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Art. 1.
Denominazioni e vini
La denominazione d'origine controllata
"Moscato di Pantelleria" e' riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.
La denominazione d'origine controllata
"Passito di Pantelleria" e' riservata al vino che risponde
alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.
La denominazione d'origine controllata
"Pantelleria" e' riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Moscato liquoroso, Moscato spumante,
Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco,
anche frizzante.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui al precedente art. 1 devono
essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno zibibbo.
Per il solo tipo bianco, anche frizzante,
possono concorrere alla produzione uve provenienti dai
vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal
vitigno zibibbo, dai vitigni a bacca bianca delle varietà
raccomandate e autorizzate per la provincia di Trapani in
misura non superiore al 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di provenienza delle uve atte
alla produzione dei vini a denominazione d'origine
controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di
Pantelleria" e "Pantelleria" comprende esclusivamente i
terreni vocati alla qualità dell'intera isola di
Pantelleria, in provincia di Trapani.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1
devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la
densità dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a
2.000 in coltura specializzata.
I sesti di impianto e le forme di
allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e
del vino.
La regione Sicilia puo' consentire
diverse forme di allevamento qualora siano tali da
migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti
negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro e
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono
rispettare i seguenti parametri:
|
Vino |
Produzione uva t/ettaro |
Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo %vol. |
|
"Moscato di
Pantelleria" |
10 |
12 |
|
"Passito di
Pantelleria" |
10 |
12 |
|
"Pantelleria"
Moscato liquoroso
|
10 |
12 |
|
"Pantelleria"
Moscato spumante
|
10 |
10 |
|
"Pantelleria"
Moscato dorato
|
10 |
13 |
|
"Pantelleria"
Passito liquoroso
|
10 |
12 |
|
"Pantelleria"
Zibibbo dolce |
10 |
10 |
|
"Pantelleria"
Bianco e Frizzante
|
10 |
11 |
Per i vigneti in coltura promiscua la
produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata
alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Alle rispettive rese di cui sopra
dovranno essere riportate, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, purché la produzione non superi del 20% i limiti
suddetti. Qualora venga superato anche tale ultimo limite,
tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione
d'origine controllata.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi
compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei
tipi liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di
Pantelleria.
Le operazioni di spumantizzazione e
frizzantatura devono essere effettuate all'interno del
territorio amministrativo della regione autonoma della
Sicilia.
L'imbottigliamento dei vini "Moscato di
Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve avvenire
all'interno della zona di vinificazione.
In deroga, il Ministero delle politiche
agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione
Sicilia, può consentire l'imbottigliamento dei vini
anzidetti anche al di fuori della zona sopra indicata,
purché gli interessati che ne fanno domanda abbiano
stabilimenti situati all'interno del territorio
amministrativo della regione autonoma della Sicilia e
dimostrino di avere eseguito l'imbottigliamento di tali vini
da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione. L'ammissione a tale deroga e'
comunicata agli ispettorati repressione frodi e alle camere
di commercio competenti per territorio.
L'imbottigliarnento dei vini
"Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato
dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce e bianco, anche
frizzante, deve avvenire all'interno del territorio
amministrativo della regione autonoma della Sicilia.
Qualora le uve di uno stesso vigneto
vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi
previsti dall'art. 1 devono essere rispettati tutti i
requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve
destinate separatamente ad una data tipologia sia per le
rimanenti uve destinate ad altra tipologia.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1
devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie
e nazionali in materia.
In particolare la tipologia Moscato
dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:
essere stato elaborato direttamente dai
produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;
provenire da vigneti entrati in
produzione da più di tre anni alla data del 1o settembre di
ogni anno;
derivare da mosti con un contenuto minimo
naturale iniziale in zucchero di 250 gr per litro,
eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve
con uno dei metodi ammessi dalla relativa normativa in
vigore;
essere ottenuto, senza altro
arricchimento, mediante addizione di alcole di origine
viticola corrispondente in alcol puro al 5% minimo del
volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle
seguenti proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o
40% del tenore alcolico volumico totale del prodotto finito
rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con
l'equivalente del tenore in alcol potenziale, calcolato
sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr di
zucchero residuo per litro;
avere un titolo alcolometrico complessivo
minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed una
ricchezza zuccherina minima di 100 gr per litro;
essere stato aggiunto obbligatoriamente
dell'alcole di origine viticola in una o al massimo due
volte nella cantina del produttore.
I vini "Moscato di Pantelleria" e
"Passito di Pantelleria", devono provenire da uve sottoposte
in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad
appassimento al sole. E' consentita la protezione delle uve
da eventuali intemperie. Per tali vini e' escluso qualsiasi
arricchimento del mosto o del vino, tranne l'eventuale
aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni anno, di uva
appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri
del 60%.
I tipi Moscato liquoroso e Passito
liquoroso devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto
o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente
appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed
attrezzature permessi dalla normativa in materia.
Per l'ottenimento di tali vini deve
essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta
obbligatoria di alcole di origine viticola da effettuarsi
durante o dopo la fermentazione e per il Passito liquoroso
l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione
massima in zuccheri del 60%.
Nella vinificazione delle uve sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti
atte a conferire ai vini derivati le loro peculiari
caratteristiche e l'arricchimento e' consentito, per i tipi
non espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle
condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali,
ferme restando le rese vino- ettaro di cui a questo stesso
disciplinare.
La resa massima dell'uva in vino e la
produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni eventuale
pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole
di origine viticola per i tipi ove e' prevista, devono
essere rispettivamente i seguenti:
|
Vino |
Resa uva fresca/vino % |
Litri vino/ettaro |
|
"Moscato di
Pantelleria" |
60 |
6.000 |
|
"Passito di
Pantelleria" |
40 |
4.000 |
|
"Pantelleria"
Moscato liquoroso
|
60 |
6.000 |
|
"Pantelleria"
Moscato spumante |
70 |
7.000 |
|
"Pantelleria"
Moscato dorato |
50 |
5.000 |
|
"Pantelleria"
Passito liquoroso
|
50 |
5.000 |
|
"Pantelleria"
Zibibbo dolce |
70 |
7.000 |
|
"Pantelleria"
Bianco e Frizzante
|
70 |
7.000 |
Qualora la resa uva fresca/vino superi i
rispettivi limiti di cui sopra di non oltre il 5%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Il vino "Passito di Pantelleria" non può
essere immesso al consumo prima del 1o luglio dell'anno
successivo alla vendemmia.
Il tipo "Pantelleria" Passito liquoroso
non può essere immesso al consumo prima del 1o febbraio
dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono
rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle
seguenti caratteristiche:
"Moscato di Pantelleria" colore: giallo
tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico di moscato;
profumo: caratteristico, fragrante di
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 15% di cui almeno l'11% svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 1,4 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
"Passito di Pantelleria" colore: giallo
dorato, talvolta tendente all'ambra;
sapore: dolce, aromatico, gradevole;
profumo: fragrante, caratteristico di
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 20% di cui almeno il 14% svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo:32 g/l.
"Pantelleria" Moscato liquoroso colore:
giallo più o meno intenso;
sapore: aromatico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 21% di cui almeno il 15% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Moscato spumante spuma:
fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
sapore: dolce, tipico di moscato;
profumo: caratteristico di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 12% di cui almeno il 6% svolto;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
"Pantelleria" Moscato dorato colore:
giallo dorato più o meno intenso;
sapore: caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 21,5% di cui almeno il 15,5% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
"Pantelleria" Passito liquoroso colore:
giallo dorato più o meno intenso talvolta tendente
all'ambra;
sapore: dolce, vellutato;
profumo: intenso, caratteristico di
moscato;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 22% di cui almeno il 15% svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l.
"Pantelleria" Zibibbo dolce colore:
giallo dorato più o meno intenso;
sapore: dolce, caratteristico di moscato;
profumo: gradevole, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 10% di cui ancora da svolgere non meno di un terzo
degli zuccheri riduttori totali;
pressione e CO?2: fino a 1,7 bar;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.
"Pantelleria" Bianco, anche Frizzante
colore: paglierino più o meno intenso;
sapore: armonico, più o meno morbido,
talvolta frizzante;
profumo: gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare
con proprio decreto i limiti su riportati per l'acidità' e
l'estratto secco.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e
presentazione
Nell'etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", "classico",
"riserva" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sono consentite altresì le menzioni
facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali
pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni
geografiche e toponomastiche di unità amministrative,
frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali
provengono le uve e' consentito soltanto in conformità alla
normativa in materia.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi
e i nomi aziendali, possono essere riportate
nell'etichettatura in caratteri tipografici non più grandi o
evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine
dei vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria"
e "Pantelleria", salve le norme generali più restrittive.
Le menzioni Moscato liquoroso, Moscato
spumante, Moscato dorato, Passito liquoroso, Zibibbo dolce,
bianco e frizzante, vanno riportate in etichetta sotto la
denominanzione d'origine controllata.
Nell' etichettatura dei vini "Moscato di
Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" e' consentito
riportare in etichetta - vino ottenuto da uve appassite al
sole.
Nell'etichettatura dei vini di cui
all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve
e' obbligatoria per i tipi "Moscato di Pantelleria",
"Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" Passito liquoroso.
Art. 8.
Confezionamento
I vini "Moscato di Pantelleria", "Passito
di Pantelleria", "Pantelleria" Moscato liquoroso,
"Pantelleria" Moscato dorato e "Pantelleria" Passito
liquoroso debbono essere immessi al consumo esclusivamente
in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro
materiale consentito, ad esclusione dei tappi metallici,
delle seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,000 e 1,500
litri. |