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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
"PENISOLA SORRENTINA" DOC

PENISOLA SORRENTINA
D.M. 3/OTTOBRE/1994
D.O.C.

Art 1
La denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” può essere accompagnata dalla indicazione di una delle sottozone:
“Gragnano”
“Lettere”
unicamente per la tipologia “rosso frizzante naturale”
“Sorrento”
per i tipi “bianco” e “rosso”
a condizione che i vini così designati provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art 2
I vini a DOC “penisola Sorrentina”, accompagnata o non dalla indicazione della sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente e rispettivamente mediante vinificazione delle uve prodotte nella zona o sottozona di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
“Penisola Sorrentina bianco”
Falanghina e/o Biancolella w/o Greco bianco minimo 60%
Con una presenza di Falanghina minima del 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
“Penisola Sorrentina rosso” anche frizzante
Piedirosso (localmente detto Pér „e palummo) e/o Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o Aglianico minimo 60%
Con una presenza di Piedirosso minima del 40%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Art 3
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vino a DOC “Penisola Sorrentina” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Gragnano Pimonte Lettere
Casola di Napoli Sorrento Piano di Sorrento
Meta Sant'Angelo Massa Lubrense
Vico Equense Agerola
E parte del territorio dei comuni di:
Sant'Antonio Abate Castellamare di Stabia
Tutti in provincia di Napoli.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza del confine comunale di Gragnano con la strada statale che congiunge i centri abitati di Castellamare di Stabia e Gragnano, la linea di delimitazione segue tale strada statale in direzione Castellamare di Stabia fino all’incrocio con Viale delle Terme, che percorre fino alla confluenza con Salita Santa Croce.
Segue quest’ultima fino ad incontrare via Raffaele Viviani che percorre fino a raggiungere il Mar Tirreno.
Segue il confine della provincia di Napoli prima in direzione sud – ovest, fino a punta Campanella, e poi in direzione nord – est, fino ad incrociare il confine tra i comuni di Lettere e Sant’Antonio Abate, inglobando per intero i comuni di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Angelo, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Gragnano e Lettere.
Qui giunto, segue il confine comunale di Sant’Antonio Abate, in direzione nord, fino ad incrociare la strada Nocera – Castellamare di Stabia, che percorre in direzione Castellamare di Stabia, fino alla confluenza con il confine del comune di Santa Maria La Carità.
Segue tale confine in direzione ovest fino ad intersecare il confine comunale di Castellamare di Stabia, che percorre in direzione sud fino a raggiungere il punto di partenza.
La zona di produzione del vino a d.o.c. “Penisola Sorrentina rosso frizzante”, designato con la sottozona “Lettere”, comprende l’intero territorio dei comuni di:
Lettere Casola di Napoli
È parte del territorio del comune di
Sant'Antonio Abate
Delimitata nel presente articolo 3.
La zona di produzione del vino a d.o.c. “Penisola Sorrentina rosso frizzante”, designato con la sottozona “Gragnano”, comprende l’intero territorio dei comuni di:
Gragnano Pimonte
E parte del territorio del comune di:
Castellamare di Stabia
Delimitata nel presente articolo 3.
La zona di produzione dei vini a d.o.c. “Penisola Sorrentina bianco” e “Penisola Sorrentina rosso”, designato con la sottozona “Sorrento” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Sorrento Piano di Sorrento Meta
Sant'Angelo Massa Lubrense Vico Equense

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo dei vigneti, unicamente quelli collinari, di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., ad eccezione del comune di Agerola per il quale il limite è posto a 650 metri s.l.m.
Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (a controspalliera e pergola) ed i sistemi di potatura corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti la densità di impianto non dovrà essere inferiore a
1.800 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a d.o.c. “Penisola Sorrentina” non deve essere superiore a:
“Penisola Sorrentina bianco” 12,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso” anche frizzante 11,00 tonn/ettaro
Tale resa per ettaro per la produzione dei vini a d.o.c. “Penisola Sorrentina” designati con il nome della sottozona, deve essere rispettivamente il seguente:
“Penisola Sorrentina bianco Sorrento” 10,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso Sorrento” 9,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Lettere” 9,00 tonn/ettaro
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Gragnano” 9,00 tonn/ettaro
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A. di Napoli.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC “Penisola di Sorrento” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Penisola Sorrentina bianco” 9,50% vol.
“penisola Sorrentina rosso” 10,00% vol.
“Penisola Sorrentina rosso frizzante” 9,50% vol.
“Penisola Sorrentina bianco Sorrento” 10,50% vol.
“Penisola Sorrentina rosso Sorrento” 11,00% vol.
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Lettere” 10,50% vol.
“Penisola Sorrentina rosso frizzante Gragnano” 10,50% vol.

Art 5
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle uve, delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire, su apposita domanda degli interessati, da trasmettersi tramite la regione Campania che la correda di parere, che le suddette operazioni siano effettuate nell’ambito della provincia di Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati nel presente disciplinare di produzione ed aver utilizzato per gli stessi la denominazione “Penisola Sorrentina” od il nome di una delle sottozone “Gragnano, Lettere e Sorrento”, prima dell’entrata in vigore del disciplinare medesimo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Penisola Sorrentina rosso frizzante”, designati o non con il nome delle sottozone “Gragnano e Lettere”, possono essere elaborati utilizzando la tradizionale pratica della rifermentazione naturale: è invece, vietata la gassificazione artificiale, sia totale che parziale.
La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione dei vini a DOC “Penisola Sorrentina” non deve essere superiore al 70%.

Art 6
I vini a DOC “Penisola Sorrentina”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Penisola Sorrentina bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, vinoso, gradevole;
sapore: secco, di giusto corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Penisola Sorrentina Sorrento bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: secco, di buon corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Penisola Sorrentina rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“penisola Sorrentina Sorrento rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo, sapido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Penisola Sorrentina rosso frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, sapido,
frizzante, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Penisola Sorrentina Lettere rosso frizzante”
“Penisola Sorrentina Gragnano rosso frizzante”
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, vinoso,
sapido, di medio corpo, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art 7
E’ vietato assieme alla DOC “Penisola Sorrentina” qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati e consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere, tenuta, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Sui recipienti contenenti i vini a DOC Penisola Sorrentina” deve obbligatoriamente figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Penisola Sorrentina” o con uno dei nomi delle sottozone “Gragnano, Lettere, Sorrento”, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge del 10/02/1992, n. 164.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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