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Art 1
La denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” può
essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone:
“Gragnano”
“Lettere”
unicamente per la tipologia “rosso frizzante naturale”
“Sorrento”
per i tipi “bianco” e “rosso”
a condizione che i vini così designati provengano dalle rispettive
zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti
dal presente disciplinare.
Art 2
I vini a DOC “penisola Sorrentina”, accompagnata o non dalla
indicazione della sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente e
rispettivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona
o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e
provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le
seguenti composizioni ampelografiche:
“Penisola Sorrentina bianco”
Falanghina e/o Biancolella w/o Greco bianco minimo 60%
Con una presenza di Falanghina minima del 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 40%.
“Penisola Sorrentina rosso” anche frizzante
Piedirosso (localmente detto Pér „e palummo) e/o Sciascinoso
(localmente detto Olivella) e/o Aglianico minimo 60%
Con una presenza di Piedirosso minima del 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vino a
DOC “Penisola Sorrentina” comprende l’intero territorio dei comuni
di:
Gragnano Pimonte Lettere
Casola di Napoli Sorrento Piano di Sorrento
Meta Sant'Angelo Massa Lubrense
Vico Equense Agerola
E parte del territorio dei comuni di:
Sant'Antonio Abate Castellamare di Stabia
Tutti in provincia di Napoli.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la
strada statale che congiunge i centri abitati di Castellamare di
Stabia e Gragnano, la linea di delimitazione segue tale strada
statale in direzione Castellamare di Stabia fino all’incrocio con
Viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con Salita
Santa Croce.
Segue quest’ultima fino ad incontrare via Raffaele Viviani che
percorre fino a raggiungere il Mar Tirreno.
Segue il confine della provincia di Napoli prima in direzione sud –
ovest, fino a punta Campanella, e poi in direzione nord – est, fino
ad incrociare il confine tra i comuni di Lettere e Sant’Antonio
Abate, inglobando per intero i comuni di Massa Lubrense, Sorrento,
Sant’Angelo, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte,
Casola di Napoli, Gragnano e Lettere.
Qui giunto, segue il confine comunale di Sant’Antonio Abate, in
direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera – Castellamare
di Stabia, che percorre in direzione Castellamare di Stabia, fino
alla confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carità.
Segue tale confine in direzione ovest fino ad intersecare il confine
comunale di Castellamare di Stabia, che percorre in direzione sud
fino a raggiungere il punto di partenza.
La zona di produzione del vino a d.o.c. “Penisola Sorrentina rosso
frizzante”, designato con la sottozona “Lettere”, comprende l’intero
territorio dei comuni di:
Lettere Casola di Napoli
È parte del territorio del comune di
Sant'Antonio Abate
Delimitata nel presente articolo 3.
La zona di produzione del vino a d.o.c. “Penisola Sorrentina rosso
frizzante”, designato con la sottozona “Gragnano”, comprende
l’intero territorio dei comuni di:
Gragnano Pimonte
E parte del territorio del comune di:
Castellamare di Stabia
Delimitata nel presente articolo 3.
La zona di produzione dei vini a d.o.c. “Penisola Sorrentina bianco”
e “Penisola Sorrentina rosso”, designato con la sottozona “Sorrento”
comprende l’intero territorio dei comuni di:
Sorrento Piano di Sorrento Meta
Sant'Angelo Massa Lubrense Vico Equense
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti, unicamente quelli collinari, di buona
esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., ad
eccezione del comune di Agerola per il quale il limite è posto a 650
metri s.l.m.
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente
soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (a controspalliera e
pergola) ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, devono
essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovrà
essere inferiore a
1.800 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a d.o.c. “Penisola
Sorrentina” non deve essere superiore a:
“Penisola Sorrentina bianco” 12,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso” anche frizzante 11,00 tonn/ettaro
Tale resa per ettaro per la produzione dei vini a d.o.c. “Penisola
Sorrentina” designati con il nome della sottozona, deve essere
rispettivamente il seguente:
“Penisola Sorrentina bianco Sorrento” 10,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso Sorrento” 9,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Lettere” 9,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Gragnano” 9,00 tonn/ettaro
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto all’effettiva consistenza numerica
delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di
allevamento.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti
massimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di
coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente
disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di
Napoli.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Penisola di Sorrento” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
“Penisola Sorrentina bianco” 9,50% vol.
“penisola Sorrentina rosso” 10,00% vol.
“Penisola Sorrentina rosso frizzante” 9,50% vol.
“Penisola Sorrentina bianco Sorrento” 10,50% vol.
“Penisola Sorrentina rosso Sorrento” 11,00% vol.
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Lettere” 10,50% vol.
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Gragnano” 10,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione devono essere
effettuate nell’ambito della zona di produzione delle uve,
delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire, su
apposita domanda degli interessati, da trasmettersi tramite la
regione Campania che la correda di parere, che le suddette
operazioni siano effettuate nell’ambito della provincia di Napoli, a
condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o
elaborato vini del tipo di quelli regolamentati nel presente
disciplinare di produzione ed aver utilizzato per gli stessi la
denominazione “Penisola Sorrentina” od il nome di una delle
sottozone “Gragnano, Lettere e Sorrento”, prima dell’entrata in
vigore del disciplinare medesimo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Penisola Sorrentina
rosso frizzante”, designati o non con il nome delle sottozone
“Gragnano e Lettere”, possono essere elaborati utilizzando la
tradizionale pratica della rifermentazione naturale: è invece,
vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale.
La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione dei vini a
DOC “Penisola Sorrentina” non deve essere superiore al 70%.
Art 6
I vini a DOC “Penisola Sorrentina”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Penisola Sorrentina bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, vinoso, gradevole;
sapore: secco, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Penisola Sorrentina Sorrento bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: secco, di buon corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Penisola Sorrentina rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“penisola Sorrentina Sorrento rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Penisola Sorrentina rosso frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, sapido,
frizzante, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Penisola Sorrentina Lettere rosso frizzante”
“Penisola Sorrentina Gragnano rosso frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, vinoso,
sapido, di medio corpo, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
E’ vietato assieme alla DOC “Penisola Sorrentina” qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati e consorzi non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere, tenuta,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni
stabilite dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Sui recipienti contenenti i vini a DOC Penisola Sorrentina” deve
obbligatoriamente figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la DOC “Penisola Sorrentina” o con uno dei nomi delle
sottozone “Gragnano, Lettere, Sorrento”, vini che non rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della
Legge del 10/02/1992, n. 164. |