portale internet  di informazione e promozione delle aziende vinicole italiane

 

 
Homepage
indice disciplinari
produttori
elenco aziende

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PAESTUM
I.G.T.

PAESTUM
I.G.T.
D.M. 22/Novembre/1995
Modificato D.M. 9/Aprile/1996

Art 1
 La indicazione geografica tipica “Paestum”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art 2
 La IGT “Paestum” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Paestum” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno.
I vini ad IGT “Paestum” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Coda di Volpe
Fiano
Greco
Moscato bianco
Piedirosso
Primitivo
Sciascinoso
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno, fino ad un massimo del 15%.

Art 3
 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Paestum” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Acropoli Albanella Alfano Altavilla Silentina
Aquara Ascea Bellosguardo Camerata
Campora Cannalonga Capaccio Casaleto Spartano
Casalvelino Caselle in Pittari Castelcivita Castellabate
Castelnuovo Cilento Castel San Lorenzo Celle di Bulgaria Centola
Ceraso Cicerale Controne Corleto Monforte
Cuccaro Vetere Felitto Futani Gioi Cilento
Giungano Ispani Laureana Cilento Laurino
Lustra Magliano Vetere Moio della Civitella Montano Antilia
Montecorice Monteforte Cilento Morigerati Novi Velia
Ogliastro Cilento Omignano Orria Ottali
Perdifumo Perito Petina Piaggine
Pisciotta Pollica Postiglione Prignano Cilento
Roccadaspide Roccagloriosa Rofrano Roscigno
Rutino Sacco Salento San Giovanni a Piro
San Mauro Cilento San Mauro la Bruca Santa Marina S. Angelo a Fasanella
Sapri Serramezzana Serre Sessa Cilento
Sicignano degli Alburni Stella Cilento Stio
Torchiara Torre Orsaia Tortorella Trentinara
Valle dell’Angelo Vallo della Lucania Vibonati
in provincia di Salerno.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Paestum” non deve essere superiore a:
Paestum bianco 14,00 tonnellate/ettaro
Paestum bianco con vitigno 13,00 tonnellate/ettaro
Paestum rosso e rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Paestum rosso e rosato con vitigno 11,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Paestum” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Paestum bianco 9,50% vol.;
Paestum rosso 10,00% vol.;
Paestum rosato 10,00%.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.

Art 5
 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.

Art 6
 I vini ad IGT “Paestum”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Paestum bianco 10,00% vol.;
Paestum rosso 10,50% vol.;
Paestum rosato 10,50% vol.;
Paestum rosso, rosato e bianco frizzante 10,50% vol.;
Paestum novello 11,00% vol.;
Paestum passito 15,00% vol.

Art 7
Alla IGT “Paestum” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Paestum” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende consigliate

         

contatti

 

Adesione al portale

 

aziende  inserite


 
VINI-ITALIA.IT - OLI-ITALIA.IT  TIPICODITALIA.IT - DORMIREINITALIA.COM  ISAPORIDISICILIA.COM ART1.IT D0C.IT - D0CG.IT

partita iva 00732490891

© Art Advertising

NOTE LEGALI

Vini d'Italia Art Advertising non è collegato alle aziende ed ai siti recensiti e non si assume responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti