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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ORVIETO
DOC |
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ORVIETO
D.O.C.
D.D. 8/AGOSTO/2003 |
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Orvieto”, ivi compresa la sottozona “classico”, anche nelle
tipologie: secco, abboccato, amabile e dolce, superiore, e
vendemmia tardiva è riservata ai vini bianchi che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
La tipologia “vendemmia tardiva” può essere rivendicata
esclusivamente per il vino a DOC “Orvieto e Orvieto
classico” con la qualificazione “superiore”.
Art 2
I vin i a DOC “Orvieto” devono essere ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti composti, in ambito
aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata
a fianco di ciascuno di essi:
Grechetto minimo 40%
Trebbiano toscano o Procanico minimo 20%, massimo 40%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le province di Terni e di Viterbo, nella
misura massima del 40%.
La base ampelografica dei vigneti già iscritti all’Albo dei
vigneti della DOC “Orvieto” deve essere adeguata entro la
decima vendemmia riferita alla data di approvazione del
disciplinare di produzione.
E’ inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base
ampelografica dei vigneti possa essere adeguata
parzialmente, purché tale adeguamento sia finalizzato al
raggiungimento di quella prevista dal presente disciplinare
di produzione.
Sino alla scadenza indicata nel presente disciplinare di
produzione, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo
transitorio all’Albo dei vigneti della DOC “Orvieto”,
potranno usufruire della denominazione di origine
controllata medesima.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di
cui al comma precedente saranno cancellati d’ufficio dal
rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non
abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche
necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica
alle disposizioni di cui al presente articolo, dandone
comunicazione al competente ufficio dell’assessorato
regionale all’agricoltura competente per territorio.
Art 3
A) Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Orvieto” devono essere prodotte nella zona che
comprende, in tutto o in parte i territori amministrativi
dei seguenti comuni:
Orvieto Allerona Alviano
Baschi Castel Giorgio Castel Viscardo
Ficulle Guardea Montecchio
Fabro Montegabbione Monteleone d'Orvieto
Porano
In provincia di Terni
Castiglione in Teverina Civitella d„Agliano Graffignano
Lubriano Bagnoreggio
In provincia di Viterbo
Tale zona è così delimitata:
sulla strada che da Castel Viscardo conduce a Monte
Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest’ultimo e
all’altezza dello stabilimento termale, il limite segue in
direzione ovest la variante a valle dell’abitato fino
all’incrocio della strada che porta al podere Stabbione,
segue quindi la medesima sino ad incontrare il Fosso
Pisciatello che discende in direzione nord sino alla
confluenza con il Torrente Paglia in prossimità della quota
164.
Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il Podere
Molino e da Podere Molino prende in direzione nord – est, la
strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino
ad incontrare il Fosso Ripuglie.
Risale tale fosso sino all’altezza del Podere Pianociano,
prende il sentiero che conduce alla località Pratale (quota
360) e, proseguendo, incontra la strada provinciale per
Allerona, prosegue sulla medesima sino al centro abitato e
all’uscita del medesimo segue la strada che, in direzione
nord – est, passa per Podere Fontalone e prosegue su detta
strada fino ad incontrare il Fosso Rivasenne (quota 280) che
oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge
il Fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo e all’altezza
di quota 240 segue in direzione est il sentiero per Podere
Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord – ovest
prende il sentiero che passa per Podere Mostarda (quota
335), Podere Alvenella (quota 275), prosegue quindi fino a
quota 227 e al ponte sul Fosso Rimucchie segue una linea
retta in direzione est fino a quota 222 in prossimità di un
corso d’acqua che discende fino all’affluenza di questi nel
Torrente Ritorto in prossimità di quota 216.
Risale il Torrente Ritorto e superato di poco Le Taie prende
la strada che in direzione est raggiunge quota 242.
Da quota 242 prende un sentiero che in direzione nord passa
per quota 324, S. C. Marco, procede sempre verso nord lungo
tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359,
382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la strada che porta
a Fabro.
Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo
la strada in direzione nord incrocia a quota 252 la strada
che da Salci conduce a Fabro.
Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso
sud – est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237
(Casella), 240, 245 (San Lazzaro), da qui procede sulla
strada statale Umbro – Casentinese fino alla frazione di
Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue
la vecchia strada statale Umbro – Casentinese incrociando in
prossimità di Poderocchio il confine di provincia tra
Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione
nord – est sino ad incontrare al km 72,000 la strada statale
Umbro – Casentinese n. 71, lungo la medesima discende verso
sud per un breve tratto fino all’incrocio con la strada che
conduce al Casale Cicolini I e Cicolini II, segue tale via
sino a raggiungere la quota 427, da dove prosegue per la
strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la
strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale
centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino ad
incontrare in località Ceppete il Rio della Fonte
dell’Olimpia, affluente di destra del Torrente Sorre.
Segue questo corso d’acqua sino al Torrente Sorre e poi
sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il
Torrente Chiani e quindi lungo il Torrente Chiani sino
all’affluenza in questi del Fosso della Volpaia (quota 202).
In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del
Torrente Chiani segue il sentiero che scende verso sud e
passa per la Casella (quota 230), Casa San Gregorio (quota
290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero
che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo ed
infine incrocia un corso d’acqua affluente del Rio di
Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in
direzione nord e alla confluenza con il Rio di Poreale,
risale quest’ultimo sino ad incrociare a quota 484 il
sentiero che porta a Case Mealla.
Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad incontrare a
quota 544 la strada statale Umbro – Casentinese n. 71 e in
direzione sud – ovest discende sulla medesima sino alla
frazione Bagni.
All’uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero
che, in direzione nord – est, passando per il Podere Santa
Maria arriva al Torrente Chiani, lo attraversa e sempre
seguendo tale sentiero, che costeggia il Torrente Chiani,
attraverso il Rio Secco, il Fosso della Chiericciola,
prosegue attraversando la contrada Mazzochino e giunge a
Marrano Nuovo.
Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di
giungervi, all’altezza di Villa Laura, segue la via che
conduce, in direzione sud – est, a San Bartolomeo, da qui
prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone,
Casa Mova, Casa dei Frati fino al Fosso della Capretta, che
attraversa all’altezza di Casa Bianca.
Costeggiando il Fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e
la strada vicinale, raggiunge Casa Bianca (quota 382) e di
qui, proseguendo, si congiunge a quota 322 con la strada che
porta all’Osteria della Padella e prosegue lungo questa
strada fino al bivio per San Giorgio, prende la strada
statale Orvietana n. 79 – bis, in direzione est ed in
prossimità del km 10,000 a quota 550 prende la via che
attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il
Pegno, Podere Grotte Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui
risale verso nord per la strada che lambendo la località
Prati e attraverso il Podere Ischia, raggiunge il Fosso dei
Grottoni, segue questo corso d’acqua fino alla confluenza
nel Fiume Tevere e risale quindi il corso del fiume.
In prossimità del Fosso Pianicello prende in direzione nord
il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa
per la quota 245, costeggia ad ovest il Poggio e prosegue
sempre verso nord fino al Podere il Colle (quota 337),
prosegue sempre lungo il sentiero di quota 380 e 390 e
quindi piegando verso est raggiunge quota 457 dove segue la
strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato
scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il
limite di confine della provincia che segue nella stessa
direzione fino al Tevere.
Risale il Fiume Tevere fino ad incontrare il Fosso
Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest’ultimo
prende il sentiero che, in direzione sud – ovest, passa per
le quote 304, 398, 460, 467 e 494, attraversa la Valle
Spinosa e raggiunge l’edicola dedicata a San Sebastiano
sulla strada che conduce a Civitella del Lago.
Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte
dell’Argentario, superato di poco il ponte a quota 308,
prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i
Poderi Casanova e le località San Giorgio, Campo della
Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a quota 463,
all’altezza di Podere Pantano, la strada che conduce a
Montecchio.
Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo
prosegue per la via che conduce a Sant’Angelo, lo supera
sino ad incrociare il Fosso della Bandita, che discende sino
ad incontrare, per seguirla, la strada che conduce a
Tenaglie.
Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato
questo centro abitato e passato per il Ponte della Stretta
segue, sempre verso sud, la strada che costeggia Monte
Civitella e Poggio San Biagio, sino ad incrociare il Fosso
Porcianese, discende lungo il medesimo e successivamente
lungo il Fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Fiume
Tevere, risale il Fiume Tevere fino alla confluenza del
Fosso Montecalvello.
Risale quindi questo corso d’acqua sino al suo incrocio con
la strada che conduce a Graffignano (quota 91).
Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino
ad incrociare quella che conduce a Civitella d’Agliano,
prosegue lungo quest’ultima in direzione di Civitella d’Agliano
e superato km 24,000 prende verso nord – ovest il sentiero
che passa tra le località Morro della Chiesa e Tonti.
Segue questo sentiero che attraversa il Rio Chiaro (quota
214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in
prossimità del km 8,000 la strada che da San Michele in
Teverina porta a Civitella d’Agliano.
Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di
san Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa
Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoreggio.
Attraversa Bagnoreggio e sempre sulla stessa strada
raggiunge in direzione nord Porano.
Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue
per tale strada, verso nord, fino a raggiungere la strada
statale Umbro – Casentinese n. 71 in prossimità di Case
Buonviaggio.
Segue tale strada n. 71 sino a Villa Nuova (quota 484) e di
qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello),
500 (San Giovanni) fino a quota 530 sulla strada che
attraverso Pian Rosato porta a San Quirico, segue tale
strada fino a quota 521 per poi prendere il sentiero che, in
direzione ovest, porta a La Ceppa, la supera e all’incrocio
del sentiero che il Fosso del Piscino segue, in direzione
nord – ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio ed
Orvieto, fino al Fosso della Vena,
Risale quindi questo corso d’acqua sino ad incrociare il
sentiero (quota 510) lungo il quale prosegue passando per le
quote 516 e 514 fino a raggiungere Casa Acquaviva.
Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il Fosso di
Sant’Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere
la strada per Podere Molare II, prima di giungere a questo
segue il corso d’acqua che incrocia sino alla sua confluenza
in prossimità della così detta Ripa che limita l’altopiano
della piana di Orvieto.
Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi
seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera
passando al di fuori del centro abitato, prosegue poi per la
strada di Monte Rubiaglio fino alla variante a valle
dell’abitato.
B) Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Orvieto”
designabile con la menzione “classico” devono essere
prodotte nella zona di origine più antica che comprende in
tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:
Orvieto Allerona Baschi
Castel Giorgio Castel Viscardo Montecchio
Porano
in provincia di Terni.
Tale zona. Come da decreto ministeriale 23/10/1931,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15/12/1931, è
così delimitata:
destra del Torrente Paglia:
dalla confluenza del Torrente Ritorto sul Paglia, il confine
risale il corso del Torrente Paglia ed il suo piccolo
affluente di destra denominato Fosso delle Prese, fino ad
incontrare alla strada che sale a Castel Viscardo.
Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra
la così detta Ripa, che limita l’altopiano vulcanico
sovrastante (lato sud – ovest) alla Piana di Orvieto.
La ripa segna il confine sino al Ponte del Marchese e di
qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoreggio sino al
confine tra le province di Terni e Viterbo, seguendo questo
confine sino all’incrocio con il Fosso Funcello a nord di
Catiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull’altipiano,
torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e
quindi il confine giunge al Fiume Tevere poco dopo la
confluenza con il Torrente Paglia.
Sinistra del Torrente Paglia
Il confine dallo sbocco del Torrente Ritorto (a valle del
ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona)
attraversando il Fosso della Sala, si porta a Castello Sala,
costeggia la strada Ficulle – Orvieto e tocca Bagni, da qui
tocca Pian della Casa e scende al Torrente Chiani in
contrada San Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto
San Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra in
contrada Capretta la strada Orvieto – Prodo, raggiunge
Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il Fosso
del Molinetto, il Fosso Ramali e va a finire nel Fiume
Tevere di fronte a Salviano.
Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i
terreni cretacei del Lias sino a Montecchio.
Da qui, per il Fosso di Carnano che si getta nel Fiume
Tevere, da tale confluenza si risale il Tevere sino ad
incontrare il Torrente Paglia, dove si chiude la
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Orvieto”
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni
di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente
soleggiati.
L’altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i
100 e 500 metri s.l.m.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere
inferiore a: 3.000 ceppi/ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ possibile comunque l’introduzione di sesti di impianto e
forme di allevamento che tendono al miglioramento della
qualità.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata
per la produzione del vino a d.o.c. “Orvieto” non deve
essere superiore a:
“Orvieto” anche classico 11,00 tonn/ettaro
“Orvieto superiore” anche classico 8,00 tonn/ettaro
Per la tipologia “vendemmia tardiva” la produzione massima
di uva in coltura specializzata, parzialmente appassita, non
deve essere superiore alle:
7,00 tonn/ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Orvieto” devono
essere riportati nei limiti sopra indicati attraverso
un’accurata cernita delle uve, fermi restando le rese
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non
hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua, deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a DOC “Orvieto”
devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
“Orvieto” anche classico 10,50% vol.
“Orvieto superiore” anche classico 11,50% vol.
Diversamente le uve destinate alla produzione della
tipologia “vendemmia tardiva” devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a:
13,00%
e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla
produzione del vino qualificato “vendemmia tardiva” deve
avvenire non prima del 1 Ottobre dell'anno di
produzione delle uve.
Art 5 Le operazioni di
vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Orvieto”, anche nella tipologia “superiore”, di
affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato
rettificato, dello stesso, devono essere effettuate
nell’ambito della zona di produzione delimitata dall’art. 3
lettera a).
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli
interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni
Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della DOC
“Orvieto”, anche nella tipologia “superiore”, le operazioni
di vinificazione al di fuori della zona di origine a
condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende
singole e/o associate, con cantine o stabilimenti situati
nelle province di Terni e di Viterbo, che già vinificavano
al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale
12/10/1992.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a DOC “Orvieto classico”, anche nella
tipologia “superiore”, di affinamento e di eventuale
dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato,
dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito della
zona di produzione delimitata dall’art. 3 lettera b), e
nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi
parzialmente in tale zona.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli
interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni
Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente
comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione
dei vini a DOC “Orvieto classico” anche nella tipologia
“superiore”, a quelle aziende singole e/o associate site al
di fuori della predetta zona di vinificazione purché
dimostrino di aver vinificato con continuità le uve
provenienti dalla zona di produzione del vino a DOC “Orvieto
classico”, al momento dell’entrata in vigore del decreto
ministeriale 12/10/1992, in cantine o stabilimenti situati
nelle province di Terni e di Viterbo.
E’ altresì, in facoltà del Ministero per le politiche
agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, in
deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il
parere delle regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana,
qualora interessata, l’affinamento e la dolcificazione dei
vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto classico”, anche nelle
tipologie “superiore”, “amabile”, “abboccato” e “dolce”, a
quelle aziende singole e/o associate purché dimostrino di
avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con
continuità nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale 12/10/1992, in cantine o
stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e Toscana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche consentite dalle normative vigenti atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia “vendemmia tardiva” la resa massima
dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 65%,
qualora superi questo limite, ma non il 70%, l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
La qualifica “superiore” può essere usata per designare i
vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto classico” provenienti da uve
che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di
11,50% vol.
come previsto dall’art. 4 e che vengano immessi al consumo
dopo il:
1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle
uve
Art 6
I vini a DOC “Orvieto” all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Orvieto”
“Orvieto classico”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, dal delicato retrogusto amarognolo, oppure
abboccato, amabile o dolce, fine e delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Orvieto superiore”
“Orvieto classico superiore”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, dal delicato retrogusto amarognolo, fine ed
elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,00 g/l;
“Orvieto vendemmia tardiva”
“Orvieto classico vendemmia tardiva”:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
profumo: gradevole;
sapore: dolce e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00%;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
per la tipologia “vendemmia tardiva” prima
dell’imbottigliamento può avvenire una lenta fermentazione
che si attenua nei mesi freddi.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
I vini a DOC “Orvieto” in tutte le tipologie, ove sottoposti
al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono
rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC
“Orvieto” la qualificazione “classico” è riservata al vino
proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata
dall’art. 3 lettera B), e vinificate nell’ambito della
relativa zona di vinificazione specificata all’art. 5 del
presente disciplinare.
La qualificazione “classico” deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati
per la denominazione di origine controllata “Orvieto”.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Orvieto”
è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, riserva, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, podere, fattoria,
tenuta, cascina ed altri termini similari, sono consentite
in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dalla
normativa vigente.
Art 8
I vini a DOC “Orvieto” e “orvieto classico”
immessi al consumo con la qualifica “superiore” devono
essere confezionati in bottiglie di capacità non superiore a
litri 1,500, chiuse con tappo di sughero, raso bocca.
Il tappo a vite è ammesso per le bottiglie di capacità pari
o inferiore a litri 0,375.
Per i vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto classico” con
esclusione delle tipologie “superiore”, è consentito
l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla
vigente normativa in materia.
Sulle bottiglie contenenti i vini a DOC “Orvieto” e “Orvieto
classico” anche con la qualifica “superiore”, deve figurare
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. |
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