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Art 1
La denominazione di origine controllata “Pagadebit
di Romagna” è riservata al vino bianco delle seguenti tipologie, che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione:
Pagadebit di Romagna secco
Pagadebit di Romagna amabile
Pagadebit di Romagna frizzante
Art 2
Il vino a DOC “Pagadebit di Romagna” deve essere
ottenuto dal seguente vitigno:
Bombino bianco minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di
altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la
regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti nella misura massima
del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Brisighella Casola Valsenio Castelbolognese Faenza
Riolo Terme
In provincia di Ravenna
Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è dato
dalla strada statale n. 9, via Emilia.
Bertinoro Borghi Castrocaro Terra del Sole
Cesena Dovadola Forlì Forlimpopoli
Longiano Meldola Montiano Predappio
Roncofreddo Savignano al Rubicone Sogliano al Rubicone
In provincia di Forlì-Cesena
Il limite a valle per i comuni di Bertinoro, Cesena, Forlì,
Forlimpopoli, Longiano, Savignano al Rubicone è il seguente:
Bertinoro:
strada statale n. 9 via Emilia;
Cesena:
dall’incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9
via Emilia si segue detta strada statale fino ad incontrare la
strada provinciale n. 51 che porta sino a San Vittore. Poi per via
San Vittore ex 71 fino alla frazione San Carlo. Indi per via
Castiglione, via Roversano San Carlo; via comunale Roversano, via IV
Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9. Si
prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad
incontrare la via Ca’ Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte
sino al confine con il comune di Longiano.
Forlì:
dal confine con il comune di Faenza sulla via Emilia, si segue il
rio Cosina sino al ponte della Bariletta sulla via del Passo, indi
per la stessa via del Passo sino ad incontrare la via Castel Leone
che si percorre totalmente. Quindi per via Ossi sino a Villagrappa,
poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada
statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole.
Quindi si ritorna verso Forlì dopo aver percorso via Ladino, per la
strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell’Appennino
(strada statale n. 9 ter) che si segue attraversando San Martino in
Strada. Nei pressi dell’uscita dal paese si imbocca la via Monda,
indi per via Crocetta sino all’incrocio con la strada statale del
Bidente n. 810,
km 4,100, che si segue fino ad incontrare la strada provinciale n.
37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro
sul fiume Ronco.
Forlimpopoli:
dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada
provinciale n. 37, si segue quest’ultima in direzione di
Forlimpopoli sino ad incontrare il rio Ausa, che si segue sino a
ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli.
Longiano:
dall’incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si
prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta
passando per Ca’ Turchi e Ca’ Von Willer. Indi per via Massa, che
passando per le frazioni Massa, Bolignano, La Crocetta conduce fino
al confine con il comune di Savignano al Rubicone in località Ca’
Ugolini.
Savignano al Rubicone:
dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue
detto confine indi via Scodella, via (vecchia) Rio Salto sino ad
incontrare il confine di comune con Sant’Arcangelo di Romagna, dopo
aver percorso la via Seibelle J.
Coriano Misano Adriatico Morciano di Romagna Poggio Berni Rimini
Sant’Arcangelo di Romagna San Clemente San Giovanni in Marignano
Torriana Verucchio
In provincia di Rimini.
Il limite a valle per i comuni di Misano Adriatico, Rimini,
Sant’Arcangelo di Romagna è il seguente:
Misano Adriatico:
dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue
per quest’ultima sino alla via Grotta, poi per via Fontacce sino ad
incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoletto). Indi
per quest’ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via San
Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano
Adriatico e San Giovanni in Marignano;
Rimini:
dal confine con il comune di Sant’Arcangelo di Romagna sulla statale
via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare
l’autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il
confine con il comune di Riccione;
Sant’Arcangelo di Romagna:
dal confine con il comune di Savignano sulla via Seibelle J. si
prosegue per detto confine, in direzione Canonica sino ad incontrare
la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica,
strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune che
si segue fino al fiume Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un
nuovo incontro con il confine del comune.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Pagadebit di Romagna”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi impianti la densità minima di piante non dovrà essere
inferiore a:
2.500 ceppi/ettaro
Non possono essere iscritti all’albo di cui all’art. 10 del D.P.R.
12/Luglio/1963, n. 930, i vigneti situati sui terreni aventi una
altitudine superiore ai metri 400 sul livello del mare e impiantati
in terreni umidi o male esposti.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vino a DOC
“Pagadebit di Romagna” non deve essere superiore ai
14,00 t/Ha.
di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, purché la produzione non superi
del 20% il limite massimo sopra indicato, la resa dovrà essere
riportata attraverso un’accurata cernita delle uve.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa dell’uva in vino superi il limite sopra riportato,
la eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3, secondo gli usi tradizionali della zona stessa.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito
dell’intero territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol.
Art 6
Il vino a DOC “Pagadebit di Romagna”, nei tipi
secco e amabile, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
Pagadebit di Romagna secco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere, massimo: 4,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.
Pagadebit di Romagna secco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato, gradevolmente
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.
Pagadebit di Romagna amabile:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica effettiva minima: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere massimo: 40,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.
Pagadebit di Romagna amabile frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, fresco, deliziosamente frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere massimo: 40,00 gr/l.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.
Art 7
L’uso della sottodenominazione aggiuntiva “Bertinoro” per
il vino a DOC “Pagadebit di Romagna” è riservato al prodotto
ottenuto da uve raccolte e vinificate in quella parte del territorio
del comune di Bertinoro (provincia di Forli) che ricade nella zona
di produzione delimitata all’art. n. 3 e che assicurano al vino
una gradazione alcolica minima naturale di 11,50%
All’atto dell’immissione al consumo il vino a DOC “Pagadebit di
Romagna Bertinoro” deve avere le seguenti caratteristiche:
Pagadebit di Romagna Bertinoro secco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico, di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere, massimo: 4,00 gr/l.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro secco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico di biancospino;
sapore: secco, erbaceo, fresco, armonico, delicato, gradevolmente
frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro amabile:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: caratteristico di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, armonico, gradevole, delicato;
gradazione alcolica effettiva minima: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere massimo: 40,00 gr/l.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
Pagadebit di Romagna Bertinoro amabile frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: caratteristico di biancospino;
sapore: amabile, erbaceo, fresco, deliziosamente frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori da svolgere massimo: 40,00 gr/l.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali di
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Art 8
La denominazione di origine controllata “Pagadebit
di Romagna” può essere utilizzata per designare i vini frizzanti
naturali ottenuti con osti i vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti previsti nel presente disciplinare.
Le operazioni di preparazione del tipo “frizzante”, nonché le
operazioni di imbottigliamento, debbono essere effettuate
nell’ambito dei territori delle province di Forli, Ravenna e Rimini.
Nella presentazione e designazione del vino a DOC “Pagadebit di
Romagna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: scelto, extra, superiore, fine, riserva, vecchio,
selezionato e similari.
Nella designazione dei vini a DOC “Pagadebit di Romagna”può essere
utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal
relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la
vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o
nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome, deve
essere riportata in etichetta in caratteri e dimensioni uguali o
inferiori al carattere utilizzato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: fattoria, viticoltore, cascina, tenuta,
podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a fattorie e
vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal DM
22/Aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino a DOC “Pagadebit
di Romagna” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione,
veritiera e documentabile.
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