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Art 1
La indicazione geografica tipica “Pellaro”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Pellaro” è riservata ai seguenti vini:
rosso
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Pellaro” rossi e rosati devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Reggio Calabria.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Pellaro”
comprende l’intero territorio del comune di:
Motta San Giovanni
e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria
limitatamente alle frazioni di:
Bocale Lume di Pellaro Macellari Occhio di Pellaro
Oliveto Paterriti Pellaro San Filippo
Valanidi
in provincia di reggio Calabria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Pellaro”
rosso e rosato, non deve essere superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Pellaro”, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
Pellaro rosso 12,00% vol.;
Pellaro rosato 12,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Pellaro”, all’atto dell’immissione
al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di:
Pellaro rosso 13,00% vol.;
Pellaro rosato 13,00% vol.;
Pellaro rosso novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Pellaro” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Pellaro” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da
uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per
una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare. |