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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Pentro di Isernia o Pentro” è riservata ai vini:
rosso
rosato
bianco
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Pentro di Isernia o Pentro”
debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi la seguente composizione varietale:
Pentro di Isernia o Pentro rosso e rosato:
Montepulciano dal 45 al 55%;
Sangiovese dal 45 al 55%;
possono concorrer alla produzione di detti vini anche altri
vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o
raccomandati per la provincia di Isernia, presenti nei
vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
10%.
Pentro di Isernia o Pentro bianco:
Trebbiano toscano dal 60 al 70%;
Bombino bianco dal 30 al 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche altri
vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Isernia, presenti nei
vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
10%.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende l’intero
territorio, atto alla coltura della vite per la produzione
dei vini di cui all’art. 1, dei seguenti comuni:
Agnone Belmonte del Sannio Castelverrino Colli a Volturno
Fornelli Isernia Longano Macchia di Isernia
Montaquila Monteroduni Pesche Pietrabbondante
Poggio Sannita Pozzilli Sant’Agapito Venafro
tutti in provincia di Isernia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Pentro di
Isernia o Pentro”devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione e, comunque, atti a conferire alle uve e
ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo di cui all’art 10 del D.P.R. n. 930 del
12/Luglio/1963, unicamente i vigneti collinari i cui terreni
siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore
ai 500 metri s.l.m. per le tipologie “rosso e rosato” e non
superiore ai 600 metri s.l.m. per la tipologia “bianco”.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati, con
esclusione dei sistemi espansi su tetto orizzontale e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini derivati.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei
vini di cui all’art 1, nei vigneti a coltura specializzata,
non deve essere superiore a:
11,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La regione Molise con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire in limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare di produzione dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al
Pentro di Isernia o Pentro rosso 70%
Pentro di Isernia o Pentro rosato 50%
Pentro di Isernia o Pentro bianco 65%
Art 5
Le operazioni di vinificazione debbono
essere effettuate nell’interno della zona di produzione di
cui all’art 3. Tuttavia, tenuto di talune situazioni locali,
è in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire con
proprio decreto, che la vinificazione sia effettuata anche
in altri comuni della provincia di Isernia.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai
vini a DOC Pentro di Isernia o Pentro” un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Pentro di Isernia o Pentro rosso e rosato 10,50% vol.
Pentro di Isernia o Pentro bianco 10,00% vol.
Art 6
I vini a DOC “Pentro di Isernia o Pentro”
all’atto dell’immissione al consumo debbono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
Pentro di Isernia bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: delicato, caratteristico, più o meno intenso;
sapore: secco, intenso, piuttosto fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
Pentro di Isernia o Pentro rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato e lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Pentro di Isernia o Pentro rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, lievemente fruttato, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale
e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Pentro di Isernia o Pentro” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi
gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, vecchio,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione
delle uve di cui all’art 3 e dalle quali effettivamente le
uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Pentro di
Isernia o Pentro” vini che non rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R. n. 930
del 12/Luglio/1963.
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