|
Art 1
La indicazione geografica tipica “Osco o
Terra degli Osci”, accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di produzione, è
riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Valle Peligna” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Osco o Terra degli Osci” bianchi, rossi e
rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a
bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Campobasso.
I vini ad IGT “Osco o terra degli Osci” con la
specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Campobasso, è riservata ai
vini ottenuti da uve a bacca di colore analogo provenienti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Campobasso,
fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Osco o Terra degli Osci” con la
specificazione di uno dei vitigni a bacca bianca di cui al
presente articolo possono essere prodotti anche nella
tipologie frizzante e passito.
I vini ad IGT “Osco o Terra degli Osci” con la
specificazione di uno dei vitigni a bacca rossa di cui al
presente articolo possono essere prodotti anche nella
tipologia frizzante, e se vinificati in rosso alla tipologia
novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Osco o Terra degli Osci” comprende l’intero
territorio amministrativo della provincia di Campobasso.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Osco o Terra degli Osci” bianco, rosso e rosato, non
deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Osco o Terra degli Osci” con la specificazione del
vitigno, non deve essere superiore a:
18,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Osco o
Terra degli Osci” seguita o meno dal riferimento del
vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
Osco o Terra degli Osci bianco 9,00% vol.;
Osco o Terra degli Osci rosso 10,00% vol.;
Osco o Terra degli Osci rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione del passito che non deve essere
superiore al 50%.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione della IGT
“Osco o Terra degli Osci passito” è consentito un leggero
appassimento sulla pianta o su graticci.
Art 6
I vini ad IGT “Osco o Terra degli Osci”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Osco o Terra degli Osci bianco 10,00% vol.;
Osco o Terra degli Osci bianco frizzante 10,00% vol.;
Osco o terra degli Osci rosso 10,50% vol.;
Osco o terra degli Osci novello 11,00% vol.;
Osco o terra degli Osci rosso frizzante 10,00% vol.;
Osco o terra degli Osci rosato 10,50% vol.;
Osco o terra degli Osci rosato frizzante 10,00% vol.;
Osco o terra degli Osci passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Osco o terra degli Osci” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Osco o Terra degli Osci” può essere utilizzata come
ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti,
coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel
precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti
dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i
requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
|