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G.U. Repubblica italiana n. 200
del 26 Agosto 1993. Decreto ministero Agricoltura e Foreste
del 2 agosto 1993
Denominazione di origine controllata dei vini "Parrina"
Ha sostituito il Dpr 11 agosto 1971 (modificato dal Dpr 11
luglio 1986).
Modificato dal D.m. 12 gennaio 1994, dal D.m. 8 settembre
1997.
Rettifica G. U. n. 276 del 26 novembre 1997.
Disciplinare di produzione
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Parrina è riservata
ai vini rossi, bianchi e rosati, che rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
I vini 'Parrina" rosso e rosato devono essere ottenuti da
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione varietale: Sangiovese: almeno il 70%; possono
concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici,
raccomandati o autorizzati nella provincia di Grosseto,
presi da soli o congiuntamente per la restante parte.
Il vino "Parrina" bianco deve essere ottenuto da vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
varietale:
Trebbiano toscano (Procanico): dal 30 al 50%; Ansonica e/o
chardonnay: dal 30 al 50%; possono concorrere altri vitigni
a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per
la provincia di Grosseto, presi da soli o congiuntamente
fino a un massimo del 20%.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende parte del territorio comunale di Orbetello
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla Fornace Bartolini sita nei pressi della
stazione ferroviaria di Albinia la linea di delimitazione
segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74
fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della
località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota
6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale
che conduce alla fattoria La Polverosa per raggiungere al km
6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver
costeggiato il limite orientale del campo di aviazione.
Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando a
destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14
in prossimità della sorgente del fosso Magione. Dalla quota
14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le
pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio
Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a raggiungere la strada
poderale che collega il Priorato con la Torretta. Da detta
strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una
linea spezzata che tocca - prima verso sud e poi verso ovest
- le quote 99, 166, 153,174 (Poggio della Fata), 165,154, 77
(Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana
presso il casale Terra Nuova e successivamente al casale
Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per
Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino a incontrare
la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per
poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma,
che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa dalla
suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini,
punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Parrina" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti
di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. È
vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva
ammessa per la pro-duzione dei vini a denominazione di
origine con-trollata "Parrina" rosso e rosato non deve
essere superiore a q.Ii 90 di uve per ettaro in coltura
specializzata e per la produzione del vino "Parrina' bianco
non deve essere superiore a q.li 100 di uve per ettaro in
coltura specializzata. A tali limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo. La Regione
Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione
di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve
destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata "Parrina" rosso, rosato
e bianco un titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo minimo dell' 11% e per la tipologia riserva un
titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo
del 12%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona
di produzione delimitata al precedente articolo 3. Tuttavia,
tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero
territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio. La resa
massima delle uve in vino per tutti i tipi della
denominazione di origine controllata "Parrina" non deve
essere superiore al 70%. Oualora la resa uva-vino superi il
limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata. La vinificazione della
tipologia rosato dovrà avvenire con breve contatto con le
parti solide e sgrondatura soffice. Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti,
tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
Il vino "Parrina" rosso riserva deve essere sottoposto a un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di
cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in
bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1°
novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino "Parrina"
rosso non può essere immesso al consumo prima del1° Giugno
successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Il vino Parrina rosso all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino
odore: delicato, gradevole
sapore: asciutto, armonico, vellutato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
acidità totale minima: 5 per mille
estratto secco netto minimo: 20 per mille
Il vino Parrina bianco all'atto dell' immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino leggermente dorato
odore: vinoso fine profumato persistente
sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo
titolo: alcolometrico volumico totale minimo 11,5 %
acidità totale minima: 5 per mille
estratto secco netto minimo: 16 per mille
Il vino Parrina rosato all'atto dell' immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosato brillante
odore: delicato con caratteristiche eleganti
sapore: asciutto rotondo fresco armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%
acidità totale minima 5 per mille
estratto secco netto minimo 17 per mille
Il vino Parrina rosso riserva deve avere all' atto dell'
immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
colore rosso rubino tendente al granato
odore profumo intenso bouquet pieno e complesso
sapore asciutto austero notevole carattere
titolo alcolometrico volumico totale minimo 125%
acidità totale minima 5 per mille
estratto secco netto minimo 23 per mille
È facolta del ministro delle Risorse agricole alimentari e
forestali modificare con proprio decreto i limiti
sopraindicati per l'acidita totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine
controllata "Parrina" rosso la specificazione di tipologia
"riserva" deve figurare in etichetta al di sotto della
dicitura "deno-minazione di origine controllata" e pertanto
non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e la
denominazione di origine "Parrina". In ogni caso tale
specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di
dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine "Parrina", della stessa evidenza e
riportati sulla medesima base colorimetrica.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata "Parrina" è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e
similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali. marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a
specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali
"viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" e
altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni Cee e nazionali in materia. È consentito
altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e
località dalle quali eflettivamente provengono le uve da cui
il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a
denominazione di origine controllata "Parrina" può figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché
veritiera e documentabile; tuttavia tale indicazione è
obbligatoria per la designazione del "Parrina" rosso
"riserva".
Articolo 8
I contenitori in cui viene confezionato il vino a
denominazione di origine controllata "Parrina" rosso
"riserva" in vista della vendita debbono essere, anche per
quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali
caratteri di pregio e pertanto essere chiusi con tappo di
sughero e capsula.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Parrina" vini che non rispondono alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli
28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992. n. 164.
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