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Art 1
La indicazione geografica tipica “Paestum”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Paestum” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
I vini ad IGT “Paestum” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Salerno.
I vini ad IGT “Paestum” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Aglianico
Barbera
Coda di Volpe
Fiano
Greco
Moscato bianco
Piedirosso
Primitivo
Sciascinoso
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore
analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Salerno,
fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Paestum” comprende l’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Acropoli Albanella Alfano Altavilla Silentina
Aquara Ascea Bellosguardo Camerata
Campora Cannalonga Capaccio Casaleto Spartano
Casalvelino Caselle in Pittari Castelcivita Castellabate
Castelnuovo Cilento Castel San Lorenzo Celle di Bulgaria
Centola
Ceraso Cicerale Controne Corleto Monforte
Cuccaro Vetere Felitto Futani Gioi Cilento
Giungano Ispani Laureana Cilento Laurino
Lustra Magliano Vetere Moio della Civitella Montano Antilia
Montecorice Monteforte Cilento Morigerati Novi Velia
Ogliastro Cilento Omignano Orria Ottali
Perdifumo Perito Petina Piaggine
Pisciotta Pollica Postiglione Prignano Cilento
Roccadaspide Roccagloriosa Rofrano Roscigno
Rutino Sacco Salento San Giovanni a Piro
San Mauro Cilento San Mauro la Bruca Santa Marina S. Angelo
a Fasanella
Sapri Serramezzana Serre Sessa Cilento
Sicignano degli Alburni Stella Cilento Stio
Torchiara Torre Orsaia Tortorella Trentinara
Valle dell’Angelo Vallo della Lucania Vibonati
in provincia di Salerno.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Paestum” non deve essere superiore a:
Paestum bianco 14,00 tonnellate/ettaro
Paestum bianco con vitigno 13,00 tonnellate/ettaro
Paestum rosso e rosato 12,00 tonnellate/ettaro
Paestum rosso e rosato con vitigno 11,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Paestum”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Paestum bianco 9,50% vol.;
Paestum rosso 10,00% vol.;
Paestum rosato 10,00%.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione del passito che non deve essere
superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Paestum”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Paestum bianco 10,00% vol.;
Paestum rosso 10,50% vol.;
Paestum rosato 10,50% vol.;
Paestum rosso, rosato e bianco frizzante 10,50% vol.;
Paestum novello 11,00% vol.;
Paestum passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Paestum” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Paestum” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |