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Art 1
La denominazione di origine controllata “Orta Nova” è riservata ai
vini:
rosso
rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
i vini a DOC “Orta Nova rosso e rosato” devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dalla varietà di
vitigno:
Sangiovese minimo 60%
possono concorrer alla produzione di detti vini le uve provenienti
dalle varietà:
Uva di Troia, Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano toscano
presenti nei vigneti da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 40%.
La presenza nei vigneti delle varietà di vitigni:
Lambrusco Maestri e Trebbiano toscano
Disgiuntamente non dovrà essere superiore al 10% del totale delle
viti.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei
comuni di:
Orta Nova Ordona
e in parte il territorio amministrativo idoneo dei comuni di:
Ascoli Satriano Carapelle Foggia Manfredonia
tutti in provincia di Foggia.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla stazione dell’Incoronata, il limite segue in
direzione sud – ovest la strada fino alla strada statale n. 16 che
incrocia in prossimità del km 685,800; lungo questa prosegue verso
nord – ovest per circa 400 metri per prendere poi la strada per il
Podere n. 481 e lungo questa, in direzione ovest, raggiunge il Ponte
Antico Cervaro (quota 66).
Risale quindi il corso d’acqua fino ad incrociare, in prossimità
della sorgente (quota 76), la strada per Massa Cervaro di Muscio e
lungo questa, in direzione sud – ovest, raggiunge la strada per il
Podere n. 492.
Dopo circa 250 metri in direzione nord su tale strada, all’altezza
della quota 77, segue verso ovest quella che raggiunge la linea
ferroviaria, e lungo questa prosegue verso sud per circa 500 metri
fino alla quota 82 da dove, lungo una linea retta, raggiunge la
quota 79.
Da quota 79 segue verso sud – ovest la strada che attraversa
longitudinalmente località Giardinetto ed alla quota 98 sulla
medesima prosegue per una retta immaginaria nella stessa direzione
sino alla quota 108 sulla riva del torrente Cervaro per proseguire
poi lungo il medesimo in direzione sud – ovest sino al ponte Cervaro
(quota 112).
Dal ponte Cervaro prosegue verso sud lungo la strada che conduce a
Palazzo d’Ascoli fino a raggiungere Fonte Concetta in prossimità del
km. 24,900.
Da Fonte Concetta prosegue in direzione sud – est lungo la strada
che attraversa Sal di Mezzana e raggiunge il torrente Carapelle per
risalire poi lungo l’affluente Fosso Rinaldi, fino a raggiungere,
superata quota 252, l’affluente di destra che scorre a nord della
Valle Castagno.
Prosegue risalendo quest’ultimo corso d’acqua ed in prossimità della
sorgente prende il sentiero che, in direzione sud, raggiunge la
strada per località San Donato, prosegue quindi
verso nord per circa 200 metri lungo tale strada e quindi
all’incrocio segue il sentiero verso est attraversando prima la
strada Ordona – Ascoli Satriano al km 10,000 per raggiungere, dopo
aver piegato negli ultimi 200 metri a sud, quella per Ascoli
Satriano al km. 15,300 circa (quota 294).
Risale lungo tale strada verso nord – est e al km 8,000 segue verso
nord e poi est il confine comunale di Stornarella ed in località Tre
Confini, quello di Stornara fino al km 702,200 circa della strada
statale Adriatica, da dove prosegue lungo il confine di Orta Nova
verso nord e nord – ovest fino a raggiungere il canale Peluso ed
incontrare il confine comunale di Manfredonia, frazione Borgo
Mezzanone; segue tale confine verso nord fino a raggiungere la
strada per Borgo Mezzanone, in prossimità del km 17,100 e lungo
questa prosegue in direzione ovest fino a nuovamente incontrare, in
prossimità del km 13,000, il confine comunale di Manfredonia e lungo
questi proseguire poi verso nord raggiungendo la strada in uscita
nord da Borgo Mezzanone; segue tale strada verso nord – est ed alla
quota 28, superato il Podere n. 3, quella verso ovest che porta a
Panetteria Grieco ed ai Poderi n. 182, 176 e 175 per raggiungere in
prossimità del Podere n. 19 la strada per Borgo Tavernola; prosegue
poi lungo questa strada in direzione sud sino ad incontrare la
ferrovia lungo la quale verso nord – ovest, raggiunge la stazione
della Incoronata da dove è iniziata la delimitazione.
Dalla delimitazione restano escluse le isole amministrative del
comune di Stornara intercluse nel territorio comunale di Orta Nova
site nelle adiacenze a sud della strada statale Adriatica tra il km
699,000 ed il km 700,000.
Art 4
Le condizioni ambientale e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Orta Nova” devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima dell’uva ammessa alla produzione dei vini a DOC
“Orta Nova”, in vigneti a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve
purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentito le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare di produzione
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore a:
Orta Nova rosso 70%
Orta Nova rosato 65%
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve di cui
all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio
amministrativo dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella
zona di produzione delle uve.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Orta Nova rosso e rosato” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Orta Nova” all’atto dell’immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Orta Nova rosso:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, di corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Orta Nova rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, fresco se giovane;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Orta Nova” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie zone e località comprese nella zona delimitata di
produzione di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Orta Nova” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 93 del 12/Luglio/1963.
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