fiume Orcia sempre quale confine tra Castiglione d’Orcia e
Montalcino, fino alla confluenza del torrente Asso, si prosegue il
confine naturale di questo fiume fino ad
incontrare l’incrocio con la strada statale n. 2 Cassia in
prossimità della frazione di Torrenieri; si continua poi verso
sinistra seguendo la strada statale n. 2 Cassa (vecchio tracciato)
fino ad oltrepassare il podere Galluzzino incontrando il confine
amministrativo di San Giovanni d’Asso a quota 154.
A questo punto si segue il fosso Serlate quale confine tra i comuni
di Montalcino e San Giovanni d’Asso prima e Montalcino e
Buonconvento poi, fino alla sua immissione nel fiume Ombrone; segue
detto fiume fino all’incontro con il torrente Rigagliano, quindi
prosegue la delimitazione costituita dai confini amministrativi di
Buoconvento con Murlo seguendo il suddetto torrente ad incontrare la
strada provinciale Buonconvento – Vescovado di Murlo a quota 209 in
prossimità del podere Giulianello.
La delimitazione prosegue ancora lungo il confine comunale di
Buonconvento – Murlo, fino ad incontrare il torrente Stile, si
percorre questo, per breve tratto verso nord ad incontrare il
confine amministrativo di Monteroni d’Arbia.
Da questo punto la delimitazione segue i confini amministrativi tra
Buonconvento e Monteroni d’Arbia fino al torrente Sorra, quindi il
confine prosegue lungo il torrente Arbia a raggiungere il limite
nord del territorio comunale di Buonconvento dove incontra il
confine comunale di Asciano.
Detto confine prosegue lungo il fiume Ombrone e lo segue fino alla
strada statale di Monte Oliveto M. n. 451 per scendere poi verso il
torrente Vespero del quale segue il corso fino al fosso di Belvedere
ad incontrare il confine amministrativo di San Giovanni d’Asso in
prossimità del podere San Carlo.
A questo punto il confine segue la delimitazione amministrativa tra
San Giovanni d’Asso e Asciano fino ad oltrepassare il torrente Asso
a quota 271; da qui segue il confine Trequanda – Asciano costituito
dal torrente Asso fino a raggiungere la ferrovia di Trequanda.
Si prosegue verso est lungo il torrente Asso fino ad incontrare il
punto di incontro dei territori amministrativi di Asciano, Rapolano
e Sinalunga in prossimità della località Fonte del Fondone a quota
455.
Seguendo il confine amministrativo tra Trequanda e Sinalunga, lungo
la strada di Collalto e poi il borro di Meleta, si giunge in
prossimità della località Le Macchiaie a quota 359, da questo punto,
continuando lungo il suddetto confine, si tocca quota 299 e
successivamente quota 356 in prossimità della località Il Sodo per
giungere al fosso Segavene dove si incontra il confine
amministrativo del comune di Torrita.
Si segue il fosso Segavene fino ad incontrare la linea ferroviaria
Chiusi – Siena a quota 271, proseguendo sulla destra della suddetta
linea ferroviaria fino a quota 267, da questo punto si segue la
strada Torrita – Sinalunga fino a raggiungere il centro abitato di
Torrita, si segue la strada Torrita – Bettolle per un breve tratto
fino ad incontrare la strada che porta ad Abbadia di Montepulciano e
successivamente al confine amministrativo di Montepulciano in
località Saragiolino a quota 284, quindi seguendo il confine tra
Torrita e Montepulciano, si raggiunge il fosso dei Grilloni.
Si prosegue sempre lungo il confine Torrita – Montepulciano ad
incontrare il territorio amministrativo di Pienza a quota 502 in
località La Torre.
A questo punto si oltrepassa la strada provinciale n. 146, si segue
la delimitazione amministrativa Pienza – Montepulciano e
successivamente Pienza – Cianciano fino ad incontrare la località La
Foce.
Il confine percorre il limite spartiacque del bacino Orcia – Astrone
indicato dalla strada vicinale La Foce – Palazzone – Poderuccio fino
ad arrivare al fosso dei Prati ad incontrare il confine
amministrativo di Sarteano; si scende il fosso dei Prati quale
confine amministrativo tra i comuni di Cianciano e Sarteano ad
incontrare la strada La Foce – Castiglioncello sul Trinoro e
prosegue la suddetta strada fino al bivio in prossimità di fosso al
Tazza.
La delimitazione continua lungo la strada provinciale Sarteano – San
Pietro in Campo fino a raggiungere il podere Casananni; prosegue
sulla sinistra per la strada campestre toccando i
poderi Sambuco e le quote 650, 625, 689, 710, fino al podere Aiola,
a quota 667 e ad incontrare la strada statale n. 478 Sarteano –
Radicofani a quota 647.
Si percorre la strada suddetta in direzione Radicofani oltrepassando
il bivio, per Spineta, si giunge a quota 658 in località san
Giuliano.
Qui si lascia la strada statale n. 478 e si percorre la strada
comunale della Montagna per Fontevetriana.
Si passa quest’ultima località, il bivio per località Fastelli e
casa Forterenza, proseguendo al bivio che giunge a casa Bebi e da li
fino al confine amministrativo con il comune di Cetona.
Si percorre detto confine fino ad incontrare la strada statale n.
321 del Polacco, proveniente dalla località Piazze, fino ad arrivare
al centro abitato di San Casciano Bagni, oltrepassato San Casciano
Bagni si segue la strada provinciale n. 41, di Trevinano per
raggiungere il confine comunale di San Casciano Bagni ed anche della
provincia di Siena.
A questo punto si segue detto confine delimitato dal lago di San
Casciano Bagni e successivamente dal torrente Elvella fino
all’incontro con il fiume Paglia. Si sale verso nord sempre seguendo
il fiume Paglia fino ad incontrare il confine amministrativo Abbadia
San Salvatore; si prosegue il confine amministrativo Abbadia San
Salvatore – Piancastagnaio seguendo il corso del torrente Minestrone
fino a quota 650, in località Carboncella.
Quindi, seguendo la linea di livello di quota 650, si prosegue
all’interno del territorio di Abbadia San Salvatore, toccando
approssimativamente le seguenti località: Cerreto, Rovignano, strada
provinciale dei Combattenti, fosso del Vivo, Pagliola (dove si
attraversa il torrente omonimo), le Piagge, le Cascinelle, fosso del
Vascio, strada provinciale delle Conie, torrente Formone, fino a
raggiungere il confine con il comune di Castiglione d’Orcia, sul
fosso del Termine.
Da questo punto si segue la delimitazione del territorio
amministrativo del comune di Castiglione d’Orcia, e costeggiando il
confine di quest’ultimo, viene raggiunto il fosso Piscione prima, il
fosso Branconi poi, e proseguendo ancora il fosso Ansitonia fino ad
incontrare nuovamente il torrente Ente, punto di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Orcia” nelle diverse
tipologie di cui all’art. 2, devono essere quelle normali della zona
e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni di fondovalle eccessivamente argillosi
od insufficientemente soleggiati.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti situati ad
un’altitudine non superiore a metri 700 s.l.m.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti, relativi a tutte le tipologie
di vino, la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a
n. 3.500 in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
normalmente usati nella zona.
La regione Toscana può consentire diverse forme di allevamento,
qualora siano tali da migliorare la gestione del vigneto senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E’ vietata ogni pratica di forzature.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione naturale
minima sono le seguenti:
“Orcia rosso” 8,00 tonn./ettaro 11,50% vol.
“Orcia novello” 8,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Orcia bianco” 8,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
“Orcia Vin Santo” 8,00 tonn./ettaro 10,50% vol.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima dio uva ad
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e conservazione ivi
compresi l’invecchiamento obbligatorio e l’appassimento delle uve
devono essere effettuate nei territori amministrativi dei comuni
compresi anche solo in parte nella zona di produzione delimitata al
precedente art. 3.
In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle
uve, ma a non più di 6,000 km. In linea d’aria del confine della
stessa, purché nella provincia di Siena, se producevano vini con uve
della zona di produzione di cui all’art. 3 prima dell’entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentita la regione Toscana e comunicate all’ispettorato
repressioni frodi e alla C.C.I.A.A. di Siena.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a DOC “Orcia” devono
essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della
provincia di Siena.
La resa massima dell’uva invino, compreso l’eventuale arricchimento
e la produzione massima divino per ettaro sono le seguenti:
“Orcia rosso” 70% 56,0 hl./ettaro
“Orcia novello” 70% 56,0 hl./ettaro
“Orcia bianco” 70% 56,0 hl./ettaro
“Orcia Vin Santo” 35% 28,0 hl./ettaro (3° anno)
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, per i vini “Orcia rosso, novello e bianco” ed il 38% per la
tipologia “Orcia Vin Santo” anche se la produzione ad ettaro resta
al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
La resa massima dell’uva in vino finito “Orcia Vin Santo” non deve
essere superiore al 35% dell’uva fresca al terzo anno di
invecchiamento del vino.
Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale, può essere ammostata non prima del
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al
26,00%
è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata;
la vinificazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di
legno (caratelli) di capacità non superiore a 300 litri; dopo il
periodo di invecchiamento obbligatorio può essere contenuto in altri
recipienti.
I vini a DOC “Orcia rosso” e “Orcia bianco” potranno essere immessi
al consumo a partire dal
1° marzo dell’anno successivo all’annata di produzione delle uve
per il “novello” si farà riferimento alla normativa in materia.
L’immissione al consumo del vino DOC “Orcia Vin Santo” non può
avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del
16,00% vol.
La scelta vendemmiale è consentita ove ne sussistano le condizioni
di legge.
Art 6
I vini a DOC “Orcia” devono rispondere, all’atto
dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Orcia rosso”
colore: rosso rubino, tendente al granata se invecchiato;
profumo: vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Orcia novello”
colore: rosso cerasuolo tendente al viola vivace;
profumo: fruttato, fresco;
sapore: vivace, asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Orcia bianco”
colore: bianco paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
profumo: fine, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Orcia Vin Santo”
colore: dal giallo paglierino al dorato, all’ambrato intenso;
profumo: intenso, etereo, aroma caratteristico;
sapore: armonico. amabile, morbido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
alcol svolto minimo: 13,00% vol.;
alcol potenziale da svolgere minimo: 2,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e
dell’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei
vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, del modo di elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini
di cui all’art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, dalle quali
provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del
decreto ministeriale 22/04/1992.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina etc. sono consentite in osservanza alle disposizioni
comunitarie in materia.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali,
possono essere riportati nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salve le norme generali più
restrittive.
Nell’etichettatura dei vini l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve è obbligatoria.
La menzione “Vigna” seguita dal toponimo è consentita, alle
condizioni previste dalla legge soltanto per i seguenti vini:
“Orcia bianco” e “Orcia rosso”.
Art 8 i vini di cui all’art. 1
possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume
nominale fino a 60 litri (damigiane)
Per il confezionamento in recipienti di capacità fino a 5,000 litri,
dovranno essere utilizzati contenitori in vetro della capacità di
litri: 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 5,000.
Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo di sughero o altro
materiale ammesso, raso bocca se confezionati in recipienti fino a
5,000 litri. Fanno eccezione i recipienti in vetro da litri 5,000
(dame) e quelli di capacità superiore che potranno essere sigillati
utilizzando i più consueti materiali in uso per tali contenitori.
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