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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ORVIETO
DOC

ORVIETO
D.O.C.
D.D. 8/AGOSTO/2003


Art 1
La denominazione di origine controllata “Orvieto”, ivi compresa la sottozona “classico”, anche nelle tipologie: secco, abboccato, amabile e dolce, superiore, e vendemmia tardiva è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La tipologia “vendemmia tardiva” può essere rivendicata esclusivamente per il vino a DOC “Orvieto e Orvieto classico” con la qualificazione “superiore”.

Art 2
I vin i a DOC “Orvieto” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Grechetto minimo 40%
Trebbiano toscano o Procanico minimo 20%, massimo 40%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province di Terni e di Viterbo, nella misura massima del 40%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti all’Albo dei vigneti della DOC “Orvieto” deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione.
E’ inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dal presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza indicata nel presente disciplinare di produzione, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all’Albo dei vigneti della DOC “Orvieto”, potranno usufruire della denominazione di origine controllata medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui al presente articolo, dandone comunicazione al competente ufficio dell’assessorato regionale all’agricoltura competente per territorio.

Art 3
A) Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Orvieto” devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Orvieto Allerona Alviano
Baschi Castel Giorgio Castel Viscardo
Ficulle Guardea Montecchio
Fabro Montegabbione Monteleone d'Orvieto
Porano
In provincia di Terni
Castiglione in Teverina Civitella d„Agliano Graffignano
Lubriano Bagnoreggio
In provincia di Viterbo
Tale zona è così delimitata:
sulla strada che da Castel Viscardo conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest’ultimo e all’altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell’abitato fino all’incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il Fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il Torrente Paglia in prossimità della quota 164.
Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il Podere Molino e da Podere Molino prende in direzione nord – est, la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad incontrare il Fosso Ripuglie.
Risale tale fosso sino all’altezza del Podere Pianociano, prende il sentiero che conduce alla località Pratale (quota 360) e, proseguendo, incontra la strada provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima sino al centro abitato e all’uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord – est, passa per Podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il Fosso Rivasenne (quota 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il Fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo e all’altezza di quota 240 segue in direzione est il sentiero per Podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord – ovest prende il sentiero che passa per Podere Mostarda (quota 335), Podere Alvenella (quota 275), prosegue quindi fino a quota 227 e al ponte sul Fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a quota 222 in prossimità di un corso d’acqua che discende fino all’affluenza di questi nel Torrente Ritorto in prossimità di quota 216.
Risale il Torrente Ritorto e superato di poco Le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge quota 242.
Da quota 242 prende un sentiero che in direzione nord passa per quota 324, S. C. Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro.
Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a quota 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.
Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud – est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (San Lazzaro), da qui procede sulla strada statale Umbro – Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro – Casentinese incrociando in prossimità di Poderocchio il confine di provincia tra Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord – est sino ad incontrare al km 72,000 la strada statale Umbro – Casentinese n. 71, lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all’incrocio con la strada che conduce al Casale Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la quota 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino ad incontrare in località Ceppete il Rio della Fonte dell’Olimpia, affluente di destra del Torrente Sorre.
Segue questo corso d’acqua sino al Torrente Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il Torrente Chiani e quindi lungo il Torrente Chiani sino all’affluenza in questi del Fosso della Volpaia (quota 202).
In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del Torrente Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (quota 230), Casa San Gregorio (quota 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso d’acqua affluente del Rio di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord e alla confluenza con il Rio di Poreale, risale quest’ultimo sino ad incrociare a quota 484 il sentiero che porta a Case Mealla.
Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare a quota 544 la strada statale Umbro – Casentinese n. 71 e in direzione sud – ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni.
All’uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in direzione nord – est, passando per il Podere Santa Maria arriva al Torrente Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il Torrente Chiani, attraverso il Rio Secco, il Fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzochino e giunge a Marrano Nuovo.
Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di giungervi, all’altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud – est, a San Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, Casa Mova, Casa dei Frati fino al Fosso della Capretta, che attraversa all’altezza di Casa Bianca.
Costeggiando il Fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale, raggiunge Casa Bianca (quota 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a quota 322 con la strada che porta all’Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per San Giorgio, prende la strada statale Orvietana n. 79 – bis, in direzione est ed in prossimità del km 10,000 a quota 550 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati e attraverso il Podere Ischia, raggiunge il Fosso dei Grottoni, segue questo corso d’acqua fino alla confluenza nel Fiume Tevere e risale quindi il corso del fiume.
In prossimità del Fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la quota 245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al Podere il Colle (quota 337), prosegue sempre lungo il sentiero di quota 380 e 390 e quindi piegando verso est raggiunge quota 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere.
Risale il Fiume Tevere fino ad incontrare il Fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest’ultimo prende il sentiero che, in direzione sud – ovest, passa per le quote 304, 398, 460, 467 e 494, attraversa la Valle Spinosa e raggiunge l’edicola dedicata a San Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.
Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell’Argentario, superato di poco il ponte a quota 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i Poderi Casanova e le località San Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a quota 463, all’altezza di Podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio.
Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a Sant’Angelo, lo supera sino ad incrociare il Fosso della Bandita, che discende sino ad incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie.
Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passato per il Ponte della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia Monte Civitella e Poggio San Biagio, sino ad incrociare il Fosso Porcianese, discende lungo il medesimo e successivamente lungo il Fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Fiume Tevere, risale il Fiume Tevere fino alla confluenza del Fosso Montecalvello.
Risale quindi questo corso d’acqua sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (quota 91).
Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino ad incrociare quella che conduce a Civitella d’Agliano, prosegue lungo quest’ultima in direzione di Civitella d’Agliano e superato km 24,000 prende verso nord – ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Tonti.
Segue questo sentiero che attraversa il Rio Chiaro (quota 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8,000 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d’Agliano.
Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di san Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoreggio.
Attraversa Bagnoreggio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano.
Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada, verso nord, fino a raggiungere la strada statale Umbro – Casentinese n. 71 in prossimità di Case Buonviaggio.
Segue tale strada n. 71 sino a Villa Nuova (quota 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (San Giovanni) fino a quota 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato porta a San Quirico, segue tale strada fino a quota 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a La Ceppa, la supera e all’incrocio del sentiero che il Fosso del Piscino segue, in direzione nord – ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al Fosso della Vena,
Risale quindi questo corso d’acqua sino ad incrociare il sentiero (quota 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere Casa Acquaviva.
Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il Fosso di Sant’Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per Podere Molare II, prima di giungere a questo segue il corso d’acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l’altopiano della piana di Orvieto.
Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato, prosegue poi per la strada di Monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell’abitato.
B) Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Orvieto” designabile con la menzione “classico” devono essere prodotte nella zona di origine più antica che comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:
Orvieto Allerona Baschi
Castel Giorgio Castel Viscardo Montecchio
Porano
in provincia di Terni.
Tale zona. Come da decreto ministeriale 23/10/1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15/12/1931, è così delimitata:
destra del Torrente Paglia:
dalla confluenza del Torrente Ritorto sul Paglia, il confine risale il corso del Torrente Paglia ed il suo piccolo affluente di destra denominato Fosso delle Prese, fino ad incontrare alla strada che sale a Castel Viscardo.
Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l’altopiano vulcanico sovrastante (lato sud – ovest) alla Piana di Orvieto.
La ripa segna il confine sino al Ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoreggio sino al confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all’incrocio con il Fosso Funcello a nord di Catiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull’altipiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Fiume Tevere poco dopo la confluenza con il Torrente Paglia.
Sinistra del Torrente Paglia
Il confine dallo sbocco del Torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona) attraversando il Fosso della Sala, si porta a Castello Sala, costeggia la strada Ficulle – Orvieto e tocca Bagni, da qui tocca Pian della Casa e scende al Torrente Chiani in contrada San Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto San Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto – Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il Fosso del Molinetto, il Fosso Ramali e va a finire nel Fiume Tevere di fronte a Salviano.
Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio.
Da qui, per il Fosso di Carnano che si getta nel Fiume Tevere, da tale confluenza si risale il Tevere sino ad incontrare il Torrente Paglia, dove si chiude la delimitazione.

Art 4
 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Orvieto” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.
L’altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i 100 e 500 metri s.l.m.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a: 3.000 ceppi/ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ possibile comunque l’introduzione di sesti di impianto e forme di allevamento che tendono al miglioramento della qualità.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione del vino a d.o.c. “Orvieto” non deve essere superiore a:
“Orvieto” anche classico 11,00 tonn/ettaro
“Orvieto superiore” anche classico 8,00 tonn/ettaro
Per la tipologia “vendemmia tardiva” la produzione massima di uva in coltura specializzata, parzialmente appassita, non deve essere superiore alle:
7,00 tonn/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC “Orvieto” devono essere riportati nei limiti sopra indicati attraverso un’accurata cernita delle uve, fermi restando le rese uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Orvieto” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Orvieto” anche classico 10,50% vol.
“Orvieto superiore” anche classico 11,50% vol.
Diversamente le uve destinate alla produzione della tipologia “vendemmia tardiva” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a:
13,00%
e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato “vendemmia tardiva” deve avvenire non prima del  1 Ottobre dell'anno di produzione delle uve.

Art 5 Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Orvieto”, anche nella tipologia “superiore”, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata dall’art. 3 lettera a).
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni
Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della DOC “Orvieto”, anche nella tipologia “superiore”, le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate, con cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo, che già vinificavano al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12/10/1992.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Orvieto classico”, anche nella tipologia “superiore”, di affinamento e di eventuale dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata dall’art. 3 lettera b), e nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi parzialmente in tale zona.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Orvieto classico” anche nella tipologia “superiore”, a quelle aziende singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del vino a DOC “Orvieto classico”, al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12/10/1992, in cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo.
E’ altresì, in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata, l’affinamento e la dolcificazione dei vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto classico”, anche nelle tipologie “superiore”, “amabile”, “abboccato” e “dolce”, a quelle aziende singole e/o associate purché dimostrino di avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con continuità nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del decreto ministeriale 12/10/1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e Toscana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia “vendemmia tardiva” la resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 65%, qualora superi questo limite, ma non il 70%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
La qualifica “superiore” può essere usata per designare i vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto classico” provenienti da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,50% vol.
come previsto dall’art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il:
1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve

Art 6
 I vini a DOC “Orvieto” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Orvieto”
“Orvieto classico”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, dal delicato retrogusto amarognolo, oppure abboccato, amabile o dolce, fine e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Orvieto superiore”
“Orvieto classico superiore”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, dal delicato retrogusto amarognolo, fine ed elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Orvieto vendemmia tardiva”
“Orvieto classico vendemmia tardiva”:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
profumo: gradevole;
sapore: dolce e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
per la tipologia “vendemmia tardiva” prima dell’imbottigliamento può avvenire una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
I vini a DOC “Orvieto” in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.

Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Orvieto” la qualificazione “classico” è riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata dall’art. 3 lettera B), e vinificate nell’ambito della relativa zona di vinificazione specificata all’art. 5 del presente disciplinare.
La qualificazione “classico” deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata “Orvieto”.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Orvieto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, podere, fattoria, tenuta, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art 8
I vini a DOC “Orvieto” e “orvieto classico” immessi al consumo con la qualifica “superiore” devono essere confezionati in bottiglie di capacità non superiore a litri 1,500, chiuse con tappo di sughero, raso bocca.
Il tappo a vite è ammesso per le bottiglie di capacità pari o inferiore a litri 0,375.
Per i vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto classico” con esclusione delle tipologie “superiore”, è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto classico” anche con la qualifica “superiore”, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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