portale internet  di informazione e promozione delle aziende vinicole italiane

 

 
Homepage
indice disciplinari
produttori
elenco aziende

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
PERGOLA
D.O.C.

PERGOLA
D.O.C.
D.D. 11/Luglio/2005


Art 1
La denominazione di origine controllata “Pergola” è riserva ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Pergola rosso
Pergola novello
Pergola passito

Art 2
 I vini a DOC “Pergola” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Aleatico minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro - Urbino, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%.

Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Pergola” devono essere prodotte nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni di:
Pergola Fratterosa Frontone Serra Sant’Abbondio
San Lorenzo in Campo
tutti in provincia di Pesaro - Urbino.

Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Pergola” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri s.l.m. e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico – agraria.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato ed il Guyot semplice o doppio.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno:
2,200 ceppi/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in coltura specializzata, ammessa per i vini di cui all’articolo 1, non deve essere superiore alle:
10,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Pergola”, di cui all’articolo 1, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Pergola rosso 10,50% vol.;
Pergola novello 10,50% vol.;
Pergola passito 10,50% vol.
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare di produzione, nonché consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’articolo 3.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento e di imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all’articolo 3.
La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo non deve essere superiore al:
Pergola rosso 70%
Pergola novello 70%
Pergola passito 40%
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
Le partite di detti vini di cui la resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Pergola” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla DOC “Pergola” o mosto concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Pergola passito”, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
l’uva dopo aver subito un’accurata cernita, secondo le modalità previste dal D.M. 6/Agosto/1997, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non oltre il:
31 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia;
l’appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al:
26%;
la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 200 litri;
l’immissione al consumo non può avvenire prima del:
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art 6 I vini a DOC “Pergola”, di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Pergola rosso:
colore: dal rosso rubino al granata;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
Pergola novello:
colore: rosso rubino vivo;
profumo; floreale, tipico;
sapore: asciutto, morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Pergola passito:
colore: rosso rubino carico tendente al granata;
profumo: intenso, etereo;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l’esclusione della tipologia novello, nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore minimo.

Art 7
 Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, vecchio, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ altresì consentito l’uso di sottospecificazioni geografiche e toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nelle zona delimitata dal precedente articolo 3.

Art 8
 Per il confezionamento dei vini a DOC “Pergola”, sono ammesse soltanto le bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con capacità di litri: 0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.
E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per tutte le tipologie della DOC “Pergola”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aziende consigliate

         

contatti

 

Adesione al portale

 

aziende  inserite


 
VINI-ITALIA.IT - OLI-ITALIA.IT  TIPICODITALIA.IT - DORMIREINITALIA.COM  ISAPORIDISICILIA.COM ART1.IT D0C.IT - D0CG.IT

partita iva 00732490891

© Art Advertising

NOTE LEGALI

Vini d'Italia Art Advertising non è collegato alle aziende ed ai siti recensiti e non si assume responsabilità sulla veridicità dei dati inseriti