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Art 1
La denominazione di origine controllata “Vini del Piave o
Piave” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
La DOC “Vini del Piave o Piave” con la specificazione di uno
dei seguenti vitigni è riservata ai vini ottenuti
nell’ambito aziendale da uve provenienti dai corrispondenti
vitigni nella misura di seguito specificata:
Cabernet:
Cabenet Franc e Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente
minimo 95%
Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon minimo 95%
Carmenère :
Carmenère minimo 95%
Merlot :
Merlot minimo 95%
Pinot nero :
Pinot nero minimo 95%
Raboso:
Raboso Piave e Raboso Veronese da soli o congiuntamente
minimo 95%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per le
province di Treviso e Venezia, presenti nei vigneti nella
misura massima del 5%
Chardonnay:
Chardonnay minimo 95%
Pinot bianco:
Pinot bianco minimo 95%
Pinot grigio:
Pinot grigio minimo 95%
Tai:
Tocai friulano minimo 95%
Verduzzo:
Verduzzo trevigiano e/o Verduzzo friulano minimo 95%
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per le
province di Treviso e Venezia, presenti nei vigneti, nella
misura massima del 5%.
I vigneti delle varietà: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Raboso Piave, Raboso Veronese, Verduzzo trevigiano e
Verduzzo friulano, devono essere iscritti in appositi
distinti elenchi.
La DOC “Vini del Piave o Piave” con il riferimento alla
menzione:
Malanotte
è riservata al vino ottenuto dalle uve, aventi un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di cui all’articolo
4, delle seguenti varietà, provenienti da vigneti di un
unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma
1, nella seguente composizione:
Raboso Piave minimo 70%
Raboso Veronese da 0 al 30%
il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura
massima del 5% da altre varietà a bacca rossa,
congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle elencate al
precedente comma 1.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Vini del Piave o Piave” devono essere prodotte
nell’intero territorio ricadente nel bacino del fiume Piave
con l’esclusione di quelle zone non idonee alla produzione
di vini di qualità e di pregio previsti dal presente
disciplinare.
In particolare la zona di produzione comprende:
in provincia di Treviso:
l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Arcade Breda di Piave Casale sul Sile Cessalto
Chiarano Cimadolmo Codogné Fontanelle
Godega Sant’Urbano Gorgo al Monticano
Mareno di Piave Maserada Monastier Oderzo
Ormelle Ponte di Piave Ponzano Veneto Portobuffolé
Povegliano Roncade Salgareda San Biagio di Callalta
San Fior San Polo di Piave Santa Lucia di Piave
Spresiano Vazzola Zenon di Piave
Parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Carbonera Casier Gaiarine Mansué
Mogliano Veneto Orsago Preganziol Silea
Villorba Colle Umberto Conegliano Cordignano
Giavera del Montello Montebelluna Motta di Livenza
Nervesa della Battaglia Paese San Vendemiano
Susegana Trevignano Vittorio Veneto Volpago del Montello
In provincia di Venezia
L’intero territorio dei seguenti comuni:
Fossalta di Piave Marcon Meolo Noventa di Piave
Quarto d’Altino San Donà di Piave
Parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Venezia Ceggia Eraclea Jesolo
Musile di Piave Torre di Mosto
Tale zona è così delimitata:
partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso
confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione
segue l’argine destro del fiume stesso fino al ponte della
frazione La Salute di Livenza; dal detto ponte continua per
la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza
Morta, in località La Salute, indi prende la strada che
corre lungo l’argine destro del canale fino alla località
Brian. Da questa località segue il canale Largon ed il
canale Santa Croce fino alla sua confluenza con il canale
delle Talpe, quindi percorre tale canale fino all’incrocio
dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino
all’incrocio del canale Revedoli, continua per il canale
medesimo fino alla confluenza del fiume Piave e passato il
fiume giunge a Cortellazzo.
Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino
all’incrocio con lo stradone per Ca’ Carrar e percorre detto
stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo.
Prosegue lungo detto canale fino all’incrocio con lo
stradone Bova Moché, che percorre fino ad incontrare (quota
0,200) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela,
ed a sud, al canale Cortellazzo fino all’incrocio con la
strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer,
segue, verso sud, questa strada (che coincide con
l’acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto
di incrocio con via Corer. Segue tale via ad ovest,
raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il
canale delle Dune.
Percorre quindi il canale suddetto fino all’incrocio con via
Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via
raggiunge il fiume Sile che risale fino a Ca’ Uliana (Casa
Bianca). Viene seguito, quindi, l’argine litoraneo fino a
Ca’ Ghisa d’onde piega a ovest per la strada per Ca’
Luciana, riprendendo a seguire l’argine litoraneo fino al
suo congiungimento con l’argine di San Marco.
Proseguendo lungo quest’ultimo argine raggiunge Caposile. Da
Caposile la linea di delimitazione segue la strada per
Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati; risale
quindi la strada Interessati raggiungendo l’incrocio con la
strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso
ovest fino alla località Millepertiche, continua per la
stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo
quindi a sud per il canale che passa per la quota 1,000 fino
a Casa Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia
detto canale fino ad immettersi preso Ca’ della Macchinetta,
sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all’incrocio
con la strada che congiunge Trezze con la strada
Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto di
incrocio con la Caposile-Portegrandi che percorre verso
ovest fino a Portegrandi.
Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la
strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km 8,225) sale
lungo la via che costeggia Ca’ Zorzi per raggiungere il
fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto di
intersezione dello stesso con il confine della provincia di
Treviso.
La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale
confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano
e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l’abitato di
Mogliano e si dirige verso nord lungo la strada statale n.
13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località
Madonna delle Grazie.
Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle
Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e
quindi attraverso le scuole elementari di detto paese,
prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a
Casier passa sull’altra sponda del Sile all’altezza dei
Silos, raggiungendo Silea.
Di qui la linea di delimitazione prende la strada per
Lanzago, poi quella di Carbonera e oltrepassato Biban giunge
a Pezzan. Piega quindi ad ovest lungo la strada per
Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma,
raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza
dell’abitato di Carità di Villorba. Segue a sud la statale
Pontebbana fino all’incrocio con la strada per borgo Fontane
che segue finché, oltrepassato detto borgo, incontra e segue
verso ovest il confine comunale di Treviso fino alla sua
intersezione con la statale Feltrino n. 348.
Di qui la linea di delimitazione si identifica con la
suddetta statale fino al suo incrocio con la statale
Schiavonesca-Marosticana n. 248, in località Pilastroni.
Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare
poi, subito dopo aver passato l’abitato di Nervesa della
Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte
sul canale della Vittoria a quota 80 in territorio del
comune di Nervesa, e la strada che conduce a Borgo
Battistella quota 77 sull’altra sponda. Di qui piega a
destra e, superato l’argine del Piave, segue la strada per
la località Col fosco, d’onde prosegue per Susegana
immettendosi sulla strada statale Pontebbana immediatamente
prima dell’abitato di quest’ultimo paese.
Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino
all’incrocio di questa con la strada statale n. 51 (stazione
di San Vendemmiano) prosegue in coincidenza con il percorso
di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove
piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il
paese raggiunge borgo Pigatti e, a borgo San Rocco, gira a
sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale San
Giacomo di Veglia-Cordignano-Ponte della Muda.
Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte
della Muda; indi gira a sud lungo la strada che
attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana,
porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù. Di qui la
delimitazione della zona si identifica con la provinciale
per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi
con il confine tra le province di Treviso
e Pordenone che segue verso sud fino a Ca’ Sacile. Piega
quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all’intersezione
con la strada Portobuffolé-Mansué quota 11 e la percorre
fino a questa località. A Mansué la linea di delimitazione
volge ad est coincidendo con la strada per Navole, ma giunta
a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in
località Ponti di Tremeacque. Di qui torna a seguire il
fiume Livenza che discende verso sud, fino al punto di
partenza.
Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente
territorio:
partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canal
Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue
il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col
canale Nogariola in prossimità di Ca’ Simonetto; segue a
nord il canale Nogariola fino alla confluenza col canale
Casaratta, percorre a sud-est il canale Casaratta
raggiungendo la località Staffolo e per la strada
Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marocchino.
Prosegue verso est lungo il canale San Martino e per breve
tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di
Taglio, percorre il canale collettore Principale Primo per
raggiungere Ponte Capitello. Da Ponte Capitello la linea di
delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio
con la strada che, passando per la località Tre Case, si
dirige verso sud. Percorre detta strada fino alla confluenza
col collettore Principale Secondo e segue detto collettore
fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella
fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada
Salici, fino al ponte Salici. Continua per la strada diretta
a san Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di
giungere a Livenza Morta, in prossimità dell’opificio a
forza elettrica, per piegare verso sud-est lungo lo stradone
che inizia dall’agenzia Romiati, e seguire poi, sempre in
direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti.
Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada
Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla
località Ca’ Pernice. Percorre ora lo stradone tra Ca’
Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto
canale, verso nord fino alla località Camavita. Prende la
strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il
canale Mazzotto e in corrispondenza della località Carranta,
prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua
confluenza col canale Braccio di Sacca. Percorre tale canale
fino al suo congiungimento con il collettore Principale
Secondo (agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore
fino al ponte La Parada e prosegue per il canale Emo Primo
in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che
va da Ca’ Fornassari a Stretti. La linea di delimitazione
segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di
stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale
fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della
Pace e lo stradone pedonale tangente a Ca’ Speranza che
percorre fino al canale della Bella Madonna.
Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località
Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale
Piavon raggiungendo il bivio con il canale Fossa che viene
seguito fino alla sua confluenza con il canale Maliso.
Percorre il canale Maliso fino al suo incontro con il canale
Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia,
raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio,
segue poi, il canale Piavon fino a Ceggia, punto di partenza
della delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Vini del Piave o Piave”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’albo previsto dall’art. 15 della legge
10/febbraio/1992 n. 164, unicamente i vigneti ubicati in
terreni di favorevole giacitura, di origine
sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente
argillosa-calcarea e ghiaiosa.
Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi
e quelli decisamente silicei.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini derivati.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
Per i vigneti piantati dopo l’entrata in vigore del presente
disciplinare di produzione e destinati alla produzione della
tipologia:
Raboso
i sesti di impianto devono garantire un numero minimo di
ceppi per ettaro pari a 2.300 piante per la controspalliera,
1.250 per il tradizionale e storico sistema a raggi (Bellussi).
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOC “Vini del Piave o Piave”, in coltura specializzata, non
deve essere superiore a:
Vini del Piave o Piave RabosoPiave: 14,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Raboso Veronese 14,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Merlot: 13,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Chardonnay: 13,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Pinot bianco 12,00 t/Ha
Vini del Piave o Piave Pinot nero 12,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Verduzzo 12,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Cabernet Franc 11,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Cabernet Sauvignon 12,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Carmenère 11,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Pinot grigio 11,00 t/Ha.
Vini del Piave o Piave Tai 11,00 t/Ha.
Per la resa massima di uva della varietà ammesse per la
produzione della tipologia
Malanotte
Si fa riferimento ai limiti per ettaro stabiliti per
ciascuna delle relative varietà, fermo restando che comunque
non potranno eccedere le 12,00 t/Ha.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa
massima per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto
all’effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOC “Vini del Piave o Piave” un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
per tutte le tipologie 10,50%
Le uve della varietà Raboso Piave e Raboso Veronese
destinate alla produzione della tipologia Malanotte devono
avere un titolo alcolometrico vo,umico naturale minimo di:
11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delimitata dall’art.
3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate entro l’intero territorio della provincia di
Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume
Brenta, in provincia di Venezia.
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste
di consentire che le suddette operazioni siano effettuate
anche in stabilimenti situati nei comuni di
Fontanafredda Porcia Sacile Caneva
Pasiano Prata
In provincia di Pordenone;
sentito il parere della C.C.I.A.A. di Pordenone in ordine
alla tradizionalità dell’effettuazione delle operazioni
stesse nei citati comuni e a condizione che le ditte
interessate:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere
degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia
sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;
2) dimostrino di essere preesistenti alla data di
pubblicazione del presente decreto;
3) vinifichino ai fini dell’impiego della DOC “Vini del
Piave o Piave” uve prodotte in terreni vitati debitamente
iscritti all’Albo dei vigneti;
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino ammessa alla certificazione
non deve essere superiore al Raboso 65%
Malanotte 65%
Tutte le altre tipologie 70%
Qualora la resa superi detti limiti del 5%l’eccedenza non
avrà diritto alla denominazione di origine controllata, se
si supera questo ulteriore limite tutta la partita perderà
il diritto alla denominazione di origine controllata.
Nella preparazione dei vini a DOC “Vini del Piave o Piave” è
consentita nella misura del 10% del volume la tradizionale
correzione con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a
colore analogo delle varietà di vitigni previste nella DOC
di cui all’art 2 del presente disciplinare di produzione.
I vini a DOC “Vini del Piave o Piave Raboso” non può essere
immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un
periodo di invecchiamento minimo di
Tre anni di cui almeno uno in botti di legno.
Nella preparazione della tipologia Malanotte devono essere
utilizzate uve delle varietà Raboso Piave e Raboso Veronese
sottoposte ad appassimento in locale idoneo per un
quantitativo da un minimo del 15% ad un massimo del 30%.
Per l’appassimento delle uve ci si può avvalere anche di
sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la
temperatura dell’appassimento naturale.
La resa massima dell’uva in vino, delle uve sottoposte ad
appassimento, non deve essere superiore al 40%, in tal caso
la percentuale è riferita ai volumi ottenuti dalle uve
fresche.
Le uve appassite, destinate alla produzione della tipologia
Malanotte non possono essere oigiate in data anteriore
all’8/Dicembre; la regione Veneto con proprio provvedimento,
a seguito di motivata richiesta del Consorzio di Tutela, può
anticipare detta data.
Nella preparazione della tipologia Malanotte è altresì
onsentita nella misura massima del 15% del volume,
l’aggiunta di un vino destinato alla medesima tipologia di
altra annata.
La tipologia Malanotte non può essere immessa al consumo se
non dopo essere stata sottoposta ad un periodo di
invecchiamento di almeno
36 mesi
di cui almeno 12 in botte di legno e 4 in bottiglia
a decorrere dal primo Novembre dell’anno della vendemmia
Art 6
I vini a DOC “Vini del Piave o Piave” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Vini del Piave o Piave Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, più delicato ed
etereo con
l’invecchiamento;
sapore: asciutto o lievemente abboccato, sapido, di corpo,
giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 4,80 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Cabernet:
colore: rosso rubino, quasi granata se invecchiato;
profumo: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo,
giustamente
tannico, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, marcato, tipico con profuma di violetta che
si
accentua con l’invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Carmenère:
colore: rosso rubino carico con riflessi violacei, tendente
al granta
dopo l’invecchiamento;
profumo: tipicamente erbaceo da giovane, si attenua con
l’età;
sapore: asciutto, di buon corpo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
acidità totale minima: 4,50 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Pinot nero:
colore: rosso rubino tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, tipico, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, sapido, di corpo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 4,80 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 18,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Raboso:
colore: rosso rubino carico, tendente al granata con il
prolungato
invecchiamento;
profumo: vinoso, marcato, tipico, sentore di violetta con
l’età;
sapore: asciutto, austero, sapido, giustamente tannico,
leggermente
acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 6,50 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 20,00 grammi/litro;
Vini del Piave o Piave Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, caratteristico;
sapore: secco, fine, talvolta morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 14,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato e caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 14,00 grammi/litro;
Vini del Piave o Piave Pinot grigio:
colore: dal giallo paglierino al ramato secondo i sistemi di
vinificazione;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: secco, vellutato, morbido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 4,80 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 14,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Tai:
colore: giallo paglierino chiaro, tendente al verdognolo;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico, non molto
intenso;
sapore: secco, fresco, armonico, lievemente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 14,00 grammi/litro;
Vini del Piave o Piave Verduzzo:
colore: giallo dorato più o meno intenso o giallo paglierino
tendente al verdognolo;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, a volte morbido, sapido, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto non riduttore minimo: 14,00 grammi/litro
Vini del Piave o Piave Malanotte:
colore: rosso rubino carico con riflessi violacei, tendente
al granata
con l’invecchiamento;
profumo: tipico di marasca, speziato;
sapore: asciutto, austero, sapido, giustamente tannico,
leggermente
acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zucchero residuo massimo: 8,00 grammi/litro;
acidità totale minima: 5,50 grammi/litro;
estratto non riduttore minimo: 26,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nei vini a DOC “Vini del Piave o Piave” con
la specificazione di vitigno di cui appresso, si possono
usare assieme alla denominazione le menzioni aggiuntive
indicate nel presente articolo alle seguenti condizioni:
Vini del Piave o Piave Merlot: qualora il vino ottenuto
provenga da uve con un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo 11,00%
e sia immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%
dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di almeno
due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno
può portare in etichetta la menzione aggiuntiva di
“riserva”.
Tale vino deve in ogni caso risultare di sapore asciutto.
Vini del Piave o Piave Cabernet: qualora il vino ottenuto
provenga da uve con un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%
e sia immesso al consumo con un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 12,50%
dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di almeno:
due anni, di cui almeno uno in botti di legno
può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”
Vini del Piave o Piave Cabernet Sauvignon: qualora il vino
ottenuto provenga da uve con
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%
E sia immesso al consumo con un:
titolo alcolometrico volumico totale minimo di: 12,50%
dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di almeno:
due anni, di cui almeno uno in botti di legno
può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “riserva”
I periodi di invecchiamento obbligatorio previsti nel
presente disciplinare di produzione decorrono dal:
1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Vini del
Piave o Piave” il nome del vitigno deve figurare in
etichetta in caratteri di dimensioni non superiori ai 2/3 di
quelli utilizzati per la denominazione di origine.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Vini del
Piave o Piave” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, e similari.
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC Vini del
Piave o Piave Malanotte” è obbligatorio riportare
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività, agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere,
cascina, tenuta ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
D.M. 22/aprile/1992
Art 8
I vini a DOC “Vini del Piave o Piave
Malanotte” devono essere immessi al consumo unicamente nelle
tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre
per le altre bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso
del tappo a vite.
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