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Art 1
La denominazione di origine controllata “Pergola”
è riserva ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
Pergola rosso
Pergola novello
Pergola passito
Art 2
I vini a DOC “Pergola” devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Aleatico minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le
uve di altri vitigni a bacca nera, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Pesaro - Urbino, da soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 30%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Pergola” devono essere prodotte nell’ambito dei territori
amministrativi dei comuni di:
Pergola Fratterosa Frontone Serra Sant’Abbondio
San Lorenzo in Campo
tutti in provincia di Pesaro - Urbino.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Pergola” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, unicamente i vigneti
ubicati ad una altimetria non inferiore ai 150 metri s.l.m.
e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata
sistemazione idraulico – agraria.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura ammessi sono il cordone speronato ed il
Guyot semplice o doppio.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore
del presente disciplinare dovranno avere una densità di
almeno:
2,200 ceppi/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro, dei vigneti in
coltura specializzata, ammessa per i vini di cui
all’articolo 1, non deve essere superiore alle:
10,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva
per ettaro di vigneto in coltura promiscua, rispetto a
quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
le rese dovranno essere riportate, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Tale esubero non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Pergola”,
di cui all’articolo 1, devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Pergola rosso 10,50% vol.;
Pergola novello 10,50% vol.;
Pergola passito 10,50% vol.
La regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di
produzione di uva per ettaro, inferiori a quelli fissati dal
presente disciplinare di produzione, nonché consentire, nel
rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico
volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delimitata
dall’articolo 3.
Le operazioni di affinamento, di invecchiamento, di
appassimento e di imbottigliamento sono consentite
esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di
cui all’articolo 3.
La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione
al consumo non deve essere superiore al:
Pergola rosso 70%
Pergola novello 70%
Pergola passito 40%
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una
eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata.
Le partite di detti vini di cui la resa superi di oltre il
5% i predetti limiti decadono nella loro interezza dalla
denominazione di origine controllata.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Pergola” sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti,
atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento con mosto concentrato ottenuto
da uve dei vigneti iscritti alla DOC “Pergola” o mosto
concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Pergola
passito”, il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
l’uva dopo aver subito un’accurata cernita, secondo le
modalità previste dal D.M. 6/Agosto/1997, deve essere
sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata
non oltre il:
31 Marzo dell’anno successivo alla vendemmia;
l’appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee
ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata
fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al:
26%;
la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in
recipienti di legno di capacità non superiore a 200 litri;
l’immissione al consumo non può avvenire prima del:
1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Art 6 I vini a DOC
“Pergola”, di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione
al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Pergola rosso:
colore: dal rosso rubino al granata;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
Pergola novello:
colore: rosso rubino vivo;
profumo; floreale, tipico;
sapore: asciutto, morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Pergola passito:
colore: rosso rubino carico tendente al granata;
profumo: intenso, etereo;
sapore: dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di
legno, con l’esclusione della tipologia novello, nel sapore
dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e per l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e
presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, vecchio,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
E’ altresì consentito l’uso di sottospecificazioni
geografiche e toponomastiche veritiere che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località, comprese nelle zona delimitata dal precedente
articolo 3.
Art 8
Per il confezionamento dei vini a DOC
“Pergola”, sono ammesse soltanto le bottiglie aventi forma
ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio con
capacità di litri: 0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000
e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro
materiale inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e 0,375 è
ammessa la chiusura con tappo a vite.
E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve per tutte le tipologie della DOC “Pergola”.
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