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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ORTA NOVA
D.O.C.

ORTA NOVA
D.O.C.
D.P.R. 26/APRILE/1984


Art 1
La denominazione di origine controllata “Orta Nova” è riservata ai vini:
rosso
rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art 2
i vini a DOC “Orta Nova rosso e rosato” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dalla varietà di vitigno:
Sangiovese minimo 60%
possono concorrer alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà:
Uva di Troia, Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano toscano
presenti nei vigneti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
La presenza nei vigneti delle varietà di vitigni:
Lambrusco Maestri e Trebbiano toscano
Disgiuntamente non dovrà essere superiore al 10% del totale delle viti.

Art 3
 Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Orta Nova Ordona
e in parte il territorio amministrativo idoneo dei comuni di:
Ascoli Satriano Carapelle Foggia Manfredonia
tutti in provincia di Foggia.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla stazione dell’Incoronata, il limite segue in direzione sud – ovest la strada fino alla strada statale n. 16 che incrocia in prossimità del km 685,800; lungo questa prosegue verso nord – ovest per circa 400 metri per prendere poi la strada per il Podere n. 481 e lungo questa, in direzione ovest, raggiunge il Ponte Antico Cervaro (quota 66).
Risale quindi il corso d’acqua fino ad incrociare, in prossimità della sorgente (quota 76), la strada per Massa Cervaro di Muscio e lungo questa, in direzione sud – ovest, raggiunge la strada per il Podere n. 492.
Dopo circa 250 metri in direzione nord su tale strada, all’altezza della quota 77, segue verso ovest quella che raggiunge la linea ferroviaria, e lungo questa prosegue verso sud per circa 500 metri fino alla quota 82 da dove, lungo una linea retta, raggiunge la quota 79.
Da quota 79 segue verso sud – ovest la strada che attraversa longitudinalmente località Giardinetto ed alla quota 98 sulla medesima prosegue per una retta immaginaria nella stessa direzione sino alla quota 108 sulla riva del torrente Cervaro per proseguire poi lungo il medesimo in direzione sud – ovest sino al ponte Cervaro (quota 112).
Dal ponte Cervaro prosegue verso sud lungo la strada che conduce a Palazzo d’Ascoli fino a raggiungere Fonte Concetta in prossimità del km. 24,900.
Da Fonte Concetta prosegue in direzione sud – est lungo la strada che attraversa Sal di Mezzana e raggiunge il torrente Carapelle per risalire poi lungo l’affluente Fosso Rinaldi, fino a raggiungere, superata quota 252, l’affluente di destra che scorre a nord della Valle Castagno.
Prosegue risalendo quest’ultimo corso d’acqua ed in prossimità della sorgente prende il sentiero che, in direzione sud, raggiunge la strada per località San Donato, prosegue quindi
verso nord per circa 200 metri lungo tale strada e quindi all’incrocio segue il sentiero verso est attraversando prima la strada Ordona – Ascoli Satriano al km 10,000 per raggiungere, dopo aver piegato negli ultimi 200 metri a sud, quella per Ascoli Satriano al km. 15,300 circa (quota 294).
Risale lungo tale strada verso nord – est e al km 8,000 segue verso nord e poi est il confine comunale di Stornarella ed in località Tre Confini, quello di Stornara fino al km 702,200 circa della strada statale Adriatica, da dove prosegue lungo il confine di Orta Nova verso nord e nord – ovest fino a raggiungere il canale Peluso ed incontrare il confine comunale di Manfredonia, frazione Borgo Mezzanone; segue tale confine verso nord fino a raggiungere la strada per Borgo Mezzanone, in prossimità del km 17,100 e lungo questa prosegue in direzione ovest fino a nuovamente incontrare, in prossimità del km 13,000, il confine comunale di Manfredonia e lungo questi proseguire poi verso nord raggiungendo la strada in uscita nord da Borgo Mezzanone; segue tale strada verso nord – est ed alla quota 28, superato il Podere n. 3, quella verso ovest che porta a Panetteria Grieco ed ai Poderi n. 182, 176 e 175 per raggiungere in prossimità del Podere n. 19 la strada per Borgo Tavernola; prosegue poi lungo questa strada in direzione sud sino ad incontrare la ferrovia lungo la quale verso nord – ovest, raggiunge la stazione della Incoronata da dove è iniziata la delimitazione.
Dalla delimitazione restano escluse le isole amministrative del comune di Stornara intercluse nel territorio comunale di Orta Nova site nelle adiacenze a sud della strada statale Adriatica tra il km 699,000 ed il km 700,000.

Art 4
 Le condizioni ambientale e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Orta Nova” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima dell’uva ammessa alla produzione dei vini a DOC “Orta Nova”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentito le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore a:
Orta Nova rosso 70%
Orta Nova rosato 65%

Art 5
 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Orta Nova rosso e rosato” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art 6
 I vini a DOC “Orta Nova” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Orta Nova rosso:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Orta Nova rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, fresco se giovane;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
 Alla DOC “Orta Nova” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie zone e località comprese nella zona delimitata di produzione di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art 8
 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Orta Nova” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. n. 93 del 12/Luglio/1963.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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